XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3374
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Sistema integrato di protezione sociale,
di cura e di assistenza).
1. In attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328, al
fine di sviluppare un sistema integrato di protezione sociale,
di cura e di assistenza per le persone anziane non
autosufficienti e per facilitare la loro permanenza
all'interno del nucleo familiare o del tessuto sociale,
prevenendo o rimovendo le cause che possono concorrere alla
loro emarginazione, è istituito un Fondo nazionale di
solidarietà, di seguito denominato "Fondo".
2. E' considerato non autosufficiente l'anziano che ha
sviluppato disabilità fisiche o psichiche tali che non gli
permettono di provvedere alla cura della propria persona e di
svolgere le attività più elementari della vita quotidiana
senza l'assistenza determinante e continua di terzi.
Art. 2.
(Funzionamento del Fondo).
1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, di
intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un apposito
decreto legislativo in cui sono definiti, in base ai princìpi
e criteri di cui alla presente legge:
a) i criteri di determinazione e di accertamento
della non autosufficienza;
b) le modalità di gestione del Fondo e di
erogazione degli interventi economici di cui all'articolo
6;
c) la tipologia delle prestazioni e dei servizi a
carico del Fondo nell'ambito della definizione dei livelli
essenziali delle prestazioni sociali, di cui all'articolo 22,
comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328;
d) le modalità e le procedure attraverso le quali,
nell'ambito del distretto socio-sanitario, di cui all'articolo
3-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, introdotto dall'articolo 3, comma 3, del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sono valutati il bisogno
assistenziale e le prestazioni da erogare a favore delle
persone non autosufficienti;
e) le modalità di controllo e di verifica della
qualità delle prestazioni erogate e delle spese sostenute
dalle famiglie;
f) la identificazione delle fasce di reddito cui
far corrispondere i diversi scaglioni contributivi ed il
livello minimo di reddito richiesto per l'obbligo
contributivo, previsto dall'articolo 3;
g) la quota del Fondo da destinare alla ricerca e
alla sperimentazione degli interventi per il miglioramento
delle prestazioni relative alla prevenzione, diagnosi, cura e
riabilitazione delle malattie che sono causa di non
autosufficienza, ai sensi di quanto previsto dall'articolo
12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni.
Art. 3.
(Istituzione del contributo di solidarietà).
1. Con il decreto legislativo di cui all'articolo 2 sono
definiti le modalità, i criteri ed i termini per l'istituzione
di un contributo di solidarietà le cui risorse sono destinate
al finanziamento del Fondo gestito dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS), ai sensi dell'articolo 4, a
decorrere dal 1^ gennaio 2003, nonché le misure fiscali atte a
compensare il maggiore onere a carico dei lavoratori e delle
imprese.
2. Il contributo di solidarietà è obbligatorio per tutti i
produttori di reddito, con contribuzioni graduate secondo le
fasce di reddito identificate dal decreto legislativo di cui
all'articolo 2. Dal pagamento del contributo di solidarietà
sono escluse le persone il cui reddito familiare risulta
inferiore al livello minimo previsto dal citato decreto
legislativo.
Art. 4.
(Gestione contabile del Fondo).
1. Presso l'INPS è istituita una apposita contabilità
separata per la gestione delle risorse del Fondo. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinati i
compensi ed il rimborso spettanti all'INPS per la gestione del
Fondo.
Art. 5.
(Destinatari).
1. Alle prestazioni del Fondo hanno diritto,
indipendentemente dalla loro partecipazione agli oneri
contributivi e dal reddito familiare, tutte le persone non
autosufficienti identificate con le modalità previste dal
decreto legislativo di cui all'articolo 2.
Art. 6.
(Finalità del Fondo).
1. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario
nazionale in materia di prevenzione, di cura e di
riabilitazione per le patologie acute e croniche dei soggetti
non autosufficienti, il Fondo è destinato alle seguenti
finalità:
a) favorire l'accesso alla rete dei servizi, con
particolare riguardo agli interventi di assistenza alla
persona, nonché all'assistenza domiciliare diurna e notturna,
di cui agli articoli 14 e 15 della legge 8 novembre 2000, n.
328;
b) erogare titoli per l'acquisto di prestazioni
sociali e sanitarie, parzialmente o totalmente escluse dai
livelli essenziali di assistenza, secondo specifiche
indicazioni cliniche e modalità;
c) erogare risorse aggiuntive necessarie al
pagamento della quota sociale a carico dell'utente nel caso di
ricovero in una residenza sanitaria assistita o di un centro
diurno integrato;
d) sviluppare iniziative di solidarietà, anche con
l'intervento delle organizzazioni di volontariato legalmente
riconosciute, alle famiglie nel cui nucleo sono presenti
soggetti anziani non autosufficienti, finalizzate ad agevolare
il loro mantenimento nell'ambito familiare;
e) favorire la fornitura di ausili e di presìdi
sanitari, nonché l'adozione di interventi volti a rendere
compatibile l'ambiente abitativo con la disabilità
dell'anziano;
f) sostenere il reddito delle famiglie in grado di
risolvere in modo autonomo i bisogni delle persone non
autosufficienti, come definiti nei livelli essenziali delle
prestazioni sociali, integrandone il reddito con l'equivalenza
delle prestazioni riconosciute necessarie alla singola persona
non autosufficiente;
g) finanziare la ricerca sulla prevenzione,
diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie che sono causa
di non autosufficienza.
Art. 7.
(Iniziative per consentire la permanenza di persone non
autosufficienti nel proprio domicilio o presso il nucleo
familiare).
1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano
e gli enti locali possono provvedere con risorse proprie alla
eventuale concessione di benefìci aggiuntivi rispetto a quelli
determinati dalla presente legge.
2. Nell'ambito dell'erogazione delle prestazioni
rientranti nei sistemi di assistenza domiciliare, le regioni,
le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali
promuovono e incentivano iniziative volte a consentire alle
persone prive di autonomia fisica o psichica, che non
necessitano di ricovero in strutture di tipo ospedaliero e nei
servizi di riabilitazione di cui all'articolo 26 della legge
23 dicembre 1978, n. 833, di continuare a vivere nel proprio
domicilio o presso il nucleo familiare di appartenenza.
3. Le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano, anche in forma coordinata con gli enti locali,
nell'ambito delle risorse destinate dal rispettivo piano
socio-assistenziale, promuovono l'istituzione di appositi
sportelli per le famiglie finalizzati ad agevolare la
conoscenza delle norme e dei provvedimenti nazionali,
regionali e locali in materia di politiche familiari e a
svolgere un'attività di supporto per l'accesso ai servizi
rivolti ai nuclei familiari.
Art. 8.
(Fase sperimentale).
1. Fino all'effettiva istituzione del contributo di
solidarietà di cui all'articolo 3, è avviata una fase
sperimentale del Fondo della durata di un anno.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari
a 5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.