XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3303




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 31 luglio 1997, n. 249, il numero 11) è sostituito dai seguenti:

        "11) effettua direttamente le rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione delle trasmissioni radiotelevisive e provvede a pubblicarne i risultati quotidianamente nel proprio sito INTERNET e mensilmente in un apposito bollettino; promuove la rilevazione anche da parte di altri soggetti, pubblici e privati; vigila sulla correttezza delle indagini sugli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione rilevati da altri soggetti, effettuando verifiche sulla congruità delle metodologie utilizzate e riscontri sulla veridicità dei dati pubblicati, nonché sui monitoraggi delle trasmissioni televisive e sull'operato delle imprese che svolgono le indagini; la manipolazione dei dati tramite metodologie consapevolmente errate ovvero tramite la consapevole utilizzazione di dati falsi è punita ai sensi dell'articolo 476, primo comma, del codice penale;

                11-bis) riferisce al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, sull'attività di rilevazione, promozione e vigilanza;".



Frontespizio Relazione