XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3420




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Contenzioso pregresso).

        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi i Commissariati regionali agli usi civici.
        2. Con proprio decreto, il Ministro della giustizia dispone il trasferimento delle risorse umane e materiali dei soppressi Commissariati agli usi civici ad enti appartenenti all'amministrazione centrale e periferica del Ministero stesso.
        3. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge presso gli uffici dei Commissari agli usi civici sono trasferiti, previa formale comunicazione alle parti interessate, al giudice amministrativo competente per territorio, che procede ai sensi dell'articolo 2.


Art. 2.

(Contenzioso sui beni collettivi
e diritti di uso civico).

        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le controversie aventi per oggetto beni collettivi e diritti di uso civico rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e ad essi si applicano l'articolo 2652, primo comma, numero 6), del codice civile in materia di trascrizione, e le altre norme generali vigenti in materia.
        2. Gli atti emessi dal comune o da altro ente gestore, che rappresenta la collettività proprietaria dei demani civici, in tema di legittimazione di occupazione abusiva di beni collettivi e relative procedure, di riconoscimento, di esercizio e di mantenimento dei diritti di uso civico, di gestione e di conservazione dei beni collettivi e dei diritti di uso civico nonché di scioglimento delle promiscuità, affissi in copia all'albo pretorio per la durata di sessanta giorni, possono essere impugnati avanti al giudice amministrativo competente per territorio entro i sessanta giorni successivi, con notifica ai soggetti controinteressati e al comune o ad altro ente gestore. La proposizione del ricorso non sospende l'istruttoria e le procedure amministrative di cui al presente comma.
        3. La trascrizione degli atti di legittimazione di occupazione dei beni collettivi ha effetto sanante di controversie e di inadempienze pregresse.
        4. Contro le decisioni negative in tema di procedure di legittimazione dei beni collettivi e di riconoscimento dei diritti di uso civico assunte dal consiglio comunale o dal consiglio di amministrazione dell'ente gestore, il giudice amministrativo decide nel termine di novanta giorni dalla proposizione del ricorso.
        5. Per le controversie non espressamente previste dalla presente legge, si applicano le norme vigenti in materia di processo amministrativo.



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