XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3396




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Le nuove costruzioni edilizie su tutto il territorio nazionale sono assoggettate alla normativa antisismica di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e agli articoli 52 e da 83 a 92 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
        2. I proprietari di costruzioni già ultimate alla data di entrata in vigore della presente legge, con esclusione degli edifici pubblici, possono adeguare le medesime alla normativa antisismica. In tal caso, spetta ai proprietari di edifici privati, per le spese sostenute, la detrazione fiscale già prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per una quota pari al 36 per cento della spesa rimaste a carico del proprietario, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo.



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