XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3394
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Gli atti di trasferimento della proprietà delle aree e
dei fabbricati o loro porzioni e gli atti di costituzione di
diritti reali limitati sui medesimi beni a favore di enti
pubblici territoriali e a favore dei soggetti designati
nell'ambito di procedure espropriative di pubblica utilità
sono registrati in esenzione di imposta e sono altresì esenti
da imposte ipotecarie, catastali e di bollo, nonché
dall'applicazione dell'IVA.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche
agli atti di trasferimento della proprietà di aree o
fabbricati o loro porzioni e agli atti di costituzione di
diritti reali limitati sui medesimi beni a favore di enti
pubblici territoriali posti in essere senza corrispettivo in
denaro.
3. Gli onorari notarili delle cessioni sostitutive di
esproprio di pubblica utilità sono ridotti ad un quarto.
4. I notai che, al fine di stipulare gli atti sostitutivi
di esproprio di cui ai commi 1 e 2, devono effettuare
ispezioni ipotecarie e catastali o effettuare visure o
richiedere certificazioni presso il registro delle imprese,
sono esentati dal corrispondere le tasse di cui alla tabella
allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e
successive modificazioni, i diritti di segreteria e da
qualsiasi altro onere.
5. Per avvalersi dell'esenzione di cui al comma 4, il
notaio presenta al competente ufficio apposita dichiarazione
che attesta il collegamento delle operazioni che intende
effettuare con gli atti di cui ai commi 1 e 2. Nel caso di
operazioni in via telematica, le modalità da osservare per
avvalersi dell'esenzione sono definite da apposito regolamento
emanato con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delle attività
produttive, sentito il Consiglio nazionale del notariato.