XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3360




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Istituzione di una rete museale
dell'emigrazione).

        1. E' istituita una rete museale dell'emigrazione formata dai musei di Salina (Sicilia), di Francavilla Angitola (Calabria) e di Cavasso Nuovo (Veneto), nonché da ogni altro museo, in fase di realizzazione o di progetto, comunque avente le funzioni e le finalità di cui all'articolo 4.


Art. 2.

(Commissione scientifica).

        1. Presso la Direzione generale per gli italiani all'estero e politiche migratorie del Ministero degli affari esteri è istituita una commissione scientifica nominata dal Ministro per gli italiani nel mondo e composta dai rappresentanti dei musei di cui all'articolo 1, nonché da studiosi di chiara fama internazionale. La commissione ha il compito di definire le caratteristiche della rete museale di cui al citato articolo 1, nonché di realizzare gli opportuni raccordi scientifici e organizzativi tra le diverse strutture della medesima rete.
        2. La commissione scientifica conclude i suoi lavori entro sei mesi dall'insediamento e trasmette un'apposita relazione al Ministro per gli italiani nel mondo.


Art. 3.

(Competenze del Governo).

        1. Il Ministro per gli italiani nel mondo, con proprio decreto, tenuto conto della relazione della commissione scientifica di cui all'articolo 2, comma 2, e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano:

            a) adotta gli statuti dei musei di cui all'articolo 1;

            b) nomina gli organi dei musei;

            c) stabilisce le sedi e le rispettive destinazioni funzionali dei musei;

            d) assegna in uso ai musei beni di proprietà dello Stato, al fine della loro valorizzazione;

            e) definisce le finalità, le funzioni generali e i tempi di progressiva realizzazione dei musei.


Art. 4.

(Funzione e finalità dei musei).

        1. Ai musei di cui all'articolo 1 è attribuita la funzione di concorrere a realizzare, attraverso testimonianze documentaristiche, esposizioni permanenti e attività di ricerca e di didattica, la maggiore integrazione possibile fra la comunità nazionale e le comunità di italiani nel mondo. Per assolvere tale funzione, volta a completare il riconoscimento della nuova soggettività sociale, culturale ed elettorale degli italiani all'estero, e a stabilire un maggiore interscambio produttivo fra l'Italia e i suoi cittadini nel mondo, i musei si articolano nei seguenti settori:

            a) un archivio storico dell'emigrazione italiana, in particolare dell'emigrazione avvenuta nel corso degli anni 1870-1970, comprendente statistiche, leggi e norme italiane e straniere, libri, giornali, atti di convegni, rapporti delle compagnie di navigazione e inchieste parlamentari;

            b) una biblioteca di materiali inediti, costituita dalla corrispondenza tra emigrati all'estero e familiari in Italia, diari, autobiografie e ogni altro documento di impegno intellettuale;

            c) una sezione etnografica, etnologica e antropologica per raccogliere, esporre e proporre in forma critica e didattica le esperienze degli emigrati, la storia di usi e costumi, i prodotti dell'incrocio fra la cultura materiale e spirituale degli immigrati e quella dei nuovi luoghi, le integrazioni complete, parziali o ancora incompiute, tra emigrati e società di accoglienza;

            d) un archivio visivo, costituito da una videoteca, sonoro, costituito da una nastroteca, statistico, costituito da banche dati, demografico, costituito dalle genealogie più significative;

                e) una sezione destinata alla produzione di software su richiesta dell'Unione europea, di Parlamenti, di Governi, di università degli studi, di ambasciate, di fondazioni, di associazioni imprenditoriali e sindacali e di studiosi;

                f) una sezione di didattica per favorire progetti formativi di giovani e di adulti, sulla base di corsi universitari e parauniversitari, predisposti anche di intesa con altre fondazioni culturali italiane e straniere, private e pubbliche.

        2. Per l'attuazione della funzione e delle finalità di cui al presente articolo, i musei costituiscono altresì siti web tematici, utilizzabili per lo scambio di informazioni e documentazioni sulle problematiche dell'emigrazione. Tale scambio è finalizzato, altresì, alla realizzazione di iniziative economiche, sociali e culturali nei confronti degli emigrati, tenuto conto delle loro diverse realtà ed esigenze.


Art. 5.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onore derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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