XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3407




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. I soggetti nei cui confronti, alla data del 30 giugno 1998 è stata emessa sentenza definitiva di condanna dalla Corte dei conti in sede giurisdizionale, non a titolo di dolo e in assenza di corrispondente sentenza penale di condanna, al pagamento di una somma non superiore a 51.645,69 euro, oltre interessi e spese del giudizio, anche ripartite ai sensi dell'articolo 3, comma 1-quater, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, sono ammessi, al fine di rendere effettivo il recupero del credito erariale, al pagamento in via transattiva di un importo pari a un quinto delle somme di cui risultano debitori.
        2. La facoltà di cui al comma deve essere esercitata, a pena di decadenza, direttamente dal debitore, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con pagamento in favore dell'ente creditore.



Frontespizio Relazione