XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3335




PROPOSTA DI LEGGE


Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI


Art. 1.

(Concorso interno per l'inquadramento nel ruolo dei
commissari della Polizia di Stato).

        1. Gli appartenenti ai ruoli organici degli agenti, assistenti, sovrintendenti, ispettori e sostituti commissari della Polizia di Stato, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, possono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, a domanda, partecipare al concorso interno per titoli per l'inquadramento nel ruolo dei commissari, di seguito denominato "concorso", da espletare in tempi brevi e secondo le esigenze desumibili dalla pianta organica.


Art. 2.

(Indizione del concorso).

        1. Il concorso è indetto con provvedimento del Ministro dell'interno, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale del personale della Polizia di Stato.
        2. Il bando del concorso deve contenere l'indicazione del numero dei posti, il termine di presentazione delle domande e le modalità di partecipazione.
        3. Le modalità del concorso, l'individuazione delle categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria, le materie oggetto del corso di formazione professionale, la composizione della commissione esaminatrice sono stabiliti ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 e 7.

Art. 3.

(Modalità del concorso e limiti di età).

        1. Al concorso sono ammessi a partecipare tutti gli appartenenti ai ruoli di agente, di assistente, di sovrintendente, di ispettore e di sostituto commissario della Polizia di Stato con almeno tre anni di anzianità di servizio alla data del bando che indice il concorso stesso, senza limiti di età.


Art. 4.

(Individuazione delle categorie dei titoli da ammettere a
valutazione).

        1. La determinazione dei titoli e dei relativi criteri attributivi ai fini del concorso è ispirata dal principio della selezione per grado culturale, professionalità e merito.
        2. I titoli di studio ammessi, valutati nella misura massima di cui all'articolo 5, sono i seguenti:

                a) titolo di studio accademico, ovvero diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche;

                b) corso di specializzazione post laurea o master;

                c) dottorato di ricerca.

        3. I titoli professionali ammessi, valutati nella misura massima di cui all'articolo 5, sono i seguenti:

                a) abilitazioni all'esercizio professionale per professioni di qualifica e di livello almeno pari a quelli del posto messo a concorso;

                b) tirocini e corsi di formazione professionale, anche volontari, prestati continuativamente presso enti pubblici accreditati per l'esercizio di professioni di qualifica e di livello almeno pari a quelli del posto messo a concorso, purché attinenti al settore economico, giuridico e sociale;
                c) pubblicazioni scientifiche a stampa regolarmente registrate purché attinenti al settore economico, giuridico e sociale;

                d) idoneità conseguita in concorsi per esami o per titoli ed esami per il conseguimento di posti richiedenti un titolo di studio equipollente a quello del posto al quale si concorre.

        4. I titoli di merito per servizio ammessi, valutati nella misura massima di cui all'articolo 5, sono i seguenti:

                a) anzianità complessiva di servizio;

                b) qualifica e ruolo di appartenenza;

                c) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato, con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione frequentati e superati, nonché alle abilitazioni professionali;

                d) rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio precedente al bando di concorso con valutazione non inferiore a buono;

                e) speciali riconoscimenti di servizio quali lodi, encomi e promozioni, ed incarichi o attività particolari documentati, prestati per l'Amministrazione della Polizia di Stato o per l'autorità giudiziaria.


Art. 5.

(Punteggio massimo da attribuire
a ciascuna categoria)

        1. La valutazione dei punteggi relativa alle tre categorie di titoli di cui all'articolo 4, commi 2, 3 e 4, ha un'attribuzione massima pari al 60 per cento per il titolo di studio, al 20 per cento per il titolo professionale e al 20 per cento per i titoli di merito per servizio.
        2. Il punteggio spettante ai titoli di studio è attribuito con le seguenti modalità:

            a) punti 48 per il titolo di studio accademico;
            b) punti 12 per corso di specializzazione post laurea o master e per dottorato di ricerca.

        3. La valutazione e l'attribuzione relative al titolo di cui alla lettera a) del comma 2 sono le seguenti:

            a) 0,70 per ogni punto di voto di laurea superiore a 66/110;

            b) 0,90 per ogni punto di voto di laurea superiore a 100/110;

            c) 1,40 per la lode.

        4. Il punteggio spettante ai titoli professionali è attribuito con le seguenti modalità:

            a) abilitazioni all'esercizio professionale per professioni di qualifica e di livello almeno pari a quelli del posto messo a concorso o per tirocini e corsi di formazione professionale, anche volontari, prestati continuativamente presso enti pubblici accreditati per l'esercizio di professioni di qualifica e di livello almeno pari a quelli del posto messo a concorso, purché attinenti al settore economico, giuridico e sociale: punti 6;

            b) pubblicazioni scientifiche a stampa regolarmente registrate purché attinenti al settore economico, giuridico e sociale: punti 0,50 fino ad un massimo di punti 2;

            c) idoneità conseguita in concorsi per esami o per titoli ed esami per il conseguimento di posti richiedenti titolo di studio equipollente a quello del posto al quale si concorre: punti 1 fino ad un massimo di punti 2.

        5. Il punteggio spettante ai titoli di merito per servizio è attribuito con le seguenti modalità:

            a) anzianità complessiva di servizio: punti 1 per ogni anno di servizio fino a punti 15;

            b) ruolo di appartenenza: agenti e assistenti 0,35 punti fino a punti 1; sovrintendenti 0,65 punti per qualifica fino a punti 2; ispettori 1,25 punti per qualifica fino a punti 3; sostituti commissari punti 4;

            c) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato con particolare riferimento a corsi professionali e di specializzazione frequentati e superati, nonché alle abilitazioni professionali conseguite; 0,20 punti fino a punti 1;

            d) speciali riconoscimenti di servizio, quali lodi, encomi e promozioni, incarichi particolari prestati per l'Amministrazione della Polizia di Stato e incarichi o attività particolari documentati, prestati per la stessa Amministrazione o per l'autorità giudiziaria: 0,20 punti fino a punti 2.


Art. 6.

(Criteri finali di valutazione).

        1. A parità di punteggio finale nella valutazione dei titoli di cui all'articolo 4, è preferito, ai fini dell'accesso alla frequenza del corso di formazione professionale di cui al capo II, il candidato con maggior anzianità di servizio e, nel caso di ulteriore parità, il candidato anagraficamente più anziano.


Art. 7.

(Composizione della commissione esaminatrice).

        1. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuati il presidente, il vice presidente e i membri della commissione esaminatrice.


Art. 8.

(Idoneità psico-attitudinale).

        1. Gli accertamenti per l'idoneità psico-attitudinale dei candidati al concorso sono svolti con le modalità previste dalla normativa vigente in materia.
        2. Gli accertamenti di cui al comma 1 sono effettuati, prima di accedere al corso di formazione professionale di cui al capo II, sui candidati iscritti in graduatoria.
        3. I vincitori del concorso sono collocati in prova nel ruolo dei commissari.


Art. 9.

(Documentazione).

        1. L'Amministrazione della Polizia di Stato si riserva la facoltà di richiedere ai vincitori dichiarati idonei alla frequenza del corso di formazione professionale di cui al capo II, idonea documentazione attestante il possesso dei titoli presentati.


Capo II

CORSO DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE


Art. 10.

(Svolgimento del corso di formazione teorico-pratico per
la nomina a commissario della Polizia di Stato).

        1. I commissari in prova, dopo la nomina, sono assegnati ad un istituto di istruzione dell'Amministrazione della Polizia di Stato per la frequenza di un corso di formazione teorico-pratico di durata non inferiore a sei mesi.
        2. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità dei corsi di formazione di cui al comma 1.
        3. Nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti delle loro attribuzioni, i commissari in prova sono ufficiali di polizia giudiziaria e ufficiali di pubblica sicurezza.
        4. Per il trattamento economico dei commissari in prova frequentanti il corso di formazione, si applica l'articolo 59 della legge 1^ aprile 1981, n. 121.

Art. 11.

(Colloquio finale).

        1. Al termine del corso di formazione teorico-pratico, i commissari in prova sostengono un colloquio sulle materie e sulle metodologie operative oggetto del corso stesso.


Art. 12.

(Dimissione dal corso).

        1. Per la disciplina relativa alla dimissione dal corso di formazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni.


Art. 13.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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