XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3422
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La zona territoriale della costa sud occidentale della
regione Sicilia comprendente il porto e l'area industriale di
Porto Empedocle e gli eventuali spazi ottenuti con i
riempimenti a mare, le aree industriali del comune di
Agrigento estese sulla piana di Aragona, i territori dei
comuni di Favara, Grotte, Racalmuto e Canicattì sono da
considerare fuori dalla linea doganale e sono costituiti in
zona franca.
2. Restano in vigore, nel territorio della zona franca di
cui al comma 1, le disposizioni di legge e di regolamento che
vietano, limitano o altrimenti disciplinano la importazione,
la esportazione e il transito di determinate merci dannose
alla collettività.
Art. 2.
1. E' costituito un consorzio tra enti pubblici e privati
ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, denominato "zona franca della piana di Aragona".
2. Il consorzio è costituito dalla regione Sicilia,
dall'amministrazione provinciale di Agrigento,
dall'amministrazione comunale di Agrigento, dai comuni di
Porto Empedocle, Favara, Grotte, Racalmuto e Canicattì.
3. Al consorzio possono aderire enti economici e privati
rappresentativi delle categorie sociali interessate alla
iniziativa tra i quali, in particolare, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, le
associazioni degli industriali, gli istituti di credito e le
associazioni delle categorie di operatori marittimi.
4. Il consorzio ha, in particolare, il compito di
provvedere al piano triennale della zona franca, alla
formulazione di un progetto economico sul rapporto tra costi e
benefìci nonché alla redazione e alla gestione dei relativi
piani annuali di attuazione.
5. Ogni anno sono fissati con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dell'economia e finanze, di concerto
con i Ministri delle attività produttive e degli affari
esteri, in base alle indicazioni fornite dal consorzio, i
contingenti relativi ai generi alimentari di prima necessità,
nonché alle materie prime destinate ad essere lavorate nella
zona franca e le agevolazioni necessarie allo sviluppo della
zona stessa.
6. Con il decreto di cui al comma 5 sono altresì stabilite
le eventuali agevolazioni a favore della popolazione residente
nelle zone limitrofe alla zona franca.
Art. 3.
1. Il consorzio di cui all'articolo 2 stanzia contributi a
fondo perduto pari al 75 per cento destinati all'ampliamento e
alla istituzione di aziende industriali, agricole, di servizi
e turistiche situate nel territorio della zona franca.
2. Alle aziende di cui al comma 1 è concesso:
a) di essere considerate in territorio doganale, a
condizione che le stesse aziende si prestino e si sottopongano
a vigilanza permanente;
b) di corrispondere, sui prodotti fabbricati nella
zona franca e destinati al territorio doganale, i soli diritti
di confine propri delle materie prime estere impiegate nella
loro fabbricazione;
c) di introdurre temporaneamente nella zona franca
materie prime nazionali e nazionalizzate per essere ivi
lavorate, ai fini della reintroduzione nel territorio doganale
dei prodotti con esse ottenuti.
3. Le concessioni dei benefìci di cui al comma 2 sono
rilasciate con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze il quale, nei casi in cui alle lettere b) e
c) del medesimo comma 2, stabilisce, di concerto con il
Ministro degli affari esteri, le condizioni alle quali le
concessioni dei benefìci devono essere subordinate.
4. Le merci estere, ammesse all'importazione temporanea
nel territorio doganale per essere lavorate, fruiscono di tale
beneficio anche se introdotte nella zona franca ai fini
dell'esonero, quando sono riesportate, dai tributi che nella
stessa zona rimangono in vigore.
5. Sono altresì applicabili ai traffici della zona franca
tutte le concessioni di temporanea importazione ed
esportazione previste dalle disposizioni vigenti come speciali
agevolazioni per il traffico internazionale. Le restituzioni e
gli abbuoni di imposta concessi sui prodotti nazionali che si
esportano all'estero sono applicabili ai prodotti della zona
franca, limitatamente ai tributi ivi riscossi, anche quando i
prodotti stessi sono ammessi in consumo nella zona franca, nei
limiti dei contingenti annui prestabiliti.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze determina,
con proprio decreto, in quali località della zona franca e per
quali merci estere non sono permessi depositi che eccedano i
limiti di quantità da stabilire in rapporto ai bisogni delle
popolazioni, designa i varchi per i quali è permesso il
passaggio delle merci, le vie che alle merci stesse devono
essere fatte percorrere per accedervi e delimita la zona
esterna di vigilanza che, ai sensi delle leggi vigenti in
materia doganale, deve essere istituita lungo la nuova linea
doganale.
7. Alle spese necessarie per la sistemazione della linea
doganale e per l'impianto e il funzionamento degli uffici
doganali e della vigilanza si provvede con appositi
stanziamenti da iscrivere nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze. Le opere a tale fine
occorrenti sono dichiarate di pubblica utilità a tutti gli
effetti di legge.
8. In attesa che il regime di zona franca sia attuato è
concessa l'immissione in consumo nel territorio di cui
all'articolo 1, in esenzione dal dazio, dal diritto di
licenza, dalle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo
e dalle corrispondenti sovraimposte di confine, dei prodotti e
delle materie prime per l'industria, nei limiti del 50 per
cento dei contingenti annui previsti nel primo piano annuale
del consorzio di cui all'articolo 2.
9. Il Ministro dell'economia e finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 4.
1. Sono applicabili nella zona franca le disposizioni
concernenti la repressione del contrabbando, nonché tutte le
altre disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
vigenti in materia doganale e compatibili con le disposizioni
della presente legge.
2. In relazione al regime di zona franca, costituiscono
violazioni punibili con le stesse pene previste dalla
legislazione vigente in materia doganale per il
contrabbando:
a) l'immissione di merci nei magazzini della zona
franca riservati al deposito delle merci nazionali;
b) il deposito di merci estere nella zona franca
in località ed in quantità non permesse.
3. Gli agenti all'amministrazione finanziaria hanno
facoltà di accedere a stabilimenti, magazzini ed esercizi di
qualsiasi specie situati nella zona franca e di ispezionare i
relativi libri, i registri e gli altri documenti
commerciali.
4. Alle spese necessarie per la sistemazione della linea
doganale, per l'impianto e il funzionamento degli uffici
doganali nonché per la vigilanza si provvede mediante
istituzione di una apposita unità previsionale di base da
iscrivere nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.
5. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze
adotta, con proprio decreto, il relativo regolamento di
attuazione per le parti di propria competenza.