XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3399




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. E' concesso indulto nella misura non superiore a tre anni per le pene detentive e non superiore a 15 mila euro per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive.


Art. 2.

        1. Il beneficio dell'indulto è revocato di diritto se chi ne ha beneficiato commette, entro sette anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.


Art. 3.

        1. L'indulto ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il 19 novembre 2002.



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