XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3395
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Concessione di indulto).
1. E' concesso indulto per le pene detentive nella misura
non superiore a due anni alle condizioni e con i limiti
stabiliti dalla presente legge.
2. L'applicazione dell'indulto rende inapplicabili le
misure di sicurezza inflitte con la sentenza di condanna, ad
esclusione della confisca.
3. Non si applica la disposizione contenuta nell'ultimo
comma dell'articolo 151 del codice penale.
Art. 2.
(Ambito di applicazione).
1. L'indulto non si applica alle sanzioni sostitutive di
cui al capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni.
2. L'indulto si applica ai detenuti che hanno scontato
almeno la metà della pena detentiva, tenuto conto della
liberazione anticipata.
Art. 3.
(Condizioni di applicazione).
1. L'indulto si applica a condizione che il condannato,
per il periodo di tempo corrispondente alla pena condonata e
comunque non inferiore ad un anno, dia prova effettiva di
buona condotta e di volontà di reinserimento sociale.
2. L'indulto si applica al cittadino straniero immigrato
clandestinamente a condizione che abbandoni il territorio
dello Stato entro quindici giorni dalla sospensione
dell'esecuzione della sentenza.
Art. 4.
(Prescrizioni e obblighi).
1. Con il provvedimento di sospensione dell'esecuzione
della sentenza per effetto dell'indulto condizionato, o in un
momento successivo durante il periodo di sospensione, al
beneficiato possono essere imposte talune delle prescrizioni o
degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 47 della
legge 26 luglio 1975, n. 354. Con il provvedimento di
sospensione sono comunque imposte le prescrizioni di cui al
comma 7 dello stesso articolo. Al detenuto che risulta
tossicodipendente è sempre imposto l'obbligo di mettersi in
contatto con il servizio per le tossicodipendenze dell'azienda
sanitaria locale competente immediatamente dopo la
scarcerazione.
2. Se la pena da condonare è superiore a sei mesi, ai
condannati per i delitti di cui agli articoli 270,
270-bis, 289-bis, 416-bis e 630 del codice
penale e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, con il provvedimento
di sospensione è sempre imposto l'obbligo di dimora per tutto
il periodo di sospensione dell'esecuzione della pena nel
territorio del comune di dimora abituale o dove il condannato
esercita la propria attività lavorativa. Si applicano i commi
3, 4 e 5 dell'articolo 283 del codice di procedura penale.
3. Nei casi di cui al comma 2 al condannato può essere
imposto in qualsiasi momento l'obbligo di presentazione
periodica alla polizia giudiziaria, secondo le modalità
previste dall'articolo 282 del codice di procedura penale, per
il periodo di sospensione dell'esecuzione.
4. Le prescrizioni o gli obblighi di cui al presente
articolo possono essere modificati anche d'ufficio, al fine di
favorire il reinserimento sociale del beneficiato e di evitare
la ripetizione di condotte criminose.
5. Contro gli obblighi e le prescrizioni relativi alla
dimora e alla presentazione all'autorità di polizia il
condannato può ricorrere al giudice dell'esecuzione che decide
con la procedura di cui all'articolo 666 del codice di
procedura penale.
Art. 5.
(Controlli).
1. Entro due mesi dalla scadenza del termine di cui al
comma 1 dell'articolo 3, il servizio sociale riferisce al
pubblico ministero che cura l'esecuzione della sentenza di
condanna sul comportamento del beneficiato, con particolare
riferimento al suo reinserimento sociale e all'osservanza di
eventuali prescrizioni. A tale fine lo stesso servizio si
mantiene in contatto con il condannato, con la sua famiglia,
con gli altri suoi ambienti di vita e con eventuali strutture
o istituzioni che curano il sostegno ed il recupero del
condannato.
2. Entro due mesi dalla scadenza del termine di cui al
comma 2 dell'articolo 3, l'autorità di pubblica sicurezza
riferisce al pubblico ministero che cura l'esecuzione della
sentenza di condanna sull'adempimento della condizione ivi
prevista.
3. In qualsiasi momento il servizio sociale e l'autorità
di pubblica sicurezza riferiscono al pubblico ministero
eventuali violazioni di obblighi o di prescrizioni da parte
del condannato o fatti significativi relativi al suo recupero
e al suo reinserimento sociale.
4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4,
l'autorità di pubblica sicurezza vigila costantemente
sull'osservanza degli obblighi e delle prescrizioni ivi
previsti, riferendo immediatamente eventuali violazioni
all'autorità giudiziaria che li ha imposti.
Art. 6.
(Procedimento di applicazione).
1. Il pubblico ministero che cura l'esecuzione della
sentenza di condanna dispone la sospensione di essa ai sensi
dell'articolo 672, comma 5, del codice di procedura penale, e
fissa la scadenza del termine ai sensi dei commi 1 e 2
dell'articolo 3 della presente legge. Il provvedimento è
comunicato al servizio sociale del Ministero della
giustizia.
2. Scaduto il termine fissato nel provvedimento di
sospensione, il pubblico ministero raccoglie le relazioni del
servizio sociale e quelle dell'autorità di pubblica sicurezza
e le invia al giudice dell'esecuzione con il proprio parere
sull'applicazione definitiva dell'indulto.
3. Il giudice dell'esecuzione applica definitivamente
l'indulto quando, dagli atti raccolti dal pubblico ministero,
risultano adempiute le condizioni di cui all'articolo 3 e
rispettate le prescrizioni e gli obblighi eventualmente
imposti durante il periodo di sospensione ai sensi
dell'articolo 4.
4. Qualora durante il periodo di sospensione il
comportamento del condannato, reiteratamente contrario alla
legge o alle prescrizioni e agli obblighi imposti, faccia
ritenere l'impossibilità di adempimento delle condizioni di
cui al comma 3, il pubblico ministero può chiedere al giudice
dell'esecuzione una decisione anticipata di non applicazione
dell'indulto. Se il giudice non accoglie la richiesta,
restituisce gli atti al pubblico ministero.
5. Nelle decisioni sull'applicazione dell'indulto il
giudice dell'esecuzione procede ai sensi dell'articolo 667,
comma 4, del codice di procedura penale.
Art. 7.
(Revoca).
1. L'indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito
commette, nel periodo di cinque anni dalla data di entrata in
vigore del decreto di concessione, un delitto non colposo, per
il quale riporta una condanna a pena detentiva non inferiore a
un anno.
2. L'indulto è revocato di diritto se il cittadino
straniero di cui al comma 2 dell'articolo 3 risulta essere
nuovamente immigrato clandestinamente nel periodo di cinque
anni dalla data del provvedimento di applicazione definitiva
dell'indulto.
Art. 8.
(Rinuncia).
1. Fino alla decisione del giudice dell'esecuzione
sull'applicazione definitiva, il condannato può rinunciare
all'indulto con dichiarazione sottoscritta personalmente al
pubblico ministero che cura l'esecuzione della sentenza.
Art. 9.
(Termine di efficacia).
1. L'indulto ha efficacia per i reati commessi fino a
tutto il 31 dicembre 2001.
Art. 10.
(Aumento dell'organico del personale
di servizio sociale).
1. Gli organici del personale di servizio sociale di cui
alla legge 16 luglio 1962, n. 1085, sono aumentati di 200
unità.
Art. 11.
(Interventi per il sostegno al reinserimento sociale e
alla formazione dei detenuti scarcerati).
1. E' istituito presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali il Fondo nazionale per il finanziamento di
progetti finalizzati al reinserimento sociale e alla
formazione dei detenuti scarcerati.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro della giustizia, sono
definite le risorse destinate al finanziamento dei progetti
triennali finalizzati al reinserimento sociale e alla
formazione dei detenuti scarcerati, secondo le modalità
stabilite dal presente articolo.
3. La dotazione del Fondo nazionale di cui al comma 1 è
ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano in misura pari al 75 per cento delle sue
disponibilità. Alla ripartizione si provvede annualmente con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
tenuto conto, per ciascuna regione e provincia autonoma, del
numero degli abitanti e della presenza di detenuti negli
istituti penitenziari del territorio.
4. Le province, i comuni e i loro consorzi, le aziende
sanitarie locali, le organizzazioni del volontariato sociale,
le cooperative sociali ed i loro consorzi possono presentare
alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano
progetti finalizzati al reinserimento sociale e alla
formazione dei detenuti scarcerati, da finanziare a valere
sulle disponibilità del Fondo nazionale di cui al comma 1, nei
limiti delle risorse assegnate a ciascun ente territoriale ai
sensi del comma 3.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano stabiliscono le modalità, i criteri e i termini per la
presentazione delle domande, nonché la procedura per
l'erogazione dei finanziamenti, dispongono controlli sulla
destinazione dei finanziamenti assegnati e prevedono strumenti
di verifica dell'efficacia degli interventi realizzati. Le
regioni e le province autonome provvedono altresì ad inviare
una relazione al Ministro del lavoro e delle politiche sociali
sugli interventi realizzati ai sensi della presente legge.
6. Il 25 per cento delle disponibilità del Fondo nazionale
di cui al comma 1 è destinato al finanziamento dei progetti
finalizzati al reinserimento sociale e alla formazione dei
detenuti scarcerati, promossi e coordinati dai Ministri della
giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, di intesa
tra loro.
7. L'onere per il finanziamento dei progetti di cui ai
commi 1 e 2 è determinato in 100 milioni di euro per l'anno
2003 e in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e
2005.
Art. 12.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, determinato in 20 milioni di euro per l'anno 2002 e in
200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della giustizia.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 13.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.