XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3416




PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA REGIONALE


Art. 1.

(Oggetto e finalità).

        1. La presente legge detta norme in materia di:

            a) tutela dell'acquirente e del promissario acquirente persona fisica di immobile destinato ad essere adibito a prima casa che rimanga vittima del fallimento o del dissesto del venditore o del promissario venditore;

            b) tutela dei diritti patrimoniali dell'acquirente e del promissario acquirente di immobile da costruire.


Art. 2.

(Modifica al codice civile.
Vendita a termine).

        1. Dopo l'articolo 1538 del codice civile è inserito il seguente:

        "Art. 1538-bis. - (Vendita a termine). La vendita a termine è il contratto con il quale il venditore s'impegna a consegnare l'immobile al momento del suo completamento e l'acquirente si impegna a prenderlo in consegna al prezzo della data di consegna. Il trasferimento in proprietà si opera di pieno diritto tramite la constatazione di atto autenticato del completamento dell'immobile, ed esso produce i suoi effetti retroattivamente rispetto al giorno della vendita".

Art. 3.

(Modifica al codice civile.
Vendita a completamento).

        1. Dopo l'articolo 1538-bis del codice civile, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:

        "Art. 1538-ter. - (Vendita a completamento). La vendita di un immobile al momento del suo completamento è il contratto con il quale il venditore trasferisce immediatamente all'acquirente i suoi diritti sul suolo invece che la proprietà delle costruzioni esistenti. Le opere a venire diventano proprietà dell'acquirente a misura della loro esecuzione; l'acquirente è tenuto a pagarne il prezzo nella misura dell'avanzamento dei lavori. Il venditore conserva i poteri di capo dell'opera sino alla ultimazione dei lavori".


Art. 4.

(Modifica al codice civile. Credito in caso di
scioglimento dai contratti preliminari per intervenuto
fallimento dell'alienante).

        1. Dopo l'articolo 2775-bis del codice civile è inserito il seguente:

        "Art. 2775-ter. - (Credito in caso di scioglimento dai contratti preliminari per intervenuto fallimento dell'alienante). Il promissario acquirente persona fisica, che abbia promesso di acquistare un bene immobile da adibire a prima casa per sé o per i propri familiari conviventi e che abbia esercitato la facoltà di sciogliersi dal contratto nei confronti del curatore del fallimento del promissario venditore, ha privilegio speciale sul bene immobile oggetto del contratto preliminare per l'ammontare del credito che ne consegue e per l'eventuale risarcimento del danno che gli sia stato liquidato con sentenza definitiva.
        Uguale privilegio spetta alla persona fisica che abbia acquistato un bene immobile da adibire a prima casa per sé o per i propri familiari conviventi per l'intero credito conseguente alla pronuncia nei suoi confronti di sentenza di revoca del contratto definitivo di compravendita purché stipulato entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, rimanendo tuttavia il contratto preliminare non soggetto a revocatoria fallimentare.
        Il privilegio non è opponibile ai terzi se il contratto preliminare non è trascritto o se la data della sua sottoscrizione non risulta in modo certo almeno per effetto di un principio di adempimento da parte del promissario acquirente delle obbligazioni in esso contenute.
        Le disposizioni di cui all'articolo 2775-bis, secondo comma, non si applicano nel caso in cui i valori imponibili indicati nelle trascrizioni effettuate ai sensi dell'articolo 2645-bis risultino coerenti con gli indici del costo di produzione dei fabbricati residenziali pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica.
        Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano nei confronti del fallito, se questi è persona fisica, nei confronti dei soci, degli amministratori e dei sindaci oltre che dei relativi affini e parenti sino al terzo grado".


Art. 5.

(Modifica al regio decreto 16 marzo 1942 n. 267. Atti a
titolo oneroso, pagamenti, garanzie).

        1. L'articolo 67 del regio decreto 16 marzo l942, n. 267, è sostituito dal seguente:

        "Art. 67. - (Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie). - 1. Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:

            a) gli atti a titolo oneroso compiuti nei due anni anteriori alla dichiarazione del fallimento, in cui, al momento della relativa conclusione, le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassavano notevolmente ciò che a lui era stato dato o promesso;

            b) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con denaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento;

            c) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti;

            d) i pegni e le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.

            2. Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti dei debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti contestualmente creati, se compiuti entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento.
            3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2775-ter, secondo comma, del codice civile, anche se l'acquirente conosceva lo stato d'insolvenza del debitore.
            4. L'azione revocatoria non è esercitabile qualora gli importi imponibili degli atti a titolo oneroso di cui all'articolo 2645-bis del codice civile risultino coerenti con gli indici del costo di costruzione dei fabbricati residenziali pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica.
            5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano all'istituto di emissione, agli istituti autorizzati a compiere operazioni di credito su pegno e di locazione finanziaria, limitatamente a tali operazioni, e agli istituti di credito fondiario.
            6. Sono fatte salve le disposizioni delle leggi speciali".


Art. 6.

(Modifica al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Vendita
non ancora eseguita da entrambi i contraenti).

        1. All'articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
        "In caso di acquisto di immobile destinato ad essere adibito a prima casa, il curatore ha esclusivamente la facoltà di esecuzione del contratto così come stipulato.
        Qualora l'immobile destinato ad essere adibito a prima casa sia stato oggetto di contratto preliminare di vendita trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile o la cui data di sottoscrizione risulti in modo certo almeno per effetto di un principio di adempimento da parte del promissario acquirente delle obbligazioni in esso contenute, la scelta fra l'esecuzione o lo scioglimento del contratto spetta al promissario acquirente.
        Si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 2775-ter del codice civile".


Art. 7.

(Modifica al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Bancarotta fraudolenta).

        1. Il terzo comma dell'artico1o 216 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:

        "E' punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, prima o durante la procedura fallimentare, allo scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione".


Art. 8.

(Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia, di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993,
n. 385. Ipoteche).

        1. All'articolo 39 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, il comma 6 è sostituito dal seguente:

        "6. In caso di edificio o complesso condominiale, il debitore ed il terzo acquirente del bene ipotecato o di parte dello stesso hanno diritto alla suddivisione del finanziamento in quote e, correlativamente, al frazionamento dell'ipoteca a garanzia. Il conservatore dei registri immobiliari annota la suddivisione ed il frazionamento a margine dell'iscrizione presa".

        2. Dopo il comma 6 dell'articolo 39 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:

        "6-bis. Nel caso in cui il promissario acquirente opti per la stipula dell'atto di compravendita ai sensi dell'articolo 72 della legge fallimentare, e successive modificazioni, il diritto alla suddivisione ed al frazionamento viene esercitato solo ed esclusivamente per la quota di cui il promissario acquirente si sia fatto carico nel contratto preliminare di compravendita con dichiarazione di accollo.
            6-ter. La richiesta di suddivisione del finanziamento in quote e di conseguente frazionamento dell'ipoteca a garanzia deve essere avanzata alla banca per iscritto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e la banca deve provvedere entro il successivo termine di sessanta giorni, comunicando al richiedente ed alle ulteriori persone interessate di cui essa abbia conoscenza la propria proposta di suddivisione e di corrispondente frazionamento. La banca è tenuta a fornire gli elementi di calcolo in forza dei quali ha provveduto sulla richiesta e le altre spiegazioni eventualmente occorrenti. La proposta si intende senz'altro accettata, a meno che il richiedente od altra persona interessata non comunichi per iscritto, nel successivo termine di trenta giorni, le proprie eventuali osservazioni anche con riferimento alla corrispondenza proporzionale tra l'effettivo valore delle singole unità immobiliari e le singole quote risultanti dalla suddivisione del finanziamento. Se la banca accoglie le osservazioni, provvede senz'altro alla suddivisione e al frazionamento. Nel caso contrario ne dà immediato e motivato avviso al richiedente ed alle altre persone interessate. Nel caso in cui la banca non provveda a seguito della richiesta, ovvero nel caso in cui le modalità di suddivisione del finanziamento in quote e del correlativo frazionamento dell'ipoteca a garanzia siano oggetto di controversia, provvede ai relativi incombenti il presidente del tribunale del luogo in cui è situato l'immobile, su richiesta della parte che ne ha interesse, sentite le altre. Il presidente provvede con decreto alla suddivisione del finanziamento in quote ed al correlativo frazionamento dell'ipoteca a garanzia, stabilendo a carico di quale parte sia il costo del procedimento.
            6-quater. Il procedimento esecutivo previsto dall'articolo 41 non può essere promosso, ed è sospeso ove sia già stato iniziato, fino a quando la banca non abbia provveduto sulla richiesta del debitore o del terzo acquirente avanzata a norma del comma 6-ter, ovvero sino a quando non risulti emesso il decreto di cui al comma 6-ter. Nel caso in cui la banca non provveda sulla richiesta ovvero nel caso in cui la suddivisione del finanziamento in quote abbia luogo successivamente al termine di trenta giorni previsto dal citato comma 6-ter con accoglimento delle osservazioni svolte dal debitore o da altra parte interessata, gli interessi contrattualmente pattuiti o comunque dovuti sulle somme mutuate sono dovuti a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla richiesta di cui al medesimo comma 6-ter e sino al giorno in cui la suddivisione ha luogo. Nel caso in cui la banca non provveda, senza giustificato motivo, alla richiesta di suddivisione, decade dal diritto di privilegio speciale sul bene immobile oggetto del finanziamento".


Art. 9.

(Modifica al testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993,
n. 385. Procedimento esecutivo).

        1. All'articolo 41 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "6-bis. Nel caso di fallimento, il promissario acquirente del bene espropriato ha la facoltà di subentrare, senza autorizzazione del giudice delegato, nel contratto di finanziamento stipulato dal fallito, assumendosi l'onere di versare alla banca le rate scadute, gli accessori e le spese relative alla unità immobiliare promessagli in vendita. La dichiarazione di subentro nel contratto di finanziamento deve essere notificata al curatore fallimentare e all'istituto bancario, a mezzo di ufficiale giudiziario, entro trenta giorni dalla conoscenza della sentenza dichiarativa del fallimento della parte promittente venditrice. Il promissario acquirente, se ciò non è avvenuto prima, può contestualmente richiedere, a norma dell'articolo 39 e nelle forme dallo stesso articolo previste, che la banca provveda alla suddivisione del finanziamento in quote ed al frazionamento dell'ipoteca a garanzia in proporzione all'effettivo valore della singola unità immobiliare".


Art. 10.

(Obbligo di fideiussione).

        1. E' fatto obbligo di prestare fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'adempimento del contratto relativo alla compravendita di immobili da costruire ad uso abitativo a carico delle ditte, imprese o cooperative costruttrici in favore degli acquirenti e dei promissari acquirenti.
        2. La fideiussione ha effetto dalla data della conclusione del contratto preliminare e per i cinque anni successivi all'avvenuta trascrizione del rogito notarile definitivo.
        3. La fideiussione garantisce, sino alla concorrenza del prezzo globale pattuito, la restituzione delle somme versate dall'acquirente e dal promissario acquirente, maggiorate degli interessi legali.
        4. Nella fideiussione di cui al presente articolo non può essere prevista la preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'articolo 1944, secondo comma, del codice civile.


Art. 11.

(Obblighi del notaio rogante).

        1. E' fatto obbligo al notaio rogante di indicare chiaramente negli atti di compravendita di immobili gravati da ipoteche, a fronte di mutuo non rimborsato e che l'acquirente non intende accollarsi, le modalità ed i tempi del rimborso del medesimo mutuo alla banca erogatrice.
        2. Il notaio rogante è tenuto altresì a trattenere in deposito la cifra corrispondente al mutuo o alla frazione di esso da estinguere.


Art. 12.

(Norma transitoria).

        1. Le disposizioni di cui alla presente legge, fatta eccezione per gli articoli 10 e 11, si applicano anche ai contratti già conclusi ed ai procedimenti esecutivi in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge.


Art. 13.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



Frontespizio Relazione