XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3321
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Sistema di protezione sociale e di cura).
1. Sono considerati non autosufficienti tutti coloro che
per età o condizione di malattia hanno sviluppato disabilità
tali da rendere permanentemente impossibili le attività della
vita quotidiana senza una continua assistenza esterna.
2. In attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328, al
fine di sviluppare un sistema di protezione e di assistenza
globale per le persone non autosufficienti, anche allo scopo
di prevenire e rimuovere le cause che possono concorrere alla
loro emarginazione, è istituito un Fondo nazionale di
solidarietà, di seguito denominato "Fondo".
Art. 2.
(Beneficiari).
1. Alle prestazioni del Fondo hanno accesso,
indipendentemente dalla loro partecipazione agli oneri
contributivi e dal reddito familiare, tutte le persone non
autosufficienti identificate con le modalità previste dal
decreto legislativo di cui all'articolo 6.
Art. 3.
(Servizi e prestazioni).
1. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario
nazionale in materia di assistenza, prevenzione, cura e
riabilitazione, per le patologie acute e croniche delle
persone anziane e particolarmente per i soggetti non
autosufficienti, il Fondo è destinato alle seguenti
finalità:
a) favorire l'accesso alla rete dei servizi, con
particolare riguardo agli interventi di assistenza alla
persona, all'assistenza domiciliare diurna e notturna, di cui
agli articoli 14 e 15 della legge 8 novembre 2000, n. 328;
b) erogare titoli per l'acquisto di prestazioni
sociali e sanitarie, parzialmente o totalmente escluse dai
livelli essenziali di assistenza, secondo specifiche
indicazioni cliniche e specifiche modalità;
c) erogare risorse integrative necessarie al
pagamento della quota sociale a carico dell'utente nel caso di
ricovero in una residenza sanitaria assistita o in centri
diurni integrati;
d) sviluppare iniziative di solidarietà, anche con
l'intervento delle organizzazioni di volontariato legalmente
riconosciute, alle famiglie nel cui nucleo sono presenti
disabili, finalizzate ad agevolare il loro mantenimento
nell'ambito familiare;
e) attivare servizi che facilitino la permanenza
dell'anziano e del disabile all'interno del nucleo familiare,
quali, tra gli altri, l'assistenza domiciliare e il
telesoccorso;
f) sostenere il reddito delle famiglie al fine di
permettere loro di risolvere autonomamente i bisogni delle
persone non autosufficienti, così come definiti nei livelli
essenziali delle prestazioni sociali, integrandone il reddito
con l'equivalente delle prestazioni riconosciute necessarie
alla singola persona non autosufficiente.
Art. 4.
(Iniziative per consentire la permanenza di persone non
autosufficienti nel proprio domicilio o presso il nucleo
familiare).
1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano
e gli enti locali possono provvedere con risorse proprie alla
eventuale concessione di benefìci aggiuntivi rispetto a quelli
determinati dalla presente legge. In particolare, nell'ambito
dell'erogazione delle prestazioni rientranti nel sistema di
assistenza domiciliare, le regioni, le province autonome di
Trento e di Bolzano e gli enti locali promuovono e incentivano
iniziative volte a consentire alle persone prive di autonomia
fisica o psichica, che non necessitano di ricovero in
strutture di tipo ospedaliero e nei centri di riabilitazione
di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
di continuare a vivere nel proprio domicilio o presso il
nucleo familiare di appartenenza.
Art. 5.
(Centrale operativa territoriale).
1. In ogni distretto sanitario le aziende sanitarie locali
attivano una centrale operativa territoriale al fine di
identificare, di valutare e di monitorare il bisogno globale
delle persone di cui al comma 1 dell'articolo 1.
2. La centrale opera in stretta connessione con i medici
di medicina generale del territorio, con l'ospedale e con i
servizi allo scopo attivati dagli enti locali.
3. Nelle grandi città la centrale può attivare antenne di
quartiere per gli anziani e per i disabili.
Art. 6.
(Funzionamento del Fondo).
1. Entro il 30 giugno 2003, il Governo è delegato ad
adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con i Ministri della salute e
dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, un decreto legislativo che definisca,
sulla base dei princìpi e dei criteri direttivi di cui alla
presente legge:
a) i criteri di determinazione e di accertamento
della non autosufficienza;
b) le modalità di gestione del Fondo e di
erogazione degli interventi economici;
c) nell'ambito della definizione dei livelli
essenziali delle prestazioni sociali di cui all'articolo 22,
comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, la tipologia
delle prestazioni e dei servizi a carico del Fondo;
d) le modalità e le procedure attraverso le quali,
nell'ambito del distretto socio-sanitario di cui all'articolo
3-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, introdotto dall'articolo 3, comma 3, del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229, siano valutati il bisogno
assistenziale e le prestazioni da erogare a favore della
persona non autosufficiente;
e) le modalità di controllo e di verifica della
qualità delle prestazioni erogate e delle spese sostenute
dalle famiglie;
f) la identificazione delle fasce di reddito cui
fare corrispondere i diversi scaglioni contributivi ed il
livello minimo di reddito richiesto per l'obbligo
contributivo, di cui all'articolo 7.
Art. 7.
(Istituzione dell'assicurazione obbligatoria).
1. Con il decreto legislativo di cui all'articolo 6 sono
definiti le modalità, i criteri ed i termini per l'istituzione
di una assicurazione obbligatoria, le cui risorse sono
destinate al finanziamento del Fondo gestito dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale, a decorrere dal 1^ gennaio
2003, nonché le misure fiscali atte a compensare il maggiore
onere a carico dei lavoratori e delle imprese.
2. L'assicurazione è obbligatoria per tutti i produttori
di reddito, con contribuzioni graduate secondo le fasce di
reddito identificate dal decreto legislativo di cui
all'articolo 6. Dal pagamento dei contributi assicurativi sono
escluse le persone il cui reddito familiare risulti inferiore
al livello minimo previsto dal citato decreto legislativo.
Art. 8.
(Fase sperimentale).
1. Fino all'effettiva istituzione dell'assicurazione
obbligatoria di cui all'articolo 7, è avviata una fase
sperimentale del Fondo della durata di un anno.
2. Agli ulteriori oneri di 5 milioni di euro derivanti
dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 9.
(Promozione della ricerca).
1. Il programma nazionale di ricerca sanitaria di cui
all'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, favorisce la ricerca
e la sperimentazione degli interventi per il miglioramento
delle prestazioni relative alla prevenzione, diagnosi, cura e
riabilitazione delle malattie e di altre condizioni
patologiche che sono causa di "non-autosufficienza".