XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3435
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. La presente legge promuove la tutela e la
valorizzazione del prodotto gastronomico denominato "tortello
di zucca", attraverso l'istituzione di un distretto di
ristorazione, realizzato sotto forma di una rete sistemica di
"cucine" locali costituenti laboratori d'arte gastronomica e
individuati nelle osterie, nelle trattorie e nei
ristoranti.
2. Il "tortello di zucca" è un prodotto del patrimonio
gastronomico della provincia di Mantova, le cui origini
risalgono all'antica tradizione dell'arte culinaria.
Art. 2.
(Comitato per la tutela
del "tortello di zucca").
1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della
presente legge, previa deliberazione della giunta provinciale
di Mantova, con decreto del Ministro delle attività
produttive, è istituito il Comitato per la tutela del
"tortello di zucca", di seguito denominato "Comitato".
2. Il Comitato è composto da:
a) un rappresentante del Ministero delle attività
produttive, designato dal Ministro stesso;
b) due soggetti designati dal presidente della
provincia di Mantova, di cui uno quale rappresentante della
provincia ed uno quale rappresentante degli organismi pubblici
o pubblico-privati che operano nei settori del turismo, della
cultura, dell'arte e delle espressioni musicali;
c) un rappresentante del comune di Mantova,
designato dal sindaco;
d) un rappresentante della sezione provinciale di
Mantova dell'Associazione nazionale dei comuni italiani;
e) sei ristoratori designati dalle associazioni e
dagli organismi mantovani di categoria.
3. Il Comitato elabora e approva un proprio regolamento,
ed elegge al proprio interno, a maggioranza semplice, un
presidente che lo rappresenta.
4. Il Comitato ha il compito di promuovere la diffusione
del "tortello di zucca" a livello nazionale e internazionale,
di tutelare le origini culturali del prodotto gastronomico
individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, nonché di
garantire le modalità della sua preparazione e
somministrazione in conformità al disciplinare predisposto ai
sensi dell'articolo 3, comma 2.
5. Il Comitato è dotato di autonomia gestionale e
contabile e la sua attività è finanziata tramite appositi
fondi pubblici e privati.
Art. 3.
(Itinerari turistici, culturali
e gastronomici. Disciplinare).
1. Il Comitato, nell'ambito delle attività di tutela,
valorizzazione e promozione del "tortello di zucca", provvede
alla predisposizione di itinerari turistici, culturali e
gastronomici, costituiti da una rete di operatori della
ristorazione aventi sede nella provincia di Mantova e nelle
province limitrofe, anche al fine di far emergere e
valorizzare l'attività dei ristoratori non inseriti negli
esistenti circuiti di promozione turistica tradizionale.
2. L'attività degli operatori, di cui al comma 1, è
regolata da un apposito disciplinare di base redatto dal
Comitato e recante l'indicazione dettagliata delle materie
prime per la preparazione del "tortello di zucca", della loro
provenienza, delle relative dosi e delle modalità di
presentazione finale, nonché norme per la tutela dei
consumatori.
3. Il Comitato redige un regolamento, recante i criteri e
le modalità per l'inserimento degli operatori della
ristorazione negli itinerari di cui al comma 1, nonché
opportune misure di controllo finalizzate a garantire che la
loro attività sia conforme a quanto stabilito dal disciplinare
di cui al comma 2. Il regolamento reca altresì norme per la
promozione degli itinerari di cui al comma 1, a livello
locale, nazionale ed internazionale, prevedendo a tale fine
adeguate iniziative in collaborazione con i servizi turistici
italiani ed esteri.
4. Il Comitato redige un programma annuale recante
l'indicazione delle attività e degli interventi finalizzati
alla promozione e alla tutela dell'arte gastronomica
mantovana. In particolare, il programma prevede:
a) l'istituzione di una mostra, da tenere ogni
anno a cura della provincia di Mantova, finalizzata a
consentire l'incontro e lo scambio di esperienze dei
ristoratori, provenienti dall'Italia e dai Paesi esteri, e
incentrata sul tema del "tortello di zucca". La mostra è
articolata in una serie di laboratori pratici nei quali si
procede alla preparazione e alla successiva degustazione da
parte del pubblico dei "tortelli di zucca", al fine di
promuoverne l'uso e la diffusione;
b) la realizzazione di apposite campagne di
educazione del gusto e di informazione sul patrimonio
gastronomico tradizionale, rivolte ai consumatori e, in
particolare, agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado
e alle giovani coppie.
Art. 4.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dell'attuazione della presente
legge, determinato nel limite massimo di 5.000 euro a
decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2003-2005 nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a
5.000 euro per l'anno 2003 l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero e quanto a 5.000 euro a decorrere dall'anno
2004, l'accantonamento relativo al Ministero delle attività
produttive.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 5.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.