XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3292
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' istituito il Museo della Moda e del Costume, di
seguito denominato "Museo", con sede in Firenze, al quale sono
trasferiti il personale e il patrimonio della Galleria del
Costume di Palazzo Pitti.
Art. 2.
1. Al Museo sono attribuiti i seguenti compiti:
a) raccogliere, conservare, catalogare, restaurare
ed esporre materiale ed opere che si riferiscono alla storia
della moda e del costume;
b) effettuare acquisti, scambi e prestiti con
altri musei del mondo per l'incremento delle collezioni di
moda e di costume esistenti;
c) promuovere iniziative ed attività culturali
idonee a favorire la conoscenza, in Italia e all'estero, del
patrimonio conservato dal Museo stesso;
d) patrocinare eventi culturali volti a
valorizzare le creazioni di moda di giovani stilisti.
Art. 3.
1. Il Museo è organizzato ai sensi di quanto previsto
dalla legislazione vigente in materia, ed è collocato
all'interno del Polo museale fiorentino.
Art. 4.
1. Il Museo può dotarsi di sedi collocate in altre città
italiane, purché in un quadro di programmazione stabilito
dalla Direzione del Museo stesso e assicurando la
collaborazione con le rispettive regioni.
Art. 5.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in 6.000.000 di euro per l'anno 2003 e in
3.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede
quanto a 3.000.000 di euro per l'anno 2003 mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni per il medesimo anno
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero per i beni e le attività culturali; e quanto a
3.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero per i beni e le attività culturali. A decorrere
dall'anno 2005 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.