XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3360
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione di una rete museale
dell'emigrazione).
1. E' istituita una rete museale dell'emigrazione formata
dai musei di Salina (Sicilia), di Francavilla Angitola
(Calabria) e di Cavasso Nuovo (Veneto), nonché da ogni altro
museo, in fase di realizzazione o di progetto, comunque avente
le funzioni e le finalità di cui all'articolo 4.
Art. 2.
(Commissione scientifica).
1. Presso la Direzione generale per gli italiani
all'estero e politiche migratorie del Ministero degli affari
esteri è istituita una commissione scientifica nominata dal
Ministro per gli italiani nel mondo e composta dai
rappresentanti dei musei di cui all'articolo 1, nonché da
studiosi di chiara fama internazionale. La commissione ha il
compito di definire le caratteristiche della rete museale di
cui al citato articolo 1, nonché di realizzare gli opportuni
raccordi scientifici e organizzativi tra le diverse strutture
della medesima rete.
2. La commissione scientifica conclude i suoi lavori entro
sei mesi dall'insediamento e trasmette un'apposita relazione
al Ministro per gli italiani nel mondo.
Art. 3.
(Competenze del Governo).
1. Il Ministro per gli italiani nel mondo, con proprio
decreto, tenuto conto della relazione della commissione
scientifica di cui all'articolo 2, comma 2, e d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano:
a) adotta gli statuti dei musei di cui
all'articolo 1;
b) nomina gli organi dei musei;
c) stabilisce le sedi e le rispettive destinazioni
funzionali dei musei;
d) assegna in uso ai musei beni di proprietà dello
Stato, al fine della loro valorizzazione;
e) definisce le finalità, le funzioni generali e i
tempi di progressiva realizzazione dei musei.
Art. 4.
(Funzione e finalità dei musei).
1. Ai musei di cui all'articolo 1 è attribuita la funzione
di concorrere a realizzare, attraverso testimonianze
documentaristiche, esposizioni permanenti e attività di
ricerca e di didattica, la maggiore integrazione possibile fra
la comunità nazionale e le comunità di italiani nel mondo. Per
assolvere tale funzione, volta a completare il riconoscimento
della nuova soggettività sociale, culturale ed elettorale
degli italiani all'estero, e a stabilire un maggiore
interscambio produttivo fra l'Italia e i suoi cittadini nel
mondo, i musei si articolano nei seguenti settori:
a) un archivio storico dell'emigrazione italiana,
in particolare dell'emigrazione avvenuta nel corso degli anni
1870-1970, comprendente statistiche, leggi e norme italiane e
straniere, libri, giornali, atti di convegni, rapporti delle
compagnie di navigazione e inchieste parlamentari;
b) una biblioteca di materiali inediti, costituita
dalla corrispondenza tra emigrati all'estero e familiari in
Italia, diari, autobiografie e ogni altro documento di impegno
intellettuale;
c) una sezione etnografica, etnologica e
antropologica per raccogliere, esporre e proporre in forma
critica e didattica le esperienze degli emigrati, la storia di
usi e costumi, i prodotti dell'incrocio fra la cultura
materiale e spirituale degli immigrati e quella dei nuovi
luoghi, le integrazioni complete, parziali o ancora
incompiute, tra emigrati e società di accoglienza;
d) un archivio visivo, costituito da una
videoteca, sonoro, costituito da una nastroteca, statistico,
costituito da banche dati, demografico, costituito dalle
genealogie più significative;
e) una sezione destinata alla produzione di
software su richiesta dell'Unione europea, di
Parlamenti, di Governi, di università degli studi, di
ambasciate, di fondazioni, di associazioni imprenditoriali e
sindacali e di studiosi;
f) una sezione di didattica per favorire progetti
formativi di giovani e di adulti, sulla base di corsi
universitari e parauniversitari, predisposti anche di intesa
con altre fondazioni culturali italiane e straniere, private e
pubbliche.
2. Per l'attuazione della funzione e delle finalità di cui
al presente articolo, i musei costituiscono altresì siti
web tematici, utilizzabili per lo scambio di
informazioni e documentazioni sulle problematiche
dell'emigrazione. Tale scambio è finalizzato, altresì, alla
realizzazione di iniziative economiche, sociali e culturali
nei confronti degli emigrati, tenuto conto delle loro diverse
realtà ed esigenze.
Art. 5.
(Copertura finanziaria).
1. All'onore derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in 10 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero per i beni e le attività culturali.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.