XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3357
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della legge 11 gennaio
1996, n. 23, è inserito il seguente:
"1-bis. Ai fini della prevenzione del rischio
sismico, le norme tecniche-quadro di cui al comma 1 devono
prevedere per gli edifici scolastici di ogni ordine e grado
ubicati in zone a rischio un'altezza non superiore a due
piani, individuati in un piano rialzato e in un primo
piano".