XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3358
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Divieto di circolazione per cani
e animali pericolosi).
1. E' fatto assoluto divieto di fare circolare in luoghi
pubblici e in luoghi aperti al pubblico cani e animali che in
ragione della loro potenziale aggressività pongono in pericolo
l'incolumità fisica della collettività.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto,
da adottare di concerto con i Ministri dell'interno,
dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche
agricole e forestali, provvede a definire l'elenco delle razze
animali ritenute potenzialmente pericolose e che, in quanto
tali, rientrano nel divieto previsto al comma 1.
Art. 2.
(Detenzione di cani e animali pericolosi).
1. I cani e gli animali appartenenti alle razze comprese
nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, possono essere
tenuti nelle abitazioni private e nelle adiacenze delle
stesse, purché in luoghi chiusi o recintati a mezzo di
palizzate, di reti o di altro materiale idoneo ad impedirne la
fuga; nel caso in cui siano tenuti nelle adiacenze di
proprietà private, i cani e gli animali appartenenti alle
razze comprese nel citato elenco devono sempre essere muniti
di museruola e di collare recante l'esplicita indicazione
degli estremi identificativi del proprietario.
Art. 3.
(Trasporto di cani e animali pericolosi).
1. I cani e gli animali appartenenti alle razze comprese
nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, devono essere
trasportati in solide gabbie metalliche chiuse da ogni lato
che impediscano il movimento all'esterno delle zampe, in modo
da evitare che possano offendere chiunque.
Art. 4.
(Divieto di combattimenti fra animali).
1. E' fatto divieto di organizzare, promuovere o dirigere
attività di combattimento e di competizione tra animali, in
luoghi privati, pubblici o aperti al pubblico.
2. E' fatto altresì divieto di assistere o di partecipare,
anche in veste di spettatore, ai combattimenti di cui al
comma 1.
Art. 5.
(Sanzioni).
1. La violazione del divieto di cui all'articolo 1 è
punita con la sanzione amministrativa da 2.500 euro a 5.000
euro.
2. La violazione dell'articolo 2 è punita con la sanzione
amministrativa da 1.000 euro a 2.500 euro.
3. La violazione dell'articolo 3 è punita con la sanzione
amministrativa da 500 euro a 1.000 euro.
4. La violazione dei divieti di cui all'articolo 4, commi
1 e 2, è punita con la sanzione amministrativa da 5.000 euro a
10.000 euro.
5. All'accertamento della violazione di cui agli articoli
1 e 4 consegue la confisca dell'animale a spese del
proprietario o del detentore e l'affidamento a una delle
strutture pubbliche o private riconosciute idonee dall'azienda
sanitaria locale competente.
6. La competenza ad irrogare le sanzioni previste dal
presente articolo è del sindaco del comune in cui il fatto
illecito è accertato.