XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3335
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Concorso interno per l'inquadramento nel ruolo dei
commissari della Polizia di Stato).
1. Gli appartenenti ai ruoli organici degli agenti,
assistenti, sovrintendenti, ispettori e sostituti commissari
della Polizia di Stato, in possesso del diploma di laurea in
giurisprudenza o in scienze politiche, possono, a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge, a
domanda, partecipare al concorso interno per titoli per
l'inquadramento nel ruolo dei commissari, di seguito
denominato "concorso", da espletare in tempi brevi e secondo
le esigenze desumibili dalla pianta organica.
Art. 2.
(Indizione del concorso).
1. Il concorso è indetto con provvedimento del Ministro
dell'interno, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale del
personale della Polizia di Stato.
2. Il bando del concorso deve contenere l'indicazione del
numero dei posti, il termine di presentazione delle domande e
le modalità di partecipazione.
3. Le modalità del concorso, l'individuazione delle
categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il punteggio
massimo da attribuire a ciascuna categoria, le materie oggetto
del corso di formazione professionale, la composizione della
commissione esaminatrice sono stabiliti ai sensi degli
articoli 3, 4, 5, 6 e 7.
Art. 3.
(Modalità del concorso e limiti di età).
1. Al concorso sono ammessi a partecipare tutti gli
appartenenti ai ruoli di agente, di assistente, di
sovrintendente, di ispettore e di sostituto commissario della
Polizia di Stato con almeno tre anni di anzianità di servizio
alla data del bando che indice il concorso stesso, senza
limiti di età.
Art. 4.
(Individuazione delle categorie dei titoli da ammettere a
valutazione).
1. La determinazione dei titoli e dei relativi criteri
attributivi ai fini del concorso è ispirata dal principio
della selezione per grado culturale, professionalità e
merito.
2. I titoli di studio ammessi, valutati nella misura
massima di cui all'articolo 5, sono i seguenti:
a) titolo di studio accademico, ovvero diploma di
laurea in giurisprudenza o in scienze politiche;
b) corso di specializzazione post laurea o
master;
c) dottorato di ricerca.
3. I titoli professionali ammessi, valutati nella misura
massima di cui all'articolo 5, sono i seguenti:
a) abilitazioni all'esercizio professionale per
professioni di qualifica e di livello almeno pari a quelli del
posto messo a concorso;
b) tirocini e corsi di formazione professionale,
anche volontari, prestati continuativamente presso enti
pubblici accreditati per l'esercizio di professioni di
qualifica e di livello almeno pari a quelli del posto messo a
concorso, purché attinenti al settore economico, giuridico e
sociale;
c) pubblicazioni scientifiche a stampa
regolarmente registrate purché attinenti al settore economico,
giuridico e sociale;
d) idoneità conseguita in concorsi per esami o per
titoli ed esami per il conseguimento di posti richiedenti un
titolo di studio equipollente a quello del posto al quale si
concorre.
4. I titoli di merito per servizio ammessi, valutati nella
misura massima di cui all'articolo 5, sono i seguenti:
a) anzianità complessiva di servizio;
b) qualifica e ruolo di appartenenza;
c) titoli attinenti alla formazione professionale
del candidato, con particolare riguardo ai corsi professionali
e di specializzazione frequentati e superati, nonché alle
abilitazioni professionali;
d) rapporti informativi e giudizi complessivi del
biennio precedente al bando di concorso con valutazione non
inferiore a buono;
e) speciali riconoscimenti di servizio quali lodi,
encomi e promozioni, ed incarichi o attività particolari
documentati, prestati per l'Amministrazione della Polizia di
Stato o per l'autorità giudiziaria.
Art. 5.
(Punteggio massimo da attribuire
a ciascuna categoria)
1. La valutazione dei punteggi relativa alle tre categorie
di titoli di cui all'articolo 4, commi 2, 3 e 4, ha
un'attribuzione massima pari al 60 per cento per il titolo di
studio, al 20 per cento per il titolo professionale e al 20
per cento per i titoli di merito per servizio.
2. Il punteggio spettante ai titoli di studio è attribuito
con le seguenti modalità:
a) punti 48 per il titolo di studio accademico;
b) punti 12 per corso di specializzazione post
laurea o master e per dottorato di ricerca.
3. La valutazione e l'attribuzione relative al titolo di
cui alla lettera a) del comma 2 sono le seguenti:
a) 0,70 per ogni punto di voto di laurea superiore
a 66/110;
b) 0,90 per ogni punto di voto di laurea superiore
a 100/110;
c) 1,40 per la lode.
4. Il punteggio spettante ai titoli professionali è
attribuito con le seguenti modalità:
a) abilitazioni all'esercizio professionale per
professioni di qualifica e di livello almeno pari a quelli del
posto messo a concorso o per tirocini e corsi di formazione
professionale, anche volontari, prestati continuativamente
presso enti pubblici accreditati per l'esercizio di
professioni di qualifica e di livello almeno pari a quelli del
posto messo a concorso, purché attinenti al settore economico,
giuridico e sociale: punti 6;
b) pubblicazioni scientifiche a stampa
regolarmente registrate purché attinenti al settore economico,
giuridico e sociale: punti 0,50 fino ad un massimo di punti
2;
c) idoneità conseguita in concorsi per esami o per
titoli ed esami per il conseguimento di posti richiedenti
titolo di studio equipollente a quello del posto al quale si
concorre: punti 1 fino ad un massimo di punti 2.
5. Il punteggio spettante ai titoli di merito per servizio
è attribuito con le seguenti modalità:
a) anzianità complessiva di servizio: punti 1 per
ogni anno di servizio fino a punti 15;
b) ruolo di appartenenza: agenti e assistenti 0,35
punti fino a punti 1; sovrintendenti 0,65 punti per qualifica
fino a punti 2; ispettori 1,25 punti per qualifica fino a
punti 3; sostituti commissari punti 4;
c) titoli attinenti alla formazione professionale
del candidato con particolare riferimento a corsi
professionali e di specializzazione frequentati e superati,
nonché alle abilitazioni professionali conseguite; 0,20 punti
fino a punti 1;
d) speciali riconoscimenti di servizio, quali
lodi, encomi e promozioni, incarichi particolari prestati per
l'Amministrazione della Polizia di Stato e incarichi o
attività particolari documentati, prestati per la stessa
Amministrazione o per l'autorità giudiziaria: 0,20 punti fino
a punti 2.
Art. 6.
(Criteri finali di valutazione).
1. A parità di punteggio finale nella valutazione dei
titoli di cui all'articolo 4, è preferito, ai fini
dell'accesso alla frequenza del corso di formazione
professionale di cui al capo II, il candidato con maggior
anzianità di servizio e, nel caso di ulteriore parità, il
candidato anagraficamente più anziano.
Art. 7.
(Composizione della commissione esaminatrice).
1. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuati
il presidente, il vice presidente e i membri della commissione
esaminatrice.
Art. 8.
(Idoneità psico-attitudinale).
1. Gli accertamenti per l'idoneità psico-attitudinale dei
candidati al concorso sono svolti con le modalità previste
dalla normativa vigente in materia.
2. Gli accertamenti di cui al comma 1 sono effettuati,
prima di accedere al corso di formazione professionale di cui
al capo II, sui candidati iscritti in graduatoria.
3. I vincitori del concorso sono collocati in prova nel
ruolo dei commissari.
Art. 9.
(Documentazione).
1. L'Amministrazione della Polizia di Stato si riserva la
facoltà di richiedere ai vincitori dichiarati idonei alla
frequenza del corso di formazione professionale di cui al capo
II, idonea documentazione attestante il possesso dei titoli
presentati.
Capo II
CORSO DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE
Art. 10.
(Svolgimento del corso di formazione teorico-pratico per
la nomina a commissario della Polizia di Stato).
1. I commissari in prova, dopo la nomina, sono assegnati
ad un istituto di istruzione dell'Amministrazione della
Polizia di Stato per la frequenza di un corso di formazione
teorico-pratico di durata non inferiore a sei mesi.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le
modalità dei corsi di formazione di cui al comma 1.
3. Nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti delle
loro attribuzioni, i commissari in prova sono ufficiali di
polizia giudiziaria e ufficiali di pubblica sicurezza.
4. Per il trattamento economico dei commissari in prova
frequentanti il corso di formazione, si applica l'articolo 59
della legge 1^ aprile 1981, n. 121.
Art. 11.
(Colloquio finale).
1. Al termine del corso di formazione teorico-pratico, i
commissari in prova sostengono un colloquio sulle materie e
sulle metodologie operative oggetto del corso stesso.
Art. 12.
(Dimissione dal corso).
1. Per la disciplina relativa alla dimissione dal corso di
formazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5
del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive
modificazioni.
Art. 13.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'interno.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.