XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3357




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, è inserito il seguente:

        "1-bis. Ai fini della prevenzione del rischio sismico, le norme tecniche-quadro di cui al comma 1 devono prevedere per gli edifici scolastici di ogni ordine e grado ubicati in zone a rischio un'altezza non superiore a due piani, individuati in un piano rialzato e in un primo piano".



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