XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3359
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il comma 8-bis dell'articolo 9 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'articolo 2
del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, è sostituito
dal seguente:
"8-bis. Chiunque organizza una competizione sportiva
in velocità con veicoli a motore indicata nel presente
articolo senza esserne autorizzato nei modi previsti, è punito
con l'arresto da uno a quattro anni e con l'ammenda da euro
millecinquecentocinquanta ad euro seimiladuecento. Alla stessa
pena soggiace chiunque, a qualsiasi titolo, partecipa alla
competizione non autorizzata. All'accertamento del reato
conseguono la sanzione amministrativa accessoria della revoca
della patente di guida ai sensi del capo II, sezione II, del
titolo VI, nonché la sanzione accessoria della confisca
amministrativa del veicolo dei partecipanti ai sensi
dell'articolo 213. In ogni caso l'autorità amministrativa
dispone l'immediato divieto di effettuare la competizione,
secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo
VI".