XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3407
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. I soggetti nei cui confronti, alla data del 30 giugno
1998 è stata emessa sentenza definitiva di condanna dalla
Corte dei conti in sede giurisdizionale, non a titolo di dolo
e in assenza di corrispondente sentenza penale di condanna, al
pagamento di una somma non superiore a 51.645,69 euro, oltre
interessi e spese del giudizio, anche ripartite ai sensi
dell'articolo 3, comma 1-quater, della legge 14 gennaio
1994, n. 20, e successive modificazioni, sono ammessi, al fine
di rendere effettivo il recupero del credito erariale, al
pagamento in via transattiva di un importo pari a un quinto
delle somme di cui risultano debitori.
2. La facoltà di cui al comma deve essere esercitata, a
pena di decadenza, direttamente dal debitore, entro il termine
di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con pagamento in favore dell'ente creditore.