XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3378




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Istituzione del programma "Memoria,
responsabilità e futuro").

        1. A parziale riconoscimento della condotta dello Stato italiano negli anni tra il 1911 e il 1943 nei confronti di cittadini libici, vittime di deportazione, sfruttamento, privazione della libertà e riduzione in stato di semilibertà, nonché di ingiuste ed inumane violenze e sofferenze, è istituito il programma nazionale "Memoria, responsabilità e futuro" di seguito denominato "programma". Il programma si richiama esplicitamente ai princìpi e agli impegni ribaditi anche nel comunicato congiunto del 4 luglio 1998 e relativo processo verbale della VI commissione mista italo-arabo-libica, di cui all'accordo bilaterale di cooperazione economica, scientifica e tecnica, firmato a Roma il 19 gennaio 1974 tra la Repubblica italiana e la Gran Giamahiria araba libica popolare socialista.


Art. 2.

(Finalità principale del programma).

        1. Finalità principale del programma è la concessione di indennizzi ai cittadini libici, o ai loro eredi, che sono stati deportati, obbligati al lavoro coatto o vittime di altre ingiustizie da parte del Governo italiano, negli anni tra il 1911 e il 1943, con particolare riferimento ai deportati colpiti dalla repressione del Governo fascista.
        2. Per l'attuazione della finalità di cui al comma 1 è istituito presso il Ministero degli affari esteri il fondo speciale denominato "Fondo per la memoria, la responsabilità e il futuro". Il Fondo ha una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2003 e di 300 milioni di euro per l'anno 2004.

Art. 3.

(Altre finalità del programma).

        1. Ulteriori finalità del programma, in ricordo e in onore delle vittime che sono decedute a seguito delle violenze e con particolare riferimento agli eredi ideali di quelle generazioni, sono:

            a) la promozione di progetti atti a favorire scambi culturali tra le nuove generazioni italiane e libiche;

            b) la promozione di campagne di sensibilizzazione sulla natura e le caratteristiche del regime coloniale italiano, rivolte in special modo ai cittadini italiani delle nuove generazioni;

            c) la promozione di strumenti editoriali comuni italo-libici, con particolare attenzione alle nuove generazioni;

            d) la promozione di ricerche e di pubblicazioni storiche relative all'occupazione italiana della Libia negli anni tra il 1911 e il 1943.

        2. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1 le risorse di cui agli articoli 2 e 8 sono utilizzate nel limite massimo del 15 per cento delle risorse complessive.


Art. 4.

(Indennizzo e aventi diritto).

        1. Ad ogni avente diritto individuato ai sensi del comma 2 è corrisposto, a domanda, un indennizzo a carattere definitivo di euro 3.000 con le modalità di cui all'articolo 6.
        2. Ha diritto all'indennizzo di cui al comma 1 il cittadino libico, o l'erede ai sensi di quanto disposto dal comma 3, che negli anni tra il 1911 e il 1943:

            a) è stato detenuto e costretto a qualsivoglia lavoro in un campo di concentramento o struttura similare, quali tra gli altri, quartieri chiusi o ghetti, in territorio italiano o in altri territori, colonie o territori occupati sottoposti in tempo di pace o di guerra all'occupazione e all'amministrazione italiana ovvero alla sola occupazione militare;

            b) è stato deportato in territorio italiano o in altri territori, colonie o territori occupati sottoposti in tempo di pace o di guerra all'occupazione e all'amministrazione italiane ovvero alla sola occupazione militare, ed è stato costretto a lavorare presso imprese industriali private o nel settore pubblico, ivi compresa l'amministrazione del luogo di detenzione stesso;

            c) è stato tenuto prigioniero, in territorio italiano o in altri territori, in colonie o in territori occupati sottoposti in tempo di pace o di guerra all'occupazione e all'amministrazione italiane ovvero alla sola occupazione militare, in campi di concentramento o strutture similari ovvero sottoposto a altre condizioni caratterizzate comunque da una privazione totale o parziale di libertà personale, da una alimentazione insufficiente, da una mancanza di assistenza medica, per un periodo superiore a diciotto mesi;

            d) ha subìto danni patrimoniali a causa di interventi di autorità italiane dei quali è evidente o esplicito il carattere persecutorio quali la distruzione delle zavie durante l'occupazione della Cirenaica.

        3. In caso di morte del cittadino libico avente diritto ai sensi del comma 2, l'indennizzo di cui al comma 1 è corrisposto al coniuge superstite ovvero agli eredi diretti e legittimi così come riconosciuti dalla norme vigenti nella Gran Giamahiria araba libica popolare socialista.
        4. Le persone giuridiche non possono, salvo il caso di cui alla lettera d) del comma 2 e limitatamente a istituzioni o organizzazioni religiose riconosciute dalle norme vigenti nella Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, ricevere indennizzi, singoli o cumulativi, in caso di assenza di eredi.

Art. 5.

(Termine di presentazione
delle domande di indennizzo).

        1. Le domande di indennizzo sono presentate a pena di decadenza entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalità di cui all'articolo 6.


Art. 6.

(Commissione tecnica e modalità
di erogazione degli indennizzi).

        1. E' demandata ad una apposita commissione tecnica, di seguito denominata "commissione", nominata in termini paritetici in seno alla Commissione mista italo-libica integrata dal coordinatore del programma di cui al comma 6, la definizione di una proposta di regolamento recante le modalità di presentazione delle domande di indennizzo, la documentazione necessaria a comprovare l'esistenza del diritto di indennizzo, nonché i tempi di versamento dello stesso agli aventi diritto.
        2. Alla commissione è demandato altresì il controllo di veridicità sui documenti comprovanti i fatti e le condizioni che danno diritto all'indennizzo ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, con giudizio finale e insindacabile, in caso di controversia interna alla commissione stessa, del coordinatore del programma di cui al comma 6 del presente articolo.
        3. Non sono ammessi ricorsi in seguito a decisioni della commissione. La commissione per regolare i proprio lavori può dotarsi di un proprio regolamento interno, compatibile con le disposizioni di cui alla presente legge e con la normativa vigente.
        4. Il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, con proprio decreto, il regolamento per l'attuazione del programma, in conformità alla proposta di regolamento di cui al comma 1.
        5. Le domande di indennizzo vanno presentate, nei termini indicati dall'articolo 5 alla commissione, che predispone gli strumenti organizzativi e informativi necessari a garantire la realizzazione del programma, nei territori italiano e libico.
        6. Con decreto del Ministro degli affari esteri è nominato il coordinatore del programma, scelto tra personalità con qualificata esperienza storica e accademica. Il coordinatore presiede e coordina la commissione e rappresenta il programma in tutte le sedi pubbliche e nelle occasioni ufficiali.
        7. La commissione valuta gli interventi di cui all'articolo 3 proponendo al Ministro degli affari esteri, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e altri eventuali Ministri interessati, appositi schemi di regolamento per la relativa attuazione.
        8. La commissione è autorizzata a raccogliere informazioni da autorità, da altri enti pubblici o da imprese operanti in Italia e che hanno utilizzato lavoratori libici negli anni tra il 1911 e il 1943, necessarie per adempiere ai propri compiti, fatti salvi i diritti alla tutela della riservatezza garantiti dalla normativa vigente.
        9. Con decreto del Ministro degli affari esteri, il programma e la commissione si dotano di tutte le strutture necessarie a svolgere le funzioni organizzative, di segreteria e di rappresentanza, nei territori italiano e libico.
        10. Il programma può altresì avvalersi della collaborazione di esperti delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali, nonché del personale impiegato presso le sedi italiane consolari e di ambasciata.
        11. Una parte delle risorse dei fondi di cui agli articoli 2 e 8, fino ad un massimo del 5 per cento delle risorse complessive, è destinata alle strutture del programma, nonché alle iniziative di cui al comma 5 del presente articolo.


Art. 7.

(Erogazioni liberali).

        1. Dopo la lettera c-undecies) del comma 2 dell'articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la deducibilità degli oneri di utilità sociale, è aggiunta la seguente:

            "c-duodecies) le erogazioni liberali in denaro a favore del programma "Memoria, responsabilità e futuro"".


Art. 8.

(Copertura finanziaria).

        1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2003 e a 300 milioni di euro l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e della finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Frontespizio Relazione