XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3395




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Concessione di indulto).

        1. E' concesso indulto per le pene detentive nella misura non superiore a due anni alle condizioni e con i limiti stabiliti dalla presente legge.
        2. L'applicazione dell'indulto rende inapplicabili le misure di sicurezza inflitte con la sentenza di condanna, ad esclusione della confisca.
        3. Non si applica la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 151 del codice penale.


Art. 2.

(Ambito di applicazione).

        1. L'indulto non si applica alle sanzioni sostitutive di cui al capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
        2. L'indulto si applica ai detenuti che hanno scontato almeno la metà della pena detentiva, tenuto conto della liberazione anticipata.


Art. 3.

(Condizioni di applicazione).

        1. L'indulto si applica a condizione che il condannato, per il periodo di tempo corrispondente alla pena condonata e comunque non inferiore ad un anno, dia prova effettiva di buona condotta e di volontà di reinserimento sociale.
        2. L'indulto si applica al cittadino straniero immigrato clandestinamente a condizione che abbandoni il territorio dello Stato entro quindici giorni dalla sospensione dell'esecuzione della sentenza.

Art. 4.

(Prescrizioni e obblighi).

        1. Con il provvedimento di sospensione dell'esecuzione della sentenza per effetto dell'indulto condizionato, o in un momento successivo durante il periodo di sospensione, al beneficiato possono essere imposte talune delle prescrizioni o degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354. Con il provvedimento di sospensione sono comunque imposte le prescrizioni di cui al comma 7 dello stesso articolo. Al detenuto che risulta tossicodipendente è sempre imposto l'obbligo di mettersi in contatto con il servizio per le tossicodipendenze dell'azienda sanitaria locale competente immediatamente dopo la scarcerazione.
        2. Se la pena da condonare è superiore a sei mesi, ai condannati per i delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 289-bis, 416-bis e 630 del codice penale e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, con il provvedimento di sospensione è sempre imposto l'obbligo di dimora per tutto il periodo di sospensione dell'esecuzione della pena nel territorio del comune di dimora abituale o dove il condannato esercita la propria attività lavorativa. Si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 283 del codice di procedura penale.
        3. Nei casi di cui al comma 2 al condannato può essere imposto in qualsiasi momento l'obbligo di presentazione periodica alla polizia giudiziaria, secondo le modalità previste dall'articolo 282 del codice di procedura penale, per il periodo di sospensione dell'esecuzione.
        4. Le prescrizioni o gli obblighi di cui al presente articolo possono essere modificati anche d'ufficio, al fine di favorire il reinserimento sociale del beneficiato e di evitare la ripetizione di condotte criminose.
        5. Contro gli obblighi e le prescrizioni relativi alla dimora e alla presentazione all'autorità di polizia il condannato può ricorrere al giudice dell'esecuzione che decide con la procedura di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale.

Art. 5.

(Controlli).

        1. Entro due mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1 dell'articolo 3, il servizio sociale riferisce al pubblico ministero che cura l'esecuzione della sentenza di condanna sul comportamento del beneficiato, con particolare riferimento al suo reinserimento sociale e all'osservanza di eventuali prescrizioni. A tale fine lo stesso servizio si mantiene in contatto con il condannato, con la sua famiglia, con gli altri suoi ambienti di vita e con eventuali strutture o istituzioni che curano il sostegno ed il recupero del condannato.
        2. Entro due mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 2 dell'articolo 3, l'autorità di pubblica sicurezza riferisce al pubblico ministero che cura l'esecuzione della sentenza di condanna sull'adempimento della condizione ivi prevista.
        3. In qualsiasi momento il servizio sociale e l'autorità di pubblica sicurezza riferiscono al pubblico ministero eventuali violazioni di obblighi o di prescrizioni da parte del condannato o fatti significativi relativi al suo recupero e al suo reinserimento sociale.
        4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4, l'autorità di pubblica sicurezza vigila costantemente sull'osservanza degli obblighi e delle prescrizioni ivi previsti, riferendo immediatamente eventuali violazioni all'autorità giudiziaria che li ha imposti.


Art. 6.

(Procedimento di applicazione).

        1. Il pubblico ministero che cura l'esecuzione della sentenza di condanna dispone la sospensione di essa ai sensi dell'articolo 672, comma 5, del codice di procedura penale, e fissa la scadenza del termine ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 3 della presente legge. Il provvedimento è comunicato al servizio sociale del Ministero della giustizia.
        2. Scaduto il termine fissato nel provvedimento di sospensione, il pubblico ministero raccoglie le relazioni del servizio sociale e quelle dell'autorità di pubblica sicurezza e le invia al giudice dell'esecuzione con il proprio parere sull'applicazione definitiva dell'indulto.
        3. Il giudice dell'esecuzione applica definitivamente l'indulto quando, dagli atti raccolti dal pubblico ministero, risultano adempiute le condizioni di cui all'articolo 3 e rispettate le prescrizioni e gli obblighi eventualmente imposti durante il periodo di sospensione ai sensi dell'articolo 4.
        4. Qualora durante il periodo di sospensione il comportamento del condannato, reiteratamente contrario alla legge o alle prescrizioni e agli obblighi imposti, faccia ritenere l'impossibilità di adempimento delle condizioni di cui al comma 3, il pubblico ministero può chiedere al giudice dell'esecuzione una decisione anticipata di non applicazione dell'indulto. Se il giudice non accoglie la richiesta, restituisce gli atti al pubblico ministero.
        5. Nelle decisioni sull'applicazione dell'indulto il giudice dell'esecuzione procede ai sensi dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.


Art. 7.

(Revoca).

        1. L'indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, nel periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto di concessione, un delitto non colposo, per il quale riporta una condanna a pena detentiva non inferiore a un anno.
        2. L'indulto è revocato di diritto se il cittadino straniero di cui al comma 2 dell'articolo 3 risulta essere nuovamente immigrato clandestinamente nel periodo di cinque anni dalla data del provvedimento di applicazione definitiva dell'indulto.

Art. 8.

(Rinuncia).

        1. Fino alla decisione del giudice dell'esecuzione sull'applicazione definitiva, il condannato può rinunciare all'indulto con dichiarazione sottoscritta personalmente al pubblico ministero che cura l'esecuzione della sentenza.


Art. 9.

(Termine di efficacia).

        1. L'indulto ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il 31 dicembre 2001.


Art. 10.

(Aumento dell'organico del personale
di servizio sociale).

        1. Gli organici del personale di servizio sociale di cui alla legge 16 luglio 1962, n. 1085, sono aumentati di 200 unità.


Art. 11.

(Interventi per il sostegno al reinserimento sociale e
alla formazione dei detenuti scarcerati).

        1. E' istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo nazionale per il finanziamento di progetti finalizzati al reinserimento sociale e alla formazione dei detenuti scarcerati.
        2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della giustizia, sono definite le risorse destinate al finanziamento dei progetti triennali finalizzati al reinserimento sociale e alla formazione dei detenuti scarcerati, secondo le modalità stabilite dal presente articolo.
        3. La dotazione del Fondo nazionale di cui al comma 1 è ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in misura pari al 75 per cento delle sue disponibilità. Alla ripartizione si provvede annualmente con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali tenuto conto, per ciascuna regione e provincia autonoma, del numero degli abitanti e della presenza di detenuti negli istituti penitenziari del territorio.
        4. Le province, i comuni e i loro consorzi, le aziende sanitarie locali, le organizzazioni del volontariato sociale, le cooperative sociali ed i loro consorzi possono presentare alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano progetti finalizzati al reinserimento sociale e alla formazione dei detenuti scarcerati, da finanziare a valere sulle disponibilità del Fondo nazionale di cui al comma 1, nei limiti delle risorse assegnate a ciascun ente territoriale ai sensi del comma 3.
        5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono le modalità, i criteri e i termini per la presentazione delle domande, nonché la procedura per l'erogazione dei finanziamenti, dispongono controlli sulla destinazione dei finanziamenti assegnati e prevedono strumenti di verifica dell'efficacia degli interventi realizzati. Le regioni e le province autonome provvedono altresì ad inviare una relazione al Ministro del lavoro e delle politiche sociali sugli interventi realizzati ai sensi della presente legge.
        6. Il 25 per cento delle disponibilità del Fondo nazionale di cui al comma 1 è destinato al finanziamento dei progetti finalizzati al reinserimento sociale e alla formazione dei detenuti scarcerati, promossi e coordinati dai Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, di intesa tra loro.
        7. L'onere per il finanziamento dei progetti di cui ai commi 1 e 2 è determinato in 100 milioni di euro per l'anno 2003 e in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.


Art. 12.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in 20 milioni di euro per l'anno 2002 e in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 13.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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