XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3359




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il comma 8-bis dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'articolo 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, è sostituito dal seguente:

        "8-bis. Chiunque organizza una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore indicata nel presente articolo senza esserne autorizzato nei modi previsti, è punito con l'arresto da uno a quattro anni e con l'ammenda da euro millecinquecentocinquanta ad euro seimiladuecento. Alla stessa pena soggiace chiunque, a qualsiasi titolo, partecipa alla competizione non autorizzata. All'accertamento del reato conseguono la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, nonché la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo dei partecipanti ai sensi dell'articolo 213. In ogni caso l'autorità amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI".



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