XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3324
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e
successive modificazioni, sono apportare le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2-bis le parole: ", fatte salve
le norme in materia di divieto di attività venatorie previste
dal presente articolo" sono soppresse;
b) al comma 3:
1) alla lettera a) le parole: "la cattura,
l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie
animali;" sono soppresse;
2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) la modificazione del regime delle acque è
consentita, previo parere favorevole dell'Ente parco, in tutti
quei casi ove la particolare morfologia del territorio e
l'assetto idrogeologico richiedano interventi atti a
conservare e a preservare l'equilibrio ambientale dell'area
protetta;";
3) alla lettera f) sono aggiunte le seguenti
parole: "salvo quelli destinati all'esercizio dell'attività
venatoria";
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. L'Ente parco disciplina con proprio regolamento
le eventuali deroghe ai divieti previsti dal comma 3 in
materia di attività venatoria; le attività di regolamentazione
e disciplina dell'attività venatoria, nonché quelle di
programmazione della stessa sono deferite all'Ente parco,
sentite le province o le regioni interessate, in deroga a
quanto disposto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e
successive modificazioni".
2. Il comma 6 dell'articolo 22 della legge 6 dicembre
1991, n. 394, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
"6. All'interno dei parchi naturali regionali è
consentita l'attività venatoria alla sola popolazione
residente nei comuni dell'area naturale protetta, con
esclusione delle aree di riserva integrale di cui all'articolo
12, comma 2, lettera a). I vincoli disposti
dall'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e
successive modificazioni, in materia di specie cacciabili e
periodi di attività venatoria possono essere modificati
dall'Ente parco, il quale può ridurre il periodo di attività
venatoria e restringere l'ambito del prelievo faunistico in
misura non inferiore ai due terzi di quanto previsto dal
medesimo articolo 18. Nelle aree contigue di cui all'articolo
32 della presente legge, non sono previsti ulteriori vincoli
rispetto a quelli già disposti dalla citata legge n. 157 del
1992, e successive modificazioni".
3. L'articolo 32, comma 3, delle legge 6 dicembre 1991, n.
394, l'articolo 21, comma 1, lettera b), e l'articolo
30, comma 1, lettera d), della legge 11 febbraio 1992,
n. 157, e successive modificazioni, sono abrogati.
Art. 2.
1. All'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1992,
n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: "da lire
400.000 a lire 2.400.000" sono sostituite dalle seguenti: "da
103 euro a 620 euro";
b) alla lettera b), le parole: "da lire
200.000 a lire 1.200.000" sono sostituite dalle seguenti: "da
52 euro a 310 euro" e le parole: "da lire 400.000 a lire
2.400.000" sono sostituite dalle seguenti: "da 103 euro a 620
euro";
c) alla lettera c), le parole: "da lire
300.000 a lire 1.800.000" sono sostituite dalle seguenti: "da
103 euro a 620 euro", e le parole: "da lire 500.000 a lire
3.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "da 155 euro a 930
euro";
d) alla lettera d), le parole: "da lire
300.000 a lire 1.800.000" sono sostituite dalle seguenti: "da
80 euro a 460 euro", le parole: "da lire 500.000 a lire
3.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "da 155 euro a 930
euro", e le parole: "da lire 700.000 a lire 4.200.000" sono
sostituite dalle seguenti: "da 180 euro a 1.084 euro";
e) alla lettera e), le parole: "da lire
200.000 a lire 1.200.000" sono sostituite dalle seguenti: "da
52 euro a 310 euro", e le parole: "da lire 500.000 a lire
3.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "da 155 euro a 930
euro";
f) alla lettera f) le parole: "da lire
200.000 a lire 1.200.000" sono sostituite dalle seguenti: "da
52 euro a 310 euro", e le parole: "da lire 500.000 a lire
3.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "da 155 euro a 930
euro";
g) alla lettera g), le parole: "da lire
200.000 a lire 1.200.000" sono sostituite dalle seguenti: "da
52 euro a 310 euro", e le parole: "da lire 400.000 a lire
2.400.000" sono sostituite dalle seguenti: "da 103 euro a 620
euro";
h) alla lettera h), le parole: "da lire
300.000 a lire 1.800.000" sono sostituite dalle seguenti: "da
80 euro a 460 euro", e le parole: "da lire 500.000 a lire
3.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "da 155 euro a 930
euro";
i) alla lettera i), le parole: "da lire
150.000 a lire 900.000" sono sostituite dalle seguenti: "da 38
euro a 232 euro";
l) alla lettera l), le parole: "da lire
150.000 a lire 900.000" sono sostituite dalle seguenti: "da 38
euro a 232 euro";
m) alla lettera m), le parole: "da lire
50.000 a lire 300.000" sono sostituite dalle seguenti: "da 13
euro a 103 euro".
Art. 3.
1. All'articolo 9, comma 4, della legge 6 dicembre 1991,
n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) è sostituita dalla
seguente:
"a) sette, su designazione della Comunità del
parco;";
b) alla lettera b), la parola: "due" è
sostituita dalla seguente: "uno", e la parola: "scelti" è
sostituita dalla seguente: "scelto";
c) alla lettera c), la parola: "due",
ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "uno".