XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3422




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. La zona territoriale della costa sud occidentale della regione Sicilia comprendente il porto e l'area industriale di Porto Empedocle e gli eventuali spazi ottenuti con i riempimenti a mare, le aree industriali del comune di Agrigento estese sulla piana di Aragona, i territori dei comuni di Favara, Grotte, Racalmuto e Canicattì sono da considerare fuori dalla linea doganale e sono costituiti in zona franca.
        2. Restano in vigore, nel territorio della zona franca di cui al comma 1, le disposizioni di legge e di regolamento che vietano, limitano o altrimenti disciplinano la importazione, la esportazione e il transito di determinate merci dannose alla collettività.


Art. 2.

        1. E' costituito un consorzio tra enti pubblici e privati ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, denominato "zona franca della piana di Aragona".
        2. Il consorzio è costituito dalla regione Sicilia, dall'amministrazione provinciale di Agrigento, dall'amministrazione comunale di Agrigento, dai comuni di Porto Empedocle, Favara, Grotte, Racalmuto e Canicattì.
        3. Al consorzio possono aderire enti economici e privati rappresentativi delle categorie sociali interessate alla iniziativa tra i quali, in particolare, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le associazioni degli industriali, gli istituti di credito e le associazioni delle categorie di operatori marittimi.
        4. Il consorzio ha, in particolare, il compito di provvedere al piano triennale della zona franca, alla formulazione di un progetto economico sul rapporto tra costi e benefìci nonché alla redazione e alla gestione dei relativi piani annuali di attuazione.
        5. Ogni anno sono fissati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e finanze, di concerto con i Ministri delle attività produttive e degli affari esteri, in base alle indicazioni fornite dal consorzio, i contingenti relativi ai generi alimentari di prima necessità, nonché alle materie prime destinate ad essere lavorate nella zona franca e le agevolazioni necessarie allo sviluppo della zona stessa.
        6. Con il decreto di cui al comma 5 sono altresì stabilite le eventuali agevolazioni a favore della popolazione residente nelle zone limitrofe alla zona franca.


Art. 3.

        1. Il consorzio di cui all'articolo 2 stanzia contributi a fondo perduto pari al 75 per cento destinati all'ampliamento e alla istituzione di aziende industriali, agricole, di servizi e turistiche situate nel territorio della zona franca.
        2. Alle aziende di cui al comma 1 è concesso:

                a) di essere considerate in territorio doganale, a condizione che le stesse aziende si prestino e si sottopongano a vigilanza permanente;

                b) di corrispondere, sui prodotti fabbricati nella zona franca e destinati al territorio doganale, i soli diritti di confine propri delle materie prime estere impiegate nella loro fabbricazione;

                c) di introdurre temporaneamente nella zona franca materie prime nazionali e nazionalizzate per essere ivi lavorate, ai fini della reintroduzione nel territorio doganale dei prodotti con esse ottenuti.

        3. Le concessioni dei benefìci di cui al comma 2 sono rilasciate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il quale, nei casi in cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 2, stabilisce, di concerto con il Ministro degli affari esteri, le condizioni alle quali le concessioni dei benefìci devono essere subordinate.
        4. Le merci estere, ammesse all'importazione temporanea nel territorio doganale per essere lavorate, fruiscono di tale beneficio anche se introdotte nella zona franca ai fini dell'esonero, quando sono riesportate, dai tributi che nella stessa zona rimangono in vigore.
        5. Sono altresì applicabili ai traffici della zona franca tutte le concessioni di temporanea importazione ed esportazione previste dalle disposizioni vigenti come speciali agevolazioni per il traffico internazionale. Le restituzioni e gli abbuoni di imposta concessi sui prodotti nazionali che si esportano all'estero sono applicabili ai prodotti della zona franca, limitatamente ai tributi ivi riscossi, anche quando i prodotti stessi sono ammessi in consumo nella zona franca, nei limiti dei contingenti annui prestabiliti.
        6. Il Ministro dell'economia e delle finanze determina, con proprio decreto, in quali località della zona franca e per quali merci estere non sono permessi depositi che eccedano i limiti di quantità da stabilire in rapporto ai bisogni delle popolazioni, designa i varchi per i quali è permesso il passaggio delle merci, le vie che alle merci stesse devono essere fatte percorrere per accedervi e delimita la zona esterna di vigilanza che, ai sensi delle leggi vigenti in materia doganale, deve essere istituita lungo la nuova linea doganale.
        7. Alle spese necessarie per la sistemazione della linea doganale e per l'impianto e il funzionamento degli uffici doganali e della vigilanza si provvede con appositi stanziamenti da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le opere a tale fine occorrenti sono dichiarate di pubblica utilità a tutti gli effetti di legge.
        8. In attesa che il regime di zona franca sia attuato è concessa l'immissione in consumo nel territorio di cui all'articolo 1, in esenzione dal dazio, dal diritto di licenza, dalle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo e dalle corrispondenti sovraimposte di confine, dei prodotti e delle materie prime per l'industria, nei limiti del 50 per cento dei contingenti annui previsti nel primo piano annuale del consorzio di cui all'articolo 2.
        9. Il Ministro dell'economia e finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 4.

        1. Sono applicabili nella zona franca le disposizioni concernenti la repressione del contrabbando, nonché tutte le altre disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti in materia doganale e compatibili con le disposizioni della presente legge.
        2. In relazione al regime di zona franca, costituiscono violazioni punibili con le stesse pene previste dalla legislazione vigente in materia doganale per il contrabbando:

                a) l'immissione di merci nei magazzini della zona franca riservati al deposito delle merci nazionali;

                b) il deposito di merci estere nella zona franca in località ed in quantità non permesse.

        3. Gli agenti all'amministrazione finanziaria hanno facoltà di accedere a stabilimenti, magazzini ed esercizi di qualsiasi specie situati nella zona franca e di ispezionare i relativi libri, i registri e gli altri documenti commerciali.
        4. Alle spese necessarie per la sistemazione della linea doganale, per l'impianto e il funzionamento degli uffici doganali nonché per la vigilanza si provvede mediante istituzione di una apposita unità previsionale di base da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
        5. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze adotta, con proprio decreto, il relativo regolamento di attuazione per le parti di propria competenza.



Frontespizio Relazione