XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3399
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' concesso indulto nella misura non superiore a tre
anni per le pene detentive e non superiore a 15 mila euro per
le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive.
Art. 2.
1. Il beneficio dell'indulto è revocato di diritto se chi
ne ha beneficiato commette, entro sette anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, un delitto non colposo
per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a
due anni.
Art. 3.
1. L'indulto ha efficacia per i reati commessi fino a
tutto il 19 novembre 2002.