XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3321




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Sistema di protezione sociale e di cura).

        1. Sono considerati non autosufficienti tutti coloro che per età o condizione di malattia hanno sviluppato disabilità tali da rendere permanentemente impossibili le attività della vita quotidiana senza una continua assistenza esterna.
        2. In attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328, al fine di sviluppare un sistema di protezione e di assistenza globale per le persone non autosufficienti, anche allo scopo di prevenire e rimuovere le cause che possono concorrere alla loro emarginazione, è istituito un Fondo nazionale di solidarietà, di seguito denominato "Fondo".


Art. 2.

(Beneficiari).

        1. Alle prestazioni del Fondo hanno accesso, indipendentemente dalla loro partecipazione agli oneri contributivi e dal reddito familiare, tutte le persone non autosufficienti identificate con le modalità previste dal decreto legislativo di cui all'articolo 6.


Art. 3.

(Servizi e prestazioni).

        1. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di assistenza, prevenzione, cura e riabilitazione, per le patologie acute e croniche delle persone anziane e particolarmente per i soggetti non autosufficienti, il Fondo è destinato alle seguenti finalità:

            a) favorire l'accesso alla rete dei servizi, con particolare riguardo agli interventi di assistenza alla persona, all'assistenza domiciliare diurna e notturna, di cui agli articoli 14 e 15 della legge 8 novembre 2000, n. 328;

            b) erogare titoli per l'acquisto di prestazioni sociali e sanitarie, parzialmente o totalmente escluse dai livelli essenziali di assistenza, secondo specifiche indicazioni cliniche e specifiche modalità;

            c) erogare risorse integrative necessarie al pagamento della quota sociale a carico dell'utente nel caso di ricovero in una residenza sanitaria assistita o in centri diurni integrati;

            d) sviluppare iniziative di solidarietà, anche con l'intervento delle organizzazioni di volontariato legalmente riconosciute, alle famiglie nel cui nucleo sono presenti disabili, finalizzate ad agevolare il loro mantenimento nell'ambito familiare;

            e) attivare servizi che facilitino la permanenza dell'anziano e del disabile all'interno del nucleo familiare, quali, tra gli altri, l'assistenza domiciliare e il telesoccorso;

            f) sostenere il reddito delle famiglie al fine di permettere loro di risolvere autonomamente i bisogni delle persone non autosufficienti, così come definiti nei livelli essenziali delle prestazioni sociali, integrandone il reddito con l'equivalente delle prestazioni riconosciute necessarie alla singola persona non autosufficiente.


Art. 4.

(Iniziative per consentire la permanenza di persone non
autosufficienti nel proprio domicilio o presso il nucleo
familiare).

        1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali possono provvedere con risorse proprie alla eventuale concessione di benefìci aggiuntivi rispetto a quelli determinati dalla presente legge. In particolare, nell'ambito dell'erogazione delle prestazioni rientranti nel sistema di assistenza domiciliare, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali promuovono e incentivano iniziative volte a consentire alle persone prive di autonomia fisica o psichica, che non necessitano di ricovero in strutture di tipo ospedaliero e nei centri di riabilitazione di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, di continuare a vivere nel proprio domicilio o presso il nucleo familiare di appartenenza.


Art. 5.

(Centrale operativa territoriale).

        1. In ogni distretto sanitario le aziende sanitarie locali attivano una centrale operativa territoriale al fine di identificare, di valutare e di monitorare il bisogno globale delle persone di cui al comma 1 dell'articolo 1.
        2. La centrale opera in stretta connessione con i medici di medicina generale del territorio, con l'ospedale e con i servizi allo scopo attivati dagli enti locali.
        3. Nelle grandi città la centrale può attivare antenne di quartiere per gli anziani e per i disabili.


Art. 6.

(Funzionamento del Fondo).

        1. Entro il 30 giugno 2003, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un decreto legislativo che definisca, sulla base dei princìpi e dei criteri direttivi di cui alla presente legge:

            a) i criteri di determinazione e di accertamento della non autosufficienza;

            b) le modalità di gestione del Fondo e di erogazione degli interventi economici;

            c) nell'ambito della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, la tipologia delle prestazioni e dei servizi a carico del Fondo;

            d) le modalità e le procedure attraverso le quali, nell'ambito del distretto socio-sanitario di cui all'articolo 3-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, siano valutati il bisogno assistenziale e le prestazioni da erogare a favore della persona non autosufficiente;

            e) le modalità di controllo e di verifica della qualità delle prestazioni erogate e delle spese sostenute dalle famiglie;

            f) la identificazione delle fasce di reddito cui fare corrispondere i diversi scaglioni contributivi ed il livello minimo di reddito richiesto per l'obbligo contributivo, di cui all'articolo 7.


Art. 7.

(Istituzione dell'assicurazione obbligatoria).

        1. Con il decreto legislativo di cui all'articolo 6 sono definiti le modalità, i criteri ed i termini per l'istituzione di una assicurazione obbligatoria, le cui risorse sono destinate al finanziamento del Fondo gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, a decorrere dal 1^ gennaio 2003, nonché le misure fiscali atte a compensare il maggiore onere a carico dei lavoratori e delle imprese.
        2. L'assicurazione è obbligatoria per tutti i produttori di reddito, con contribuzioni graduate secondo le fasce di reddito identificate dal decreto legislativo di cui all'articolo 6. Dal pagamento dei contributi assicurativi sono escluse le persone il cui reddito familiare risulti inferiore al livello minimo previsto dal citato decreto legislativo.


Art. 8.

(Fase sperimentale).

        1. Fino all'effettiva istituzione dell'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 7, è avviata una fase sperimentale del Fondo della durata di un anno.
        2. Agli ulteriori oneri di 5 milioni di euro derivanti dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 9.

(Promozione della ricerca).

        1. Il programma nazionale di ricerca sanitaria di cui all'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, favorisce la ricerca e la sperimentazione degli interventi per il miglioramento delle prestazioni relative alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie e di altre condizioni patologiche che sono causa di "non-autosufficienza".



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