XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3394




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Gli atti di trasferimento della proprietà delle aree e dei fabbricati o loro porzioni e gli atti di costituzione di diritti reali limitati sui medesimi beni a favore di enti pubblici territoriali e a favore dei soggetti designati nell'ambito di procedure espropriative di pubblica utilità sono registrati in esenzione di imposta e sono altresì esenti da imposte ipotecarie, catastali e di bollo, nonché dall'applicazione dell'IVA.
        2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di trasferimento della proprietà di aree o fabbricati o loro porzioni e agli atti di costituzione di diritti reali limitati sui medesimi beni a favore di enti pubblici territoriali posti in essere senza corrispettivo in denaro.
        3. Gli onorari notarili delle cessioni sostitutive di esproprio di pubblica utilità sono ridotti ad un quarto.
        4. I notai che, al fine di stipulare gli atti sostitutivi di esproprio di cui ai commi 1 e 2, devono effettuare ispezioni ipotecarie e catastali o effettuare visure o richiedere certificazioni presso il registro delle imprese, sono esentati dal corrispondere le tasse di cui alla tabella allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, i diritti di segreteria e da qualsiasi altro onere.
        5. Per avvalersi dell'esenzione di cui al comma 4, il notaio presenta al competente ufficio apposita dichiarazione che attesta il collegamento delle operazioni che intende effettuare con gli atti di cui ai commi 1 e 2. Nel caso di operazioni in via telematica, le modalità da osservare per avvalersi dell'esenzione sono definite da apposito regolamento emanato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentito il Consiglio nazionale del notariato.



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