XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3355




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità).

        1. La presente legge disciplina la realizzazione di edifici, pubblici e privati, indipendentemente dalla destinazione d'uso, la cui ubicazione ricada in zone non classificate come "sismiche" ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive modificazioni.


Art. 2.

(Norme tecniche per le costruzioni in zone non
sismiche).

        1. Gli interventi di progettazione, esecuzione, direzione e collaudo dei lavori di costruzione di nuovi edifici e di ristrutturazione di quelli esistenti, siano essi di carattere pubblico o privato, indipendentemente dalla destinazione d'uso e la cui ubicazione ricada in zone non classificate come sismiche, si attengono al rispetto delle disposizioni della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive modificazioni, e dei relativi decreti di attuazione, fissando come parametri di riferimento quelli previsti per la costruzione e la ristrutturazione degli edifici ricadenti nelle zone sismiche di terza categoria, aventi grado di sismicità S uguale a 6.


Art. 3.

(Agevolazioni fiscali).

        1. I proprietari di edifici che decidono di adeguare gli stessi alle normative tecniche di cui all'articolo 2, possono beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
        2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono riconosciute in proporzione all'importo dei lavori da eseguire, ricavato facendo ricorso ai prezzari regionali di riferimento, in vigore all'epoca dell'intervento.
        3. Le agevolazioni riconosciute agli aventi diritto sono determinate sulla base della documentazione fiscale comprovante gli effettivi importi di spesa sostenuti.


Art. 4.

(Disposizioni finali).

        1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2.
        2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3.



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