XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3378
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione del programma "Memoria,
responsabilità e futuro").
1. A parziale riconoscimento della condotta dello Stato
italiano negli anni tra il 1911 e il 1943 nei confronti di
cittadini libici, vittime di deportazione, sfruttamento,
privazione della libertà e riduzione in stato di semilibertà,
nonché di ingiuste ed inumane violenze e sofferenze, è
istituito il programma nazionale "Memoria, responsabilità e
futuro" di seguito denominato "programma". Il programma si
richiama esplicitamente ai princìpi e agli impegni ribaditi
anche nel comunicato congiunto del 4 luglio 1998 e relativo
processo verbale della VI commissione mista
italo-arabo-libica, di cui all'accordo bilaterale di
cooperazione economica, scientifica e tecnica, firmato a Roma
il 19 gennaio 1974 tra la Repubblica italiana e la Gran
Giamahiria araba libica popolare socialista.
Art. 2.
(Finalità principale del programma).
1. Finalità principale del programma è la concessione di
indennizzi ai cittadini libici, o ai loro eredi, che sono
stati deportati, obbligati al lavoro coatto o vittime di altre
ingiustizie da parte del Governo italiano, negli anni tra il
1911 e il 1943, con particolare riferimento ai deportati
colpiti dalla repressione del Governo fascista.
2. Per l'attuazione della finalità di cui al comma 1 è
istituito presso il Ministero degli affari esteri il fondo
speciale denominato "Fondo per la memoria, la responsabilità e
il futuro". Il Fondo ha una dotazione di 300 milioni di euro
per l'anno 2003 e di 300 milioni di euro per l'anno 2004.
Art. 3.
(Altre finalità del programma).
1. Ulteriori finalità del programma, in ricordo e in onore
delle vittime che sono decedute a seguito delle violenze e con
particolare riferimento agli eredi ideali di quelle
generazioni, sono:
a) la promozione di progetti atti a favorire
scambi culturali tra le nuove generazioni italiane e
libiche;
b) la promozione di campagne di sensibilizzazione
sulla natura e le caratteristiche del regime coloniale
italiano, rivolte in special modo ai cittadini italiani delle
nuove generazioni;
c) la promozione di strumenti editoriali comuni
italo-libici, con particolare attenzione alle nuove
generazioni;
d) la promozione di ricerche e di pubblicazioni
storiche relative all'occupazione italiana della Libia negli
anni tra il 1911 e il 1943.
2. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1 le
risorse di cui agli articoli 2 e 8 sono utilizzate nel limite
massimo del 15 per cento delle risorse complessive.
Art. 4.
(Indennizzo e aventi diritto).
1. Ad ogni avente diritto individuato ai sensi del comma 2
è corrisposto, a domanda, un indennizzo a carattere definitivo
di euro 3.000 con le modalità di cui all'articolo 6.
2. Ha diritto all'indennizzo di cui al comma 1 il
cittadino libico, o l'erede ai sensi di quanto disposto dal
comma 3, che negli anni tra il 1911 e il 1943:
a) è stato detenuto e costretto a qualsivoglia
lavoro in un campo di concentramento o struttura similare,
quali tra gli altri, quartieri chiusi o ghetti, in territorio
italiano o in altri territori, colonie o territori occupati
sottoposti in tempo di pace o di guerra all'occupazione e
all'amministrazione italiana ovvero alla sola occupazione
militare;
b) è stato deportato in territorio italiano o in
altri territori, colonie o territori occupati sottoposti in
tempo di pace o di guerra all'occupazione e
all'amministrazione italiane ovvero alla sola occupazione
militare, ed è stato costretto a lavorare presso imprese
industriali private o nel settore pubblico, ivi compresa
l'amministrazione del luogo di detenzione stesso;
c) è stato tenuto prigioniero, in territorio
italiano o in altri territori, in colonie o in territori
occupati sottoposti in tempo di pace o di guerra
all'occupazione e all'amministrazione italiane ovvero alla
sola occupazione militare, in campi di concentramento o
strutture similari ovvero sottoposto a altre condizioni
caratterizzate comunque da una privazione totale o parziale di
libertà personale, da una alimentazione insufficiente, da una
mancanza di assistenza medica, per un periodo superiore a
diciotto mesi;
d) ha subìto danni patrimoniali a causa di
interventi di autorità italiane dei quali è evidente o
esplicito il carattere persecutorio quali la distruzione delle
zavie durante l'occupazione della Cirenaica.
3. In caso di morte del cittadino libico avente diritto ai
sensi del comma 2, l'indennizzo di cui al comma 1 è
corrisposto al coniuge superstite ovvero agli eredi diretti e
legittimi così come riconosciuti dalla norme vigenti nella
Gran Giamahiria araba libica popolare socialista.
4. Le persone giuridiche non possono, salvo il caso di cui
alla lettera d) del comma 2 e limitatamente a
istituzioni o organizzazioni religiose riconosciute dalle
norme vigenti nella Grande Giamahiria araba libica popolare
socialista, ricevere indennizzi, singoli o cumulativi, in caso
di assenza di eredi.
Art. 5.
(Termine di presentazione
delle domande di indennizzo).
1. Le domande di indennizzo sono presentate a pena di
decadenza entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, secondo le modalità di cui
all'articolo 6.
Art. 6.
(Commissione tecnica e modalità
di erogazione degli indennizzi).
1. E' demandata ad una apposita commissione tecnica, di
seguito denominata "commissione", nominata in termini
paritetici in seno alla Commissione mista italo-libica
integrata dal coordinatore del programma di cui al comma 6, la
definizione di una proposta di regolamento recante le modalità
di presentazione delle domande di indennizzo, la
documentazione necessaria a comprovare l'esistenza del diritto
di indennizzo, nonché i tempi di versamento dello stesso agli
aventi diritto.
2. Alla commissione è demandato altresì il controllo di
veridicità sui documenti comprovanti i fatti e le condizioni
che danno diritto all'indennizzo ai sensi del comma 2
dell'articolo 4, con giudizio finale e insindacabile, in caso
di controversia interna alla commissione stessa, del
coordinatore del programma di cui al comma 6 del presente
articolo.
3. Non sono ammessi ricorsi in seguito a decisioni della
commissione. La commissione per regolare i proprio lavori può
dotarsi di un proprio regolamento interno, compatibile con le
disposizioni di cui alla presente legge e con la normativa
vigente.
4. Il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il
Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, con proprio
decreto, il regolamento per l'attuazione del programma, in
conformità alla proposta di regolamento di cui al comma 1.
5. Le domande di indennizzo vanno presentate, nei termini
indicati dall'articolo 5 alla commissione, che predispone gli
strumenti organizzativi e informativi necessari a garantire la
realizzazione del programma, nei territori italiano e
libico.
6. Con decreto del Ministro degli affari esteri è nominato
il coordinatore del programma, scelto tra personalità con
qualificata esperienza storica e accademica. Il coordinatore
presiede e coordina la commissione e rappresenta il programma
in tutte le sedi pubbliche e nelle occasioni ufficiali.
7. La commissione valuta gli interventi di cui
all'articolo 3 proponendo al Ministro degli affari esteri,
sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e altri
eventuali Ministri interessati, appositi schemi di regolamento
per la relativa attuazione.
8. La commissione è autorizzata a raccogliere informazioni
da autorità, da altri enti pubblici o da imprese operanti in
Italia e che hanno utilizzato lavoratori libici negli anni tra
il 1911 e il 1943, necessarie per adempiere ai propri compiti,
fatti salvi i diritti alla tutela della riservatezza garantiti
dalla normativa vigente.
9. Con decreto del Ministro degli affari esteri, il
programma e la commissione si dotano di tutte le strutture
necessarie a svolgere le funzioni organizzative, di segreteria
e di rappresentanza, nei territori italiano e libico.
10. Il programma può altresì avvalersi della
collaborazione di esperti delle amministrazioni dello Stato,
degli enti pubblici e degli enti locali, nonché del personale
impiegato presso le sedi italiane consolari e di
ambasciata.
11. Una parte delle risorse dei fondi di cui agli articoli
2 e 8, fino ad un massimo del 5 per cento delle risorse
complessive, è destinata alle strutture del programma, nonché
alle iniziative di cui al comma 5 del presente articolo.
Art. 7.
(Erogazioni liberali).
1. Dopo la lettera c-undecies) del comma 2
dell'articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, concernente la deducibilità degli oneri di
utilità sociale, è aggiunta la seguente:
"c-duodecies) le erogazioni liberali in denaro a
favore del programma "Memoria, responsabilità e futuro"".
Art. 8.
(Copertura finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2003 e a 300
milioni di euro l'anno 2004, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e della
finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.