XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3355
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. La presente legge disciplina la realizzazione di
edifici, pubblici e privati, indipendentemente dalla
destinazione d'uso, la cui ubicazione ricada in zone non
classificate come "sismiche" ai sensi della legge 2 febbraio
1974, n. 64, e successive modificazioni.
Art. 2.
(Norme tecniche per le costruzioni in zone non
sismiche).
1. Gli interventi di progettazione, esecuzione, direzione
e collaudo dei lavori di costruzione di nuovi edifici e di
ristrutturazione di quelli esistenti, siano essi di carattere
pubblico o privato, indipendentemente dalla destinazione d'uso
e la cui ubicazione ricada in zone non classificate come
sismiche, si attengono al rispetto delle disposizioni della
legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive modificazioni, e
dei relativi decreti di attuazione, fissando come parametri di
riferimento quelli previsti per la costruzione e la
ristrutturazione degli edifici ricadenti nelle zone sismiche
di terza categoria, aventi grado di sismicità S uguale a 6.
Art. 3.
(Agevolazioni fiscali).
1. I proprietari di edifici che decidono di adeguare gli
stessi alle normative tecniche di cui all'articolo 2, possono
beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo
1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono riconosciute in
proporzione all'importo dei lavori da eseguire, ricavato
facendo ricorso ai prezzari regionali di riferimento, in
vigore all'epoca dell'intervento.
3. Le agevolazioni riconosciute agli aventi diritto sono
determinate sulla base della documentazione fiscale
comprovante gli effettivi importi di spesa sostenuti.
Art. 4.
(Disposizioni finali).
1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di
attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono definite le modalità di attuazione
delle disposizioni di cui all'articolo 3.