XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3303
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge
31 luglio 1997, n. 249, il numero 11) è sostituito dai
seguenti:
"11) effettua direttamente le rilevazioni degli
indici di ascolto e di diffusione delle trasmissioni
radiotelevisive e provvede a pubblicarne i risultati
quotidianamente nel proprio sito INTERNET e mensilmente in un
apposito bollettino; promuove la rilevazione anche da parte di
altri soggetti, pubblici e privati; vigila sulla correttezza
delle indagini sugli indici di ascolto e di diffusione dei
diversi mezzi di comunicazione rilevati da altri soggetti,
effettuando verifiche sulla congruità delle metodologie
utilizzate e riscontri sulla veridicità dei dati pubblicati,
nonché sui monitoraggi delle trasmissioni televisive e
sull'operato delle imprese che svolgono le indagini; la
manipolazione dei dati tramite metodologie consapevolmente
errate ovvero tramite la consapevole utilizzazione di dati
falsi è punita ai sensi dell'articolo 476, primo comma, del
codice penale;
11-bis) riferisce al Parlamento, entro il 30
giugno di ogni anno, sull'attività di rilevazione, promozione
e vigilanza;".