XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3371
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
NORME SULLA RESPONSABILITA'
DEI MAGISTRATI
Art. 1.
(Ambito di applicazione).
1. Le disposizioni della presente legge si applicano a
tutti gli appartenenti alle magistrature ordinaria, anche
onoraria, amministrativa, contabile, militare e speciali, che
esercitano l'attività giudiziaria, indipendentemente dalla
natura delle funzioni, nonché agli estranei che partecipano
all'esercizio della funzione giudiziaria.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche
ai magistrati che esercitano le proprie funzioni in organi
collegiali.
3. Ai fini di cui alla presente legge, il termine
"magistrato" si intende riferito a tutti i soggetti indicati
ai commi 1 e 2.
Art. 2.
(Insindacabilità).
1. Il magistrato non è perseguibile, in sede penale e
civile e in sede disciplinare, per l'interpretazione e
l'applicazione del diritto compiuta nell'esercizio
dell'attività giudiziaria.
2. Nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar
luogo a responsabilità l'attività di valutazione del fatto e
delle prove.
Art. 3.
(Responsabilità civile).
1. Al di fuori dei casi di cui al capo II, il magistrato
che, nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali ad esso
conferite dalla legge, cagiona ad altri un danno ingiusto ai
sensi del comma 2, è personalmente obbligato a risarcirlo.
L'azione di risarcimento nei suoi confronti può essere
esercitata congiuntamente con l'azione diretta nei confronti
dell'amministrazione della giustizia qualora, ai sensi
dell'articolo 28 della Costituzione ed in base alle norme ed
ai princìpi vigenti dell'ordinamento giuridico, sussiste anche
la responsabilità dello Stato. L'amministrazione che ha
risarcito il terzo del danno cagionato dal magistrato si
rivale agendo contro quest'ultimo ai sensi degli articoli 18 e
19 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
2. E' danno ingiusto, agli effetti previsti dal comma 1,
quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che
il magistrato ha commesso per dolo o per colpa grave.
Costituiscono colpa grave:
a) la grave violazione di legge determinata da
negligenza inescusabile;
b) l'affermazione, determinata da negligenza
inescusabile, di un fatto la cui esistenza è
incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;
c) la negazione, determinata da negligenza
inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta
incontrastabilmente dagli atti del procedimento;
d) l'emissione di un provvedimento concernente la
libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge
oppure senza motivazione.
3. La proposizione dell'azione di cui al comma 1 non è
incompatibile con la richiesta di riparazione per l'ingiusta
detenzione o per l'errore giudiziario.
4. Per il risarcimento del danno cagionato in conseguenza
di un fatto costituente reato commesso dal magistrato
nell'esercizio delle sue funzioni si applicano gli articoli da
2043 a 2059 del codice civile, secondo le norme ordinarie
relative alla responsabilità dei pubblici dipendenti, ed in
ottemperanza all'articolo 28 della Costituzione. Per l'azione
di regresso dello Stato che è tenuto al risarcimento nei
confronti del danneggiato si procede ai sensi dell'ultimo
periodo del comma 1.
Art. 4.
(Responsabilità dei componenti gli organi giudiziari
collegiali).
1. Per il danno ingiusto di cui ai commi 1 e 2
dell'articolo 3, che è derivato da atti od operazioni di
collegi giurisdizionali, sono responsabili, in solido, il
presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato
all'atto o all'operazione. La responsabilità è esclusa per
coloro che hanno fatto constatare nel verbale il proprio
dissenso, con le modalità di cui ai commi da 2 a 4. Il
magistrato componente l'organo giudiziario collegiale
risponde, altresì, ai sensi dell'articolo 3, quando il danno
ingiusto, che ha dato luogo al risarcimento, è derivato
dall'inosservanza di obblighi di sua specifica competenza.
2. All'articolo 125 del codice di procedura penale, il
comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Dei provvedimenti collegiali può, se uno dei
componenti dell'organo collegiale lo richiede, essere
compilato sommario processo verbale il quale deve contenere la
menzione della unanimità della decisione o del dissenso,
succintamente motivato, che qualcuno dei componenti del
collegio, da indicare nominativamente, ha eventualmente
espresso su ciascuna delle questioni decise. Il verbale,
redatto dal meno anziano dei componenti togati del collegio e
sottoscritto da tutti i componenti del collegio stesso, è
conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la
cancelleria dell'ufficio".
3. All'articolo 131 del codice di procedura civile, il
terzo comma è sostituito dal seguente:
"Dei provvedimenti collegiali può, se uno dei componenti
dell'organo collegiale lo richiede, essere compilato sommario
processo verbale il quale deve contenere la menzione
dell'unanimità della decisione o del dissenso, succintamente
motivato, che qualcuno dei componenti del collegio, da
indicare nominativamente, ha eventualmente espresso su
ciascuna delle questioni decise. Il verbale, redatto dal meno
anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto da
tutti i componenti del collegio stesso, è conservato a cura
del presidente in plico sigillato presso la cancelleria
dell'ufficio".
4. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai
provvedimenti di altri giudici collegiali aventi giurisdizione
in materia penale e di prevenzione; le disposizioni di cui al
comma 3 si applicano anche ai provvedimenti dei giudici
collegiali aventi giurisdizione in ogni altra materia. In tali
casi, il verbale delle deliberazioni è redatto dal meno
anziano dei componenti del collegio o, per i collegi a
composizione mista, dal meno anziano dei componenti togati, ed
è sottoscritto da tutti i componenti del collegio stesso.
5. Il giudice innanzi al quale è proposta l'azione di
responsabilità ai sensi dell'articolo 3 chiede la trasmissione
del plico sigillato contenente la verbalizzazione della
decisione alla quale si riferisce la dedotta responsabilità e
ne ordina l'acquisizione agli atti del giudizio.
6. I modelli di verbale dei provvedimenti collegiali
restano definiti ai sensi del decreto del Ministro di grazia e
giustizia 16 aprile 1988, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 89 del 16 aprile 1988; restano determinate ai
sensi del medesimo decreto le modalità di conservazione dei
plichi sigillati e quelle della loro distruzione. Il Ministro
della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, provvede a modificare le
disposizioni del predetto decreto, allo scopo di uniformare a
quanto previsto dalla presente legge i modelli dei verbali di
cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, nonché le
modalità di conservazione dei plichi sigillati e quelle della
loro distruzione quando sono decorsi i termini di prescrizione
dell'azione di cui all'articolo 3.
Capo II
NORME PER IL CASO DI DINIEGO
DI GIUSTIZIA
Art. 5.
(Obblighi inerenti alla conclusione
del procedimento giurisdizionale).
1. Il magistrato ha il dovere di concludere, mediante
l'adozione di un provvedimento espresso, il procedimento
giurisdizionale ovvero il subprocedimento giurisdizionale di
sua competenza, sia che esso consegua obbligatoriamente ad una
azione od istanza, sia che debba essere iniziato d'ufficio.
2. Il Ministro della giustizia determina per ciascun tipo
di procedimento o di subprocedimento giurisdizionale, in
quanto non sia già direttamente disposto per legge, il termine
entro cui esso deve concludersi, uniformandosi alla
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sul
termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo
e delle libertà fondamentali, resa esecutiva dalla legge 4
agosto 1955, n. 848. La determinazione di cui al precedente
periodo è assunta previo parere del Consiglio superiore della
magistratura per i procedimenti o subprocedimenti civili e
penali, del Consiglio di presidenza della giustizia
amministrativa per i procedimenti o subprocedimenti
giurisdizionali amministrativi, del Consiglio di presidenza
della Corte dei conti per i procedimenti o subprocedimenti
giurisdizionali contabili e del Consiglio della magistratura
militare per i procedimenti o subprocedimenti giurisdizionali
militari. Le determinazioni di cui al presente comma sono
adottate previa deliberazione del Consiglio dei ministri e
sono rese pubbliche nella forma del decreto del Presidente
della Repubblica.
3. Il termine di cui al comma 2 decorre dall'inizio
d'ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda,
istanza o azione, se il procedimento giurisdizionale è ad
iniziativa di parte.
4. Qualora non si provveda ai sensi del comma 2, il
termine di conclusione del procedimento dinanzi al medesimo
magistrato è di un anno per la rispettiva parte dei
procedimenti.
Art. 6.
(Responsabile del giusto procedimento
giurisdizionale).
1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per
regolamento, l'unità organizzativa responsabile del rispetto
degli obblighi di cui all'articolo 5 è il titolare
dell'ufficio giudiziario procedente o il magistrato designato
dallo stesso nella rispettiva fase del procedimento.
2. Il responsabile di cui al comma 1 provvede ad assegnare
a sé o ad altro magistrato dell'ufficio il procedimento
giurisdizionale. Fino al deposito della decisione conclusiva
del procedimento, il soggetto di cui al comma 1 è civilmente
responsabile ai sensi dell'articolo 7, comma 3, in solido con
il magistrato procedente.
3. Il responsabile del giusto procedimento giurisdizionale
ha, nei confronti del magistrato procedente, la facoltà di
richiedere per iscritto se, per l'adeguato e sollecito
svolgimento del procedimento, necessitino misure organizzative
particolari ed ulteriori rispetto a quelle ordinarie
dell'ufficio; in caso di diniego, egli è liberato dalla
responsabilità solidale di cui al comma 2.
Art. 7.
(Diniego di giustizia).
1. Il magistrato che, senza giustificato motivo, rifiuta,
omette o ritarda nel compimento di atti del suo ufficio quando
sono decorsi inutilmente il termine di legge per il compimento
dell'atto giurisdizionale ovvero, se assente, il termine
fissato nel decreto del Presidente della Repubblica di cui
all'articolo 5, comma 2, è punito con l'ammenda fino a 5.000
euro e con la pubblicazione della sentenza penale di
condanna.
2. Rilevano, ai fini del giustificato motivo di cui al
comma 1, la complessità del caso e, in relazione alla stessa,
il comportamento delle parti e del giudice del procedimento,
nonché quello di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o
comunque a contribuire alla sua definizione.
3. Per il risarcimento del danno, patrimoniale o non
patrimoniale, cagionato in conseguenza di un fatto di cui al
comma 1, si applica l'articolo 2056 del codice civile, con
l'osservanza delle seguenti disposizioni:
a) rileva solamente il danno riferibile al periodo
eccedente il termine di cui al comma 1;
b) il danno non patrimoniale è riparato, oltre che
con il pagamento di una somma di denaro, anche attraverso
adeguate forme di pubblicità della dichiarazione dell'avvenuta
violazione.
4. L'azione di cui al comma 3 del presente articolo non
osta alla presentazione della domanda di riparazione per
l'ingiusta detenzione di cui all'articolo 314 del codice di
procedura penale ed all'articolo 102 delle norme di
attuazione, di coordinamento a transitorie del medesimo
codice, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271, né alla presentazione della domanda di riparazione
dell'errore giudiziario di cui all'articolo 645 del codice di
procedura penale.
5. All'azione di cui al comma 3 del presente articolo si
applica il comma 4 dell'articolo 3.
Art. 8.
(Responsabilità disciplinare).
1. L'abituale eccessivo ritardo, contestato
preventivamente o documentabile, nel compimento degli atti
inerenti all'esercizio della funzione giudiziaria, salvo che
ricorrano gravi motivi di giustificazione, dà luogo a giudizio
disciplinare nei confronti del magistrato.
2. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione
per i magistrati ordinari o il titolare dell'azione
disciplinare negli altri casi devono esercitare l'azione
disciplinare nei confronti del magistrato per i fatti che
hanno dato causa all'azione penale di cui all'articolo 7.
Resta ferma la facoltà del Ministro della giustizia di cui al
secondo comma dell'articolo 107 della Costituzione.
Art. 9.
(Atto tacito di rigetto).
1. Ogni illegale omissione o rifiuto di decidere sopra una
domanda diretta all'adozione, alla modifica o alla revoca di
misure cautelari, in un procedimento giurisdizionale civile,
penale o amministrativo, è suscettibile di impugnazione come
atto tacito di rigetto, purchè immediatamente o nel primo atto
successivo alla notizia avutane sia fatta espressa riserva di
dedurre l'impugnazione relativa.
2. La parte che impugna il silenzio-diniego ai sensi del
comma 1 del presente articolo, non può proporre azione civile
ai sensi dell'articolo 7, né costituirsi parte civile nel
relativo procedimento penale.
3. La disposizione di cui al comma 2 del presente articolo
non osta alla presentazione della domanda di riparazione per
l'ingiusta detenzione, di cui all'articolo 314 del codice di
procedura penale ed all'articolo 102 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo
codice, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271, né alla presentazione della domanda di riparazione
dell'errore giudiziario di cui all'articolo 645 del codice di
procedura penale.
Capo III
NORME TRANSITORIE
E FINALI
Art. 10.
(Norma transitoria).
1. Alla domanda presentata ai sensi dell'articolo 3 della
legge 24 marzo 2001, n. 89, e successive modificazioni,
continua ad applicarsi il procedimento di cui alla medesima
legge n. 89 del 2001.
Art. 11.
(Abrogazioni).
1. La legge 13 aprile 1988, n. 117, e successive
modificazioni, è abrogata, ad eccezione degli articoli 10, 11
e 12.
2. La legge 24 marzo 2001, n. 89, e successive
modificazioni, è abrogata, ferma restando la vigenza
dell'articolo 375 del codice di procedura civile, come
sostituito dall'articolo 1 della citata legge n. 89 del
2001.
Art. 12.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.