XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3358




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Divieto di circolazione per cani
e animali pericolosi).

        1. E' fatto assoluto divieto di fare circolare in luoghi pubblici e in luoghi aperti al pubblico cani e animali che in ragione della loro potenziale aggressività pongono in pericolo l'incolumità fisica della collettività.
        2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, da adottare di concerto con i Ministri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, provvede a definire l'elenco delle razze animali ritenute potenzialmente pericolose e che, in quanto tali, rientrano nel divieto previsto al comma 1.


Art. 2.

(Detenzione di cani e animali pericolosi).

        1. I cani e gli animali appartenenti alle razze comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, possono essere tenuti nelle abitazioni private e nelle adiacenze delle stesse, purché in luoghi chiusi o recintati a mezzo di palizzate, di reti o di altro materiale idoneo ad impedirne la fuga; nel caso in cui siano tenuti nelle adiacenze di proprietà private, i cani e gli animali appartenenti alle razze comprese nel citato elenco devono sempre essere muniti di museruola e di collare recante l'esplicita indicazione degli estremi identificativi del proprietario.


Art. 3.

(Trasporto di cani e animali pericolosi).

        1. I cani e gli animali appartenenti alle razze comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, devono essere trasportati in solide gabbie metalliche chiuse da ogni lato che impediscano il movimento all'esterno delle zampe, in modo da evitare che possano offendere chiunque.


Art. 4.

(Divieto di combattimenti fra animali).

        1. E' fatto divieto di organizzare, promuovere o dirigere attività di combattimento e di competizione tra animali, in luoghi privati, pubblici o aperti al pubblico.
        2. E' fatto altresì divieto di assistere o di partecipare, anche in veste di spettatore, ai combattimenti di cui al comma 1.


Art. 5.

(Sanzioni).

        1. La violazione del divieto di cui all'articolo 1 è punita con la sanzione amministrativa da 2.500 euro a 5.000 euro.
        2. La violazione dell'articolo 2 è punita con la sanzione amministrativa da 1.000 euro a 2.500 euro.
        3. La violazione dell'articolo 3 è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 1.000 euro.
        4. La violazione dei divieti di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, è punita con la sanzione amministrativa da 5.000 euro a 10.000 euro.
        5. All'accertamento della violazione di cui agli articoli 1 e 4 consegue la confisca dell'animale a spese del proprietario o del detentore e l'affidamento a una delle strutture pubbliche o private riconosciute idonee dall'azienda sanitaria locale competente.
        6. La competenza ad irrogare le sanzioni previste dal presente articolo è del sindaco del comune in cui il fatto illecito è accertato.



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