XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3396
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Le nuove costruzioni edilizie su tutto il territorio
nazionale sono assoggettate alla normativa antisismica di cui
alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, al decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, e agli articoli 52 e da 83 a 92 del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
2. I proprietari di costruzioni già ultimate alla data di
entrata in vigore della presente legge, con esclusione degli
edifici pubblici, possono adeguare le medesime alla normativa
antisismica. In tal caso, spetta ai proprietari di edifici
privati, per le spese sostenute, la detrazione fiscale già
prevista per gli interventi di recupero del patrimonio
edilizio, di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni, per una quota pari al 36
per cento della spesa rimaste a carico del proprietario, da
ripartire in dieci quote annuali di pari importo.