XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3408
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate a
disciplinare, nell'ambito della attività lavorativa
parasubordinata, i rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa.
2. Tutti i riferimenti ai rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa contenuti in disposizioni
legislative o regolamentari vigenti anteriormente alla data di
entrata in vigore della presente legge, si intendono
ricondotti alla tipologia del "rapporto di lavoro a progetto"
di cui all'articolo 2.
Art. 2.
(Rapporto di lavoro a progetto).
1. Per "rapporto di lavoro a progetto" si intende il
rapporto che si svolge tra l'imprenditore, ovvero il datore di
lavoro pubblico o privato, e il lavoratore, di seguito
denominati, rispettivamente, "committente" e "collaboratore",
regolato da un contratto di lavoro denominato "a progetto".
Art. 3.
(Definizione e ambito di applicazione).
1. Con il contratto di "rapporto di lavoro a progetto" il
collaboratore si obbliga all'esecuzione di un progetto, quale
realizzazione di un programma di lavoro o di fasi di esso,
correlato funzionalmente e stabilmente con l'attività del
committente. Tale attività si realizza in condizioni di
autonomia esecutiva circa le modalità di esecuzione del
progetto, nell'ambito del coordinamento progettuale del
committente. La prestazione si svolge in modo personale,
prevalentemente senza il contributo di terzi, salvo che in
forma meramente secondaria o strumentale, verso corrispettivo,
indipendentemente dall'ambito aziendale o extra aziendale in
cui si svolge la prestazione stessa.
2. I collaboratori possono regolamentare i loro rapporti
giuridici di lavoro a progetto, purché prestino la loro
attività prevalentemente per un committente, o ricavino in
media almeno metà del loro reddito complessivo da uno solo dei
committenti, ovvero, per alcune categorie individuate in sede
di contrattazione collettiva, ricavino in media almeno un
terzo del loro reddito complessivo da uno solo dei
committenti, se quest'ultimi sono superiori a tre.
3. I contratti o gli accordi collettivi nazionali
stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei
datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale ed i contratti collettivi territoriali
stipulati dalle medesime, possono individuare e definire
ulteriori criteri e modalità di esecuzione della prestazione
di cui ai commi 1 e 2.
4. Le norme della presente legge non si applicano: ai
rapporti di collaborazione meramente occasionale e a quelli
derivanti dall'esercizio delle attività menzionate
dall'articolo 47, comma 1, lettera c-bis), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; alle
prestazioni che si concretizzano come esercizio abituale,
anche se non esclusivo, dalle attività di lavoro autonomo di
cui all'articolo 49, comma 1, del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986,
ovvero dall'attività autonoma di libera professione il cui
esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o
elenchi; agli incaricati delle vendite a domicilio di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,
o agli altri soggetti esclusi dall'articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, salvo il caso in cui rientrino
nell'ambito di applicazione di cui ai commi 1 e 2 del presente
articolo.
Art. 4.
(Forma del contratto).
1. Il contratto per prestazioni di "lavoro a progetto"
deve essere stipulato in forma scritta e contenere i seguenti
elementi:
a) la data di inizio della prestazione e la durata
del contratto, che può essere fissata ad una data precisa
ovvero in funzione del completamento del programma o del
progetto oggetto del contratto stesso;
b) l'oggetto e le finalità della prestazione;
c) la determinazione del corrispettivo, che deve
essere proporzionato alla qualità e alla quantità di lavoro.
Tale compenso non può essere in ogni caso inferiore ai minimi
previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione
collettiva nazionale di settore o della categoria affine
ovvero, in assenza, ai valori economici medi di mercato per
prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo
nell'ambito territoriale;
d) eventuali indennità o premi annuali, ovvero
compensi accessori collegati al completamento del progetto o
all'andamento dell'impresa;
e) le modalità di corresponsione del corrispettivo
e la disciplina dei rimborsi spesa;
f) l'eventuale facoltà del collaboratore di
avvalersi, temporaneamente, sotto la propria responsabilità e
previa comunicazione al committente, di un sostituto, o di
lavorare in coppia per l'esecuzione del progetto o del
programma di lavoro, dando luogo ad un unico rapporto di
lavoro con responsabilità solidale di ciascuno dei
collaboratori;
g) l'indicazione dei motivi che possono comportare
la risoluzione anticipata del rapporto, se non previsti in
sede di contrattazione collettiva nazionale;
h) la durata dell'eventuale periodo di prova, ove
stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale.
2. Il committente è tenuto a dare comunicazione della
sottoscrizione del contratto di "lavoro a progetto" alla
direzione provinciale del lavoro competente per territorio,
mediante invio di copia del contratto entro un mese dalla data
di stipulazione dello stesso.
3. Il contratto di "lavoro a progetto" non può avere una
durata inferiore a tre mesi, salvo che per il carattere
specifico del programma di lavoro sia destinato a concludersi
in un periodo di tempo inferiore. Il medesimo contratto, la
cui durata non può comunque essere inferiore ai trenta giorni,
alla sua cessazione può essere prorogato per lo stesso tipo di
prestazione, salva diversa pattuizione tra le parti
interessate, nei casi e per la durata previsti dalla
contrattazione collettiva nazionale.
4. I contratti collettivi nazionali stabiliscono le
condizioni per la legittima sospensione del "rapporto di
lavoro a progetto", anche nei casi di malattia e di
infortunio, e la previsione di penalità in caso di recesso ad
opera di una delle due parti senza giustificate ragioni
anteriormente al termine stabilito per la scadenza del
contratto.
Art. 5.
(Orario di lavoro).
1. Il collaboratore non può essere soggetto a vincoli di
orario, fatte salve le particolari previsioni dei contratti o
degli accordi collettivi nazionali di cui all'articolo 3,
comma 3.
Art. 6.
(Pausa settimanale e annuale).
1. I titolari di "rapporto di lavoro a progetto" hanno
diritto ad un periodo di riposo settimanale che coincide con
il giorno generalmente ammesso come giorno di riposo
festivo.
2. I medesimi soggetti di cui al comma 1 hanno altresì
diritto, per ogni anno solare, ed in presenza di contratti di
durata annuale, ad un periodo di riposo di almeno due
settimane di calendario. La contrattazione collettiva
nazionale ne definisce le modalità ed i criteri di fruizione
anche nel caso di rapporti di durata inferiore a dodici mesi
svolti presso più committenti nel corso del medesimo anno
solare.
Art. 7.
(Cessazione del rapporto).
1. Il contratto di "lavoro a progetto" cessa ad una data
prestabilita o al momento della realizzazione del progetto,
del programma o fasi di esso che ne costituiscono l'oggetto,
salva diversa volontà delle parti interessate.
2. Alla scadenza del contratto, qualora il committente
intenda procedere alla stipulazione di un contratto analogo e
per la medesima prestazione, spetta al collaboratore un
diritto di preferenza rispetto agli altri aspiranti. Tale
diritto decade qualora il rapporto sia stato risolto in forma
anticipata rispetto alla scadenza determinata per ragioni
obiettive e giustificate.
3. I contratti o gli accordi collettivi nazionali di cui
all'articolo 3, comma 3, stabiliscono forme e termini per un
congruo periodo di preavviso nei casi di sospensione e di
risoluzione del "rapporto di lavoro a progetto".
Art. 8.
(Disposizioni applicabili).
1. Ai rapporti di lavoro a progetto si applicano, in
quanto compatibili con la modalità della prestazione
lavorativa:
a) le disposizioni in materia di sicurezza e
igiene del lavoro previste dal decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nonché
dalla direttiva 91/383/CEE del Consiglio, del 25 giugno
1991;
b) le disposizioni della legge 9 dicembre 1977, n.
903, e della legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive
modificazioni;
c) le disposizioni della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, e successive modificazioni;
d) le disposizioni della legge 12 giugno 1990, n.
146, e successive modificazioni;
e) le disposizioni di cui agli articoli 1, 5, 8,
14 e 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive
modificazioni.
Art. 9.
(Diritti di informazione).
1. Al fine di assicurare l'effettivo esercizio del diritto
del collaboratore all'informazione, il committente assicura,
in modo continuativo e in relazione ad esigenze particolari,
flussi di comunicazione attinenti la situazione o l'attività
lavorativa, ovvero aventi riflesso sul rapporto di lavoro. I
criteri e le modalità del sistema di informazioni previsto dal
presente comma sono stabiliti dai contratti o dagli accordi
collettivi nazionali.
Art. 10.
(Diritti sindacali).
1. Per l'effettivo esercizio dei diritti sindacali e di
negoziazione collettiva i collaboratori hanno diritto a
aderire ad organizzazioni sindacali nazionali o locali, a
partecipare a riunioni indette singolarmente o congiuntamente
dalle stesse organizzazioni sindacali, nonché a conferire alle
predette organizzazioni sindacali specifici poteri di
rappresentanza.
2. Ulteriori condizioni sui diritti di associazione e di
attività sindacale possono essere individuate in sede di
contrattazione collettiva.
Art. 11.
(Disposizioni in materia fiscale).
1. Ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2 della
presente legge si applica il regime fiscale previsto
dall'articolo 47, comma 1, lettera c-bis), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
modificata dal comma 2 del presente articolo.
2. Alla lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 47
del testo unico delle imposte dei redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le
parole: "ad altri rapporti di collaborazione" sono sostituite
dalle seguenti: "ad altri rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa, ovvero a rapporti di lavoro a
progetto".
Art. 12.
(Norme previdenziali).
1. Ai rapporti di lavoro disciplinati dalla presente legge
si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 26, e
seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive
modificazioni; dell'articolo 59, comma 16, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, in particolare per quanto riguarda la
tutela della maternità; dell'articolo 58, commi da 2 a 7,
della legge 17 maggio 1999, n. 144; dell'articolo 51, comma 2,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488; dell'articolo 69, commi
9 e 11, nonché dell'articolo 80, comma 12, della legge 23
dicembre 2000, n. 388.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, per i soggetti che non risultano iscritti ad
altre forme obbligatorie, il contributo alla gestione separata
di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, è ulteriormente elevato in ragione di un punto
percentuale ogni biennio, fino al raggiungimento dell'aliquota
di 19 punti percentuali. La relativa aliquota contributiva per
il computo delle prestazioni pensionistiche è ulteriormente
maggiorata rispetto a quella di finanziamento di due punti
percentuali nei limiti di una complessiva aliquota di computo
di 20 punti percentuali.
Art. 13.
(Ricongiunzione, contribuzione figurativa
e riscatto).
1. Il Governo, tenuto conto delle effettive peculiarità
dei "rapporti di lavoro a progetto", è delegato ad adottare
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sentite le organizzazioni sindacali dei
lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale, un decreto legislativo
recante norme per il riordino e la razionalizzazione della
disciplina in materia di ricongiunzione, di contribuzione
figurativa e di copertura assicurativa per i periodi non
coperti da contribuzione, da riscatto e da prosecuzione
volontaria, secondo i seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) previsione della facoltà per i soggetti
interessati, iscritti a due o più forme di assicurazione
obbligatoria, ovvero sostitutive ed esclusive, per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, che non abbiano
maturato in alcune delle predette forme il diritto a
trattamenti previdenziali, di utilizzare, cumulandoli o
totalizzandoli per il perfezionamento dei requisiti richiesti
per il diritto a pensione, i periodi assicurati non
coincidenti ai fini del conseguimento del trattamento
pensionistico; nonché previsione della ricongiunzione di tutti
i periodi di contribuzione accreditati a vario titolo presso
il fondo in cui risulti iscritto il soggetto all'atto della
domanda, con la salvaguardia del metodo di calcolo maturato
presso le altre gestioni;
b) previsione della facoltà di riscatto per i
periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio
universitario, per periodi di lavoro all'estero, nonché
dell'autorizzazione alla prosecuzione volontaria con la
revisione dei criteri e dei requisiti richiesti;
c) previsione di ammissione a riscatto e della
conseguente copertura assicurativa dei periodi di interruzione
o di sospensione del rapporto di lavoro previsti da
disposizioni legislative o contrattuali, nella misura massima
di cinque anni; nonché dei periodi, privi di copertura
assicurativa, per formazione professionale, per studio o per
ricerca finalizzati alla acquisizione di titoli o di
competenze professionali per la riqualificazione o
l'inserimento nel mercato del lavoro, prevedendo una
riduzione, in misura pari alla metà, degli oneri derivanti
dall'applicazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962,
n. 1338;
d) previsione di ammissione a riscatto e della
conseguente copertura assicurativa dei periodi intercorrenti,
nel caso di attività di lavoro temporaneo, discontinuo o
intermittente, non coperti da contribuzione obbligatoria o
figurativa, con la revisione dei requisiti richiesti,
prevedendo una riduzione degli oneri derivanti
dall'applicazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962,
n. 1338;
e) previsione della contribuzione figurativa per
periodi di malattia e di maternità, nonché conferma della
copertura assicurativa per i casi di disoccupazione.
Art. 14.
(Indennità ordinaria di disoccupazione).
1. In attesa del riordino della disciplina vigente in
materia di ammortizzatori sociali, ai titolari di "rapporto di
lavoro a progetto", iscritti alla gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
che non risultino iscritti ad altre forme obbligatorie, è
esteso l'istituto dell'indennità ordinaria di disoccupazione
con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del
decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.
2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con
proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, provvede a stabilire le modalità ed i criteri
per l'attribuzione dell'indennità ordinarie di disoccupazione
ai sensi del comma 1.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, valutato in 100 milioni di euro per l'anno 2003 e
120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
4. A decorrere dall'anno 2006, per il reperimento delle
risorse necessarie all'attuazione del presente articolo si
provvede secondo le procedure previste dall'articolo 11 della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 15.
(Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali. Tutela della maternità).
1. In materia di assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, si applicano, ai sensi
dell'articolo 55, comma 1, lettera i), della legge 17
maggio 1999, n. 144, le disposizioni di cui all'articolo 5 del
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.
2. In materia di tutela della maternità, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 12 della presente legge, si
applicano le disposizioni del testo unico di cui al decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
Art. 16.
(Delega al Governo in materia di trattamento economico in
caso di malattia).
1. Al fine di assicurare il miglioramento, del grado di
tutela in caso di malattia, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato
ad adottare un decreto legislativo recante norme finalizzate
all'estensione della tutela in caso di malattia in favore dei
titolari di "rapporto di lavoro a progetto" secondo i princìpi
e criteri direttivi desumibili dalla presente legge ed, in
particolare, tenuto conto delle specificità e delle esigenze
della tipologia dei rapporti di lavoro di cui alla medesima
legge, sulla base delle priorità individuate in sede
contrattuale o a seguito di specifiche intese tra le parti
sociali interessate.
Art. 17
(Sospensione del rapporto di lavoro per eventi
particolari).
1. I titolari di "rapporto di lavoro a progetto" possono
richiedere la sospensione del rapporto nel corso dell'anno per
gravi e documentati motivi familiari o di documentata grave
infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o
di un convivente, ovvero concordare con il committente diverse
modalità di espletamento della prestazione. La contrattazione
collettiva definisce le modalità di applicazione delle
disposizioni di cui al presente comma.
Art. 18.
(Sospensione del rapporto di lavoro per periodi di
formazione).
1. I titolari di "rapporto di lavoro a progetto" hanno
diritto di proseguire i percorsi di formazione e di istruzione
per tutto l'arco della vita, per accrescere conoscenze,
competenze e qualificazione professionali. I contratti o gli
accordi collettivi nazionali disciplinano le modalità di
partecipazione ai percorsi formativi diversi da quelli
promossi o finanziati dal committente, ovvero le ipotesi di
differimento all'esercizio di tale facoltà, i termini di
preavviso, le modalità di interruzione o di sospensione del
rapporto di lavoro.
2. I percorsi formativi possono essere scelti
autonomamente dal collaboratore o essere predisposti dal
committente mediante piani formativi aziendali o territoriali
concordati con le parti sociali.
Art. 19.
(Controversie di lavoro).
1. Alle controversie relative ai rapporti di lavoro di cui
all'articolo 2 si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 409 e seguenti del codice di procedura
civile.
2. Dopo il numero 1) dell'articolo 409 del codice di
procedura civile è inserito il seguente:
"1-bis) rapporti di lavoro a progetto;".
Art. 20.
(Conciliazione ed arbitrato).
1. Al fine di garantire una risoluzione rapida delle
controversie di lavoro, le organizzazioni sindacali dei
lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale, mediante contratti o
accordi collettivi nazionali, possono promuovere e
disciplinare l'utilizzo di procedure stragiudiziali di
conciliazione ed arbitrato ai sensi dell'articolo 412-ter
del codice di procedura civile.
2. Le parti, fermo restando la procedibilità della domanda
giudiziale, possono, in alternativa, concordare di deferire la
controversia ad un arbitro unico scelto di comune accordo in
base a criteri che ne garantiscano l'assoluta imparzialità ed
indipendenza. Per l'impugnazione del lodo arbitrale si
applicano le disposizioni dell'articolo 412-quater del
codice di procedura civile.
3. Fermo restando il ricorso al tentativo di conciliazione
di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile e la
procedura di cui ai commi 1 e 2, le parti possono altresì
prevedere l'istituzione di collegi o di camere arbitrali
stabili composti e istituiti sull'intero territorio nazionale
secondo le modalità definite in sede di contrattazione
collettiva nazionale.
Art. 21.
(Ente bilaterale).
1. Le parti stipulanti il contratto collettivo nazionale
di "rapporto di lavoro a progetto" possono costituire un ente
bilaterale come soggetto giuridico di natura associativa.
2. L'ente di cui al comma 1, regolato da un apposito
statuto, svolge i compiti e le funzioni ad esso demandati dal
contratto o dall'accordo collettivo nazionale "di lavoro a
progetto" stipulato fra le organizzazioni sindacali nazionali
dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentative, nonché dagli accordi territoriali stipulati,
per le materie non disciplinate dai citati contratti o accordi
nazionali, dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei
lavoratori delle predette organizzazioni nazionali.
3. I compiti e le funzioni di cui al comma 2 possono
riguardare:
a) l'erogazione di prestazioni di carattere
previdenziale e assistenziale - integrative e aggiuntive del
livello di base, ivi comprese le integrazioni salariali di
sostegno al reddito nei periodi di inattività;
b) la gestione delle contribuzioni e dei
versamenti stabiliti dai contratti e dagli accordi collettivi
nazionali e territoriali;
c) la gestione di un fondo per la copertura dei
periodi di inattività non volontaria, di sospensione o di
interruzione dei rapporti di lavoro, di malattia, di riposo,
ovvero per gratifiche aziendali annuali e per festività;
d) la costituzione, a seguito di specifici
accordi, di un fondo pensione nazionale di categoria o
intercategoriale a contribuzione definita e a capitalizzazione
individuale al fine di garantire una forma pensionistica
complementare destinata ai "lavoratori a progetto";
e) l'istituzione di un osservatorio nazionale per
il monitoraggio del fenomeno del "lavoro a progetto", anche
mediante specifici accordi con l'Istituto nazionale della
previdenza sociale;
f) l'istituzione di una cabina di regia al fine di
sostenere l'avvio degli istituti di conciliazione ed arbitrato
di cui all'articolo 20;
g) la costituzione di un fondo di garanzia per
l'accesso al credito;
h) la cura di ogni altro adempimento affidato
all'ente bilaterale dalla contrattazione collettiva nazionale
e territoriale.
4. A seguito di specifiche intese tra le parti sociali
stipulanti il contratto o l'accordo collettivo nazionale di
lavoro di cui al comma 1, è istituito un apposito fondo
bilaterale per la formazione continua, costituito nell'ambito
dell'ente di cui al medesimo comma 1.
5. Al fondo di cui al comma 4 è attribuito dai committenti
un contributo pari allo 0,30 per cento dei compensi
corrisposti ai collaboratori con contratto di "lavoro a
progetto"; ad esclusione dei casi in cui gli stessi
committenti versino a fondi di categoria già attivati un
importo pari o superiore. In caso di contributo inferiore, la
differenza è versata in ogni caso al fondo di cui al citato
comma 4.
6. I contributi di cui al comma 5 sono destinati al
finanziamento, anche con il concorso delle regioni, di
iniziative mirate alla realizzazione delle esigenze e dei
percorsi di formazione e di riqualificazione dei collaboratori
con contratto "di lavoro a progetto". Il fondo di cui al comma
4 è istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, previa verifica dei criteri e delle
modalità di utilizzo del fondo medesimo ed è sottoposto alla
vigilanza del predetto Ministero.
7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla
base delle previsioni del contratto o dell'accordo collettivo
nazionale e a seguito della verifica delle parti sociali
operata decorsi due anni dalla istituzione del fondo ai sensi
del comma 6, provvede, con proprio decreto, ad aumentare la
percentuale del contributo prevista al comma 5.
8. In caso di omissione, totale o parziale, del versamento
del contributo di cui al comma 5, il committente è tenuto a
corrispondere oltre al contributo omesso e alle relative
sanzioni, una somma a titolo di sanzione amministrativa, di
importo pari a quella dello stesso contributo omesso. Gli
importi delle sanzioni sono versati al fondo di cui al comma
4.
9. Al fine di valorizzare l'offerta formativa, anche in
funzione della continuità di occasioni di impiego e di reddito
del collaboratore che programma un investimento formativo,
l'ente bilaterale di cui al comma 1 e il fondo di cui al comma
4 possono prevedere, anche nel quadro di convenzioni con le
regioni e con il concorso di risorse derivanti dal Fondo
sociale europeo, l'istituzione di specifiche borse di
formazione. Il fondo di cui al comma 4 può altresì stipulare
con le regioni convenzioni con cui prevedere modalità di
realizzazione di politiche attive del lavoro, anche in
raccordo con i competenti servizi per l'impiego.
Art. 22.
(Certificazione dei rapporti di lavoro).
1. Allo scopo di ridurre il contenzioso in materia di
qualificazione dei rapporti di lavoro di cui alla presente
legge, il Governo è delegato ad adottare, sentite le
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative
dei datori di lavoro e dei lavoratori, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi recanti norme in materia di certificazione
del contratto di lavoro stipulato tra le parti, secondo i
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) carattere sperimentale e volontario della
procedura di certificazione;
b) individuazione dell'organo preposto alla
certificazione del rapporto di lavoro nelle strutture
pubbliche competenti in materia, ovvero in organismi
bilaterali costituiti su iniziativa delle organizzazioni
sindacali di cui all'alinea;
c) definizione delle modalità di organizzazione
delle sedi di certificazione e di tutela della relativa
documentazione;
d) indicazione del contenuto e della procedura di
certificazione;
e) in caso di controversia sulla esatta
qualificazione del rapporto di lavoro, valutazione da parte
della autorità giudiziaria competente anche del comportamento
tenuto dalle parti in sede di certificazione;
f) verifica dell'attuazione dei decreti
legislativi adottati ai sensi del presente comma, decorsi due
anni dalla loro data di entrata in vigore, da parte del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le
parti sociali.
Art. 23.
(Controlli e sanzioni).
1. La vigilanza sull'osservanza delle norme di cui alla
presente legge è affidata al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, che la esercita attraverso i propri organi
periferici competenti per territorio.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono determinate le modalità
nonché i termini di applicazione delle sanzioni di natura
amministrativa nel caso di inosservanza, totale o parziale,
delle disposizioni della presente legge.
Art. 24.
(Conversione volontaria del rapporto di lavoro).
1. Qualora ricorrano modifiche dei caratteri e delle
modalità di esecuzione delle prestazioni lavorative da parte
del collaboratore, ovvero negli indirizzi o nelle istruzioni
del committente, previo consenso delle parti interessate, il
"rapporto di lavoro a progetto" può essere assimilato alla
prestazione di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del
codice civile. A seguito della trasformazione del predetto
rapporto di lavoro si applica la disciplina vigente in materia
di nuove assunzioni.
Art. 25.
(Disposizioni più favorevoli).
1. E' fatta salva la facoltà di applicare disposizioni
legislative o regolamentari, nazionali o comunitarie, ovvero
di contratto o di accordo collettivo nazionale o individuale,
più favorevoli ai lavoratori che hanno un "rapporto di lavoro
a progetto".
Art. 26.
(Disposizioni transitorie e finali).
1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai
"rapporti di lavoro a progetto" costituiti dopo la data di
entrata in vigore della medesima. In attesa dell'attuazione
dell'articolo 22, i rapporti di lavoro coordinato e
continuativo già costituiti alla data di entrata in vigore
della presente legge possono essere trasformati in "rapporto
di lavoro a progetto" mediante atto scritto, la cui copia deve
essere depositata presso la direzione provinciale del lavoro
competente.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui alla presente
legge, sentito il parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono trasmessi alle Camere almeno due mesi prima della
scadenza prevista per l'esercizio della delega. In caso di
mancato rispetto del termine per la trasmissione, il Governo
decade dall'esercizio della delega. Le Commissioni
parlamentari competenti per materia esprimono il proprio
parere entro un mese dalla data di trasmissione. Qualora il
termine previsto per l'espressione del parere decorra
inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque
adottati.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi di cui al comma 2, il Governo può
emanare eventuali disposizioni modificative o correttive con
le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi princìpi e
criteri direttivi previsti per i citati decreti
legislativi.
4. Decorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali riferisce, entro tre mesi, alle competenti
Commissioni parlamentari sull'attuazione e sugli effetti
prodotti dalla legge stessa.
5. Le disposizioni della presente legge costituiscono
princìpi fondamentali in materia di diritti economico-sociali
e del lavoro, nel rispetto dell'esercizio della potestà
legislativa delle regioni nelle materie di legislazione
concorrente di cui all'articolo 117 della Costituzione.