XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3420
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Contenzioso pregresso).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge sono soppressi i Commissariati regionali agli
usi civici.
2. Con proprio decreto, il Ministro della giustizia
dispone il trasferimento delle risorse umane e materiali dei
soppressi Commissariati agli usi civici ad enti appartenenti
all'amministrazione centrale e periferica del Ministero
stesso.
3. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore
della presente legge presso gli uffici dei Commissari agli usi
civici sono trasferiti, previa formale comunicazione alle
parti interessate, al giudice amministrativo competente per
territorio, che procede ai sensi dell'articolo 2.
Art. 2.
(Contenzioso sui beni collettivi
e diritti di uso civico).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le controversie aventi per oggetto beni
collettivi e diritti di uso civico rientrano nella
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e ad essi
si applicano l'articolo 2652, primo comma, numero 6), del
codice civile in materia di trascrizione, e le altre norme
generali vigenti in materia.
2. Gli atti emessi dal comune o da altro ente gestore, che
rappresenta la collettività proprietaria dei demani civici, in
tema di legittimazione di occupazione abusiva di beni
collettivi e relative procedure, di riconoscimento, di
esercizio e di mantenimento dei diritti di uso civico, di
gestione e di conservazione dei beni collettivi e dei diritti
di uso civico nonché di scioglimento delle promiscuità,
affissi in copia all'albo pretorio per la durata di sessanta
giorni, possono essere impugnati avanti al giudice
amministrativo competente per territorio entro i sessanta
giorni successivi, con notifica ai soggetti controinteressati
e al comune o ad altro ente gestore. La proposizione del
ricorso non sospende l'istruttoria e le procedure
amministrative di cui al presente comma.
3. La trascrizione degli atti di legittimazione di
occupazione dei beni collettivi ha effetto sanante di
controversie e di inadempienze pregresse.
4. Contro le decisioni negative in tema di procedure di
legittimazione dei beni collettivi e di riconoscimento dei
diritti di uso civico assunte dal consiglio comunale o dal
consiglio di amministrazione dell'ente gestore, il giudice
amministrativo decide nel termine di novanta giorni dalla
proposizione del ricorso.
5. Per le controversie non espressamente previste dalla
presente legge, si applicano le norme vigenti in materia di
processo amministrativo.