XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3408




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità).

        1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate a disciplinare, nell'ambito della attività lavorativa parasubordinata, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
        2. Tutti i riferimenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa contenuti in disposizioni legislative o regolamentari vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, si intendono ricondotti alla tipologia del "rapporto di lavoro a progetto" di cui all'articolo 2.


Art. 2.

(Rapporto di lavoro a progetto).

        1. Per "rapporto di lavoro a progetto" si intende il rapporto che si svolge tra l'imprenditore, ovvero il datore di lavoro pubblico o privato, e il lavoratore, di seguito denominati, rispettivamente, "committente" e "collaboratore", regolato da un contratto di lavoro denominato "a progetto".


Art. 3.

(Definizione e ambito di applicazione).

        1. Con il contratto di "rapporto di lavoro a progetto" il collaboratore si obbliga all'esecuzione di un progetto, quale realizzazione di un programma di lavoro o di fasi di esso, correlato funzionalmente e stabilmente con l'attività del committente. Tale attività si realizza in condizioni di autonomia esecutiva circa le modalità di esecuzione del progetto, nell'ambito del coordinamento progettuale del committente. La prestazione si svolge in modo personale, prevalentemente senza il contributo di terzi, salvo che in forma meramente secondaria o strumentale, verso corrispettivo, indipendentemente dall'ambito aziendale o extra aziendale in cui si svolge la prestazione stessa.
        2. I collaboratori possono regolamentare i loro rapporti giuridici di lavoro a progetto, purché prestino la loro attività prevalentemente per un committente, o ricavino in media almeno metà del loro reddito complessivo da uno solo dei committenti, ovvero, per alcune categorie individuate in sede di contrattazione collettiva, ricavino in media almeno un terzo del loro reddito complessivo da uno solo dei committenti, se quest'ultimi sono superiori a tre.
        3. I contratti o gli accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ed i contratti collettivi territoriali stipulati dalle medesime, possono individuare e definire ulteriori criteri e modalità di esecuzione della prestazione di cui ai commi 1 e 2.
        4. Le norme della presente legge non si applicano: ai rapporti di collaborazione meramente occasionale e a quelli derivanti dall'esercizio delle attività menzionate dall'articolo 47, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; alle prestazioni che si concretizzano come esercizio abituale, anche se non esclusivo, dalle attività di lavoro autonomo di cui all'articolo 49, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero dall'attività autonoma di libera professione il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi; agli incaricati delle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, o agli altri soggetti esclusi dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, salvo il caso in cui rientrino nell'ambito di applicazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 4.

(Forma del contratto).

        1. Il contratto per prestazioni di "lavoro a progetto" deve essere stipulato in forma scritta e contenere i seguenti elementi:

            a) la data di inizio della prestazione e la durata del contratto, che può essere fissata ad una data precisa ovvero in funzione del completamento del programma o del progetto oggetto del contratto stesso;

            b) l'oggetto e le finalità della prestazione;

            c) la determinazione del corrispettivo, che deve essere proporzionato alla qualità e alla quantità di lavoro. Tale compenso non può essere in ogni caso inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale di settore o della categoria affine ovvero, in assenza, ai valori economici medi di mercato per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo nell'ambito territoriale;

            d) eventuali indennità o premi annuali, ovvero compensi accessori collegati al completamento del progetto o all'andamento dell'impresa;

            e) le modalità di corresponsione del corrispettivo e la disciplina dei rimborsi spesa;

            f) l'eventuale facoltà del collaboratore di avvalersi, temporaneamente, sotto la propria responsabilità e previa comunicazione al committente, di un sostituto, o di lavorare in coppia per l'esecuzione del progetto o del programma di lavoro, dando luogo ad un unico rapporto di lavoro con responsabilità solidale di ciascuno dei collaboratori;

            g) l'indicazione dei motivi che possono comportare la risoluzione anticipata del rapporto, se non previsti in sede di contrattazione collettiva nazionale;

            h) la durata dell'eventuale periodo di prova, ove stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale.
        2. Il committente è tenuto a dare comunicazione della sottoscrizione del contratto di "lavoro a progetto" alla direzione provinciale del lavoro competente per territorio, mediante invio di copia del contratto entro un mese dalla data di stipulazione dello stesso.
        3. Il contratto di "lavoro a progetto" non può avere una durata inferiore a tre mesi, salvo che per il carattere specifico del programma di lavoro sia destinato a concludersi in un periodo di tempo inferiore. Il medesimo contratto, la cui durata non può comunque essere inferiore ai trenta giorni, alla sua cessazione può essere prorogato per lo stesso tipo di prestazione, salva diversa pattuizione tra le parti interessate, nei casi e per la durata previsti dalla contrattazione collettiva nazionale.
        4. I contratti collettivi nazionali stabiliscono le condizioni per la legittima sospensione del "rapporto di lavoro a progetto", anche nei casi di malattia e di infortunio, e la previsione di penalità in caso di recesso ad opera di una delle due parti senza giustificate ragioni anteriormente al termine stabilito per la scadenza del contratto.


Art. 5.

(Orario di lavoro).

        1. Il collaboratore non può essere soggetto a vincoli di orario, fatte salve le particolari previsioni dei contratti o degli accordi collettivi nazionali di cui all'articolo 3, comma 3.


Art. 6.

(Pausa settimanale e annuale).

        1. I titolari di "rapporto di lavoro a progetto" hanno diritto ad un periodo di riposo settimanale che coincide con il giorno generalmente ammesso come giorno di riposo festivo.
        2. I medesimi soggetti di cui al comma 1 hanno altresì diritto, per ogni anno solare, ed in presenza di contratti di durata annuale, ad un periodo di riposo di almeno due settimane di calendario. La contrattazione collettiva nazionale ne definisce le modalità ed i criteri di fruizione anche nel caso di rapporti di durata inferiore a dodici mesi svolti presso più committenti nel corso del medesimo anno solare.


Art. 7.

(Cessazione del rapporto).

        1. Il contratto di "lavoro a progetto" cessa ad una data prestabilita o al momento della realizzazione del progetto, del programma o fasi di esso che ne costituiscono l'oggetto, salva diversa volontà delle parti interessate.
        2. Alla scadenza del contratto, qualora il committente intenda procedere alla stipulazione di un contratto analogo e per la medesima prestazione, spetta al collaboratore un diritto di preferenza rispetto agli altri aspiranti. Tale diritto decade qualora il rapporto sia stato risolto in forma anticipata rispetto alla scadenza determinata per ragioni obiettive e giustificate.
        3. I contratti o gli accordi collettivi nazionali di cui all'articolo 3, comma 3, stabiliscono forme e termini per un congruo periodo di preavviso nei casi di sospensione e di risoluzione del "rapporto di lavoro a progetto".


Art. 8.

(Disposizioni applicabili).

        1. Ai rapporti di lavoro a progetto si applicano, in quanto compatibili con la modalità della prestazione lavorativa:

            a) le disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nonché dalla direttiva 91/383/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1991;

            b) le disposizioni della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e della legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni;
            c) le disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni;

            d) le disposizioni della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni;

            e) le disposizioni di cui agli articoli 1, 5, 8, 14 e 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.


Art. 9.

(Diritti di informazione).

        1. Al fine di assicurare l'effettivo esercizio del diritto del collaboratore all'informazione, il committente assicura, in modo continuativo e in relazione ad esigenze particolari, flussi di comunicazione attinenti la situazione o l'attività lavorativa, ovvero aventi riflesso sul rapporto di lavoro. I criteri e le modalità del sistema di informazioni previsto dal presente comma sono stabiliti dai contratti o dagli accordi collettivi nazionali.


Art. 10.

(Diritti sindacali).

        1. Per l'effettivo esercizio dei diritti sindacali e di negoziazione collettiva i collaboratori hanno diritto a aderire ad organizzazioni sindacali nazionali o locali, a partecipare a riunioni indette singolarmente o congiuntamente dalle stesse organizzazioni sindacali, nonché a conferire alle predette organizzazioni sindacali specifici poteri di rappresentanza.
        2. Ulteriori condizioni sui diritti di associazione e di attività sindacale possono essere individuate in sede di contrattazione collettiva.


Art. 11.

(Disposizioni in materia fiscale).

        1. Ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2 della presente legge si applica il regime fiscale previsto dall'articolo 47, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificata dal comma 2 del presente articolo.
        2. Alla lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 47 del testo unico delle imposte dei redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "ad altri rapporti di collaborazione" sono sostituite dalle seguenti: "ad altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero a rapporti di lavoro a progetto".


Art. 12.

(Norme previdenziali).

        1. Ai rapporti di lavoro disciplinati dalla presente legge si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 26, e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni; dell'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in particolare per quanto riguarda la tutela della maternità; dell'articolo 58, commi da 2 a 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144; dell'articolo 51, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488; dell'articolo 69, commi 9 e 11, nonché dell'articolo 80, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
        2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i soggetti che non risultano iscritti ad altre forme obbligatorie, il contributo alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è ulteriormente elevato in ragione di un punto percentuale ogni biennio, fino al raggiungimento dell'aliquota di 19 punti percentuali. La relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è ulteriormente maggiorata rispetto a quella di finanziamento di due punti percentuali nei limiti di una complessiva aliquota di computo di 20 punti percentuali.


Art. 13.

(Ricongiunzione, contribuzione figurativa
e riscatto).

        1. Il Governo, tenuto conto delle effettive peculiarità dei "rapporti di lavoro a progetto", è delegato ad adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, un decreto legislativo recante norme per il riordino e la razionalizzazione della disciplina in materia di ricongiunzione, di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per i periodi non coperti da contribuzione, da riscatto e da prosecuzione volontaria, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) previsione della facoltà per i soggetti interessati, iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria, ovvero sostitutive ed esclusive, per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, che non abbiano maturato in alcune delle predette forme il diritto a trattamenti previdenziali, di utilizzare, cumulandoli o totalizzandoli per il perfezionamento dei requisiti richiesti per il diritto a pensione, i periodi assicurati non coincidenti ai fini del conseguimento del trattamento pensionistico; nonché previsione della ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione accreditati a vario titolo presso il fondo in cui risulti iscritto il soggetto all'atto della domanda, con la salvaguardia del metodo di calcolo maturato presso le altre gestioni;

            b) previsione della facoltà di riscatto per i periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario, per periodi di lavoro all'estero, nonché dell'autorizzazione alla prosecuzione volontaria con la revisione dei criteri e dei requisiti richiesti;

            c) previsione di ammissione a riscatto e della conseguente copertura assicurativa dei periodi di interruzione o di sospensione del rapporto di lavoro previsti da disposizioni legislative o contrattuali, nella misura massima di cinque anni; nonché dei periodi, privi di copertura assicurativa, per formazione professionale, per studio o per ricerca finalizzati alla acquisizione di titoli o di competenze professionali per la riqualificazione o l'inserimento nel mercato del lavoro, prevedendo una riduzione, in misura pari alla metà, degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338;

            d) previsione di ammissione a riscatto e della conseguente copertura assicurativa dei periodi intercorrenti, nel caso di attività di lavoro temporaneo, discontinuo o intermittente, non coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa, con la revisione dei requisiti richiesti, prevedendo una riduzione degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338;

            e) previsione della contribuzione figurativa per periodi di malattia e di maternità, nonché conferma della copertura assicurativa per i casi di disoccupazione.


Art. 14.

(Indennità ordinaria di disoccupazione).

        1. In attesa del riordino della disciplina vigente in materia di ammortizzatori sociali, ai titolari di "rapporto di lavoro a progetto", iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre forme obbligatorie, è esteso l'istituto dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.
        2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede a stabilire le modalità ed i criteri per l'attribuzione dell'indennità ordinarie di disoccupazione ai sensi del comma 1.
        3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 100 milioni di euro per l'anno 2003 e 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        4. A decorrere dall'anno 2006, per il reperimento delle risorse necessarie all'attuazione del presente articolo si provvede secondo le procedure previste dall'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
        5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 15.

(Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali. Tutela della maternità).

        1. In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si applicano, ai sensi dell'articolo 55, comma 1, lettera i), della legge 17 maggio 1999, n. 144, le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
        2. In materia di tutela della maternità, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12 della presente legge, si applicano le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.


Art. 16.

(Delega al Governo in materia di trattamento economico in
caso di malattia).

        1. Al fine di assicurare il miglioramento, del grado di tutela in caso di malattia, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo recante norme finalizzate all'estensione della tutela in caso di malattia in favore dei titolari di "rapporto di lavoro a progetto" secondo i princìpi e criteri direttivi desumibili dalla presente legge ed, in particolare, tenuto conto delle specificità e delle esigenze della tipologia dei rapporti di lavoro di cui alla medesima legge, sulla base delle priorità individuate in sede contrattuale o a seguito di specifiche intese tra le parti sociali interessate.


Art. 17

(Sospensione del rapporto di lavoro per eventi
particolari).

        1. I titolari di "rapporto di lavoro a progetto" possono richiedere la sospensione del rapporto nel corso dell'anno per gravi e documentati motivi familiari o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o di un convivente, ovvero concordare con il committente diverse modalità di espletamento della prestazione. La contrattazione collettiva definisce le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente comma.


Art. 18.

(Sospensione del rapporto di lavoro per periodi di
formazione).

        1. I titolari di "rapporto di lavoro a progetto" hanno diritto di proseguire i percorsi di formazione e di istruzione per tutto l'arco della vita, per accrescere conoscenze, competenze e qualificazione professionali. I contratti o gli accordi collettivi nazionali disciplinano le modalità di partecipazione ai percorsi formativi diversi da quelli promossi o finanziati dal committente, ovvero le ipotesi di differimento all'esercizio di tale facoltà, i termini di preavviso, le modalità di interruzione o di sospensione del rapporto di lavoro.
        2. I percorsi formativi possono essere scelti autonomamente dal collaboratore o essere predisposti dal committente mediante piani formativi aziendali o territoriali concordati con le parti sociali.

Art. 19.

(Controversie di lavoro).

        1. Alle controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 409 e seguenti del codice di procedura civile.
        2. Dopo il numero 1) dell'articolo 409 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

        "1-bis) rapporti di lavoro a progetto;".


Art. 20.

(Conciliazione ed arbitrato).

        1. Al fine di garantire una risoluzione rapida delle controversie di lavoro, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, mediante contratti o accordi collettivi nazionali, possono promuovere e disciplinare l'utilizzo di procedure stragiudiziali di conciliazione ed arbitrato ai sensi dell'articolo 412-ter del codice di procedura civile.
        2. Le parti, fermo restando la procedibilità della domanda giudiziale, possono, in alternativa, concordare di deferire la controversia ad un arbitro unico scelto di comune accordo in base a criteri che ne garantiscano l'assoluta imparzialità ed indipendenza. Per l'impugnazione del lodo arbitrale si applicano le disposizioni dell'articolo 412-quater del codice di procedura civile.
        3. Fermo restando il ricorso al tentativo di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile e la procedura di cui ai commi 1 e 2, le parti possono altresì prevedere l'istituzione di collegi o di camere arbitrali stabili composti e istituiti sull'intero territorio nazionale secondo le modalità definite in sede di contrattazione collettiva nazionale.

Art. 21.

(Ente bilaterale).

        1. Le parti stipulanti il contratto collettivo nazionale di "rapporto di lavoro a progetto" possono costituire un ente bilaterale come soggetto giuridico di natura associativa.
        2. L'ente di cui al comma 1, regolato da un apposito statuto, svolge i compiti e le funzioni ad esso demandati dal contratto o dall'accordo collettivo nazionale "di lavoro a progetto" stipulato fra le organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, nonché dagli accordi territoriali stipulati, per le materie non disciplinate dai citati contratti o accordi nazionali, dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori delle predette organizzazioni nazionali.
        3. I compiti e le funzioni di cui al comma 2 possono riguardare:

            a) l'erogazione di prestazioni di carattere previdenziale e assistenziale - integrative e aggiuntive del livello di base, ivi comprese le integrazioni salariali di sostegno al reddito nei periodi di inattività;

            b) la gestione delle contribuzioni e dei versamenti stabiliti dai contratti e dagli accordi collettivi nazionali e territoriali;

            c) la gestione di un fondo per la copertura dei periodi di inattività non volontaria, di sospensione o di interruzione dei rapporti di lavoro, di malattia, di riposo, ovvero per gratifiche aziendali annuali e per festività;

            d) la costituzione, a seguito di specifici accordi, di un fondo pensione nazionale di categoria o intercategoriale a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale al fine di garantire una forma pensionistica complementare destinata ai "lavoratori a progetto";

            e) l'istituzione di un osservatorio nazionale per il monitoraggio del fenomeno del "lavoro a progetto", anche mediante specifici accordi con l'Istituto nazionale della previdenza sociale;
            f) l'istituzione di una cabina di regia al fine di sostenere l'avvio degli istituti di conciliazione ed arbitrato di cui all'articolo 20;

                g) la costituzione di un fondo di garanzia per l'accesso al credito;


            h) la cura di ogni altro adempimento affidato all'ente bilaterale dalla contrattazione collettiva nazionale e territoriale.

        4. A seguito di specifiche intese tra le parti sociali stipulanti il contratto o l'accordo collettivo nazionale di lavoro di cui al comma 1, è istituito un apposito fondo bilaterale per la formazione continua, costituito nell'ambito dell'ente di cui al medesimo comma 1.
        5. Al fondo di cui al comma 4 è attribuito dai committenti un contributo pari allo 0,30 per cento dei compensi corrisposti ai collaboratori con contratto di "lavoro a progetto"; ad esclusione dei casi in cui gli stessi committenti versino a fondi di categoria già attivati un importo pari o superiore. In caso di contributo inferiore, la differenza è versata in ogni caso al fondo di cui al citato comma 4.
        6. I contributi di cui al comma 5 sono destinati al finanziamento, anche con il concorso delle regioni, di iniziative mirate alla realizzazione delle esigenze e dei percorsi di formazione e di riqualificazione dei collaboratori con contratto "di lavoro a progetto". Il fondo di cui al comma 4 è istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica dei criteri e delle modalità di utilizzo del fondo medesimo ed è sottoposto alla vigilanza del predetto Ministero.
        7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle previsioni del contratto o dell'accordo collettivo nazionale e a seguito della verifica delle parti sociali operata decorsi due anni dalla istituzione del fondo ai sensi del comma 6, provvede, con proprio decreto, ad aumentare la percentuale del contributo prevista al comma 5.
        8. In caso di omissione, totale o parziale, del versamento del contributo di cui al comma 5, il committente è tenuto a corrispondere oltre al contributo omesso e alle relative sanzioni, una somma a titolo di sanzione amministrativa, di importo pari a quella dello stesso contributo omesso. Gli importi delle sanzioni sono versati al fondo di cui al comma 4.
        9. Al fine di valorizzare l'offerta formativa, anche in funzione della continuità di occasioni di impiego e di reddito del collaboratore che programma un investimento formativo, l'ente bilaterale di cui al comma 1 e il fondo di cui al comma 4 possono prevedere, anche nel quadro di convenzioni con le regioni e con il concorso di risorse derivanti dal Fondo sociale europeo, l'istituzione di specifiche borse di formazione. Il fondo di cui al comma 4 può altresì stipulare con le regioni convenzioni con cui prevedere modalità di realizzazione di politiche attive del lavoro, anche in raccordo con i competenti servizi per l'impiego.


Art. 22.

(Certificazione dei rapporti di lavoro).

        1. Allo scopo di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei rapporti di lavoro di cui alla presente legge, il Governo è delegato ad adottare, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme in materia di certificazione del contratto di lavoro stipulato tra le parti, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

                a) carattere sperimentale e volontario della procedura di certificazione;

                b) individuazione dell'organo preposto alla certificazione del rapporto di lavoro nelle strutture pubbliche competenti in materia, ovvero in organismi bilaterali costituiti su iniziativa delle organizzazioni sindacali di cui all'alinea;

                c) definizione delle modalità di organizzazione delle sedi di certificazione e di tutela della relativa documentazione;

                d) indicazione del contenuto e della procedura di certificazione;

                e) in caso di controversia sulla esatta qualificazione del rapporto di lavoro, valutazione da parte della autorità giudiziaria competente anche del comportamento tenuto dalle parti in sede di certificazione;

                f) verifica dell'attuazione dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente comma, decorsi due anni dalla loro data di entrata in vigore, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali.


Art. 23.

(Controlli e sanzioni).

        1. La vigilanza sull'osservanza delle norme di cui alla presente legge è affidata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che la esercita attraverso i propri organi periferici competenti per territorio.
        2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità nonché i termini di applicazione delle sanzioni di natura amministrativa nel caso di inosservanza, totale o parziale, delle disposizioni della presente legge.


Art. 24.

(Conversione volontaria del rapporto di lavoro).

        1. Qualora ricorrano modifiche dei caratteri e delle modalità di esecuzione delle prestazioni lavorative da parte del collaboratore, ovvero negli indirizzi o nelle istruzioni del committente, previo consenso delle parti interessate, il "rapporto di lavoro a progetto" può essere assimilato alla prestazione di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile. A seguito della trasformazione del predetto rapporto di lavoro si applica la disciplina vigente in materia di nuove assunzioni.


Art. 25.

(Disposizioni più favorevoli).

        1. E' fatta salva la facoltà di applicare disposizioni legislative o regolamentari, nazionali o comunitarie, ovvero di contratto o di accordo collettivo nazionale o individuale, più favorevoli ai lavoratori che hanno un "rapporto di lavoro a progetto".

Art. 26.

(Disposizioni transitorie e finali).

        1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai "rapporti di lavoro a progetto" costituiti dopo la data di entrata in vigore della medesima. In attesa dell'attuazione dell'articolo 22, i rapporti di lavoro coordinato e continuativo già costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere trasformati in "rapporto di lavoro a progetto" mediante atto scritto, la cui copia deve essere depositata presso la direzione provinciale del lavoro competente.
        2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui alla presente legge, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle Camere almeno due mesi prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. In caso di mancato rispetto del termine per la trasmissione, il Governo decade dall'esercizio della delega. Le Commissioni parlamentari competenti per materia esprimono il proprio parere entro un mese dalla data di trasmissione. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
        3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 2, il Governo può emanare eventuali disposizioni modificative o correttive con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi previsti per i citati decreti legislativi.
        4. Decorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali riferisce, entro tre mesi, alle competenti Commissioni parlamentari sull'attuazione e sugli effetti prodotti dalla legge stessa.
        5. Le disposizioni della presente legge costituiscono princìpi fondamentali in materia di diritti economico-sociali e del lavoro, nel rispetto dell'esercizio della potestà legislativa delle regioni nelle materie di legislazione concorrente di cui all'articolo 117 della Costituzione.



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