XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3283
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al comma 1 dell'articolo 49 del decreto legislativo 15
novembre 1993, n. 507, č aggiunta, in fine, la seguente
lettera:
"g-bis) le occupazioni effettuate per
manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, sportive,
ecologiste, assistenziali, culturali, turistiche, religiose,
promozionali del tempo libero, comprese le raccolte di fondi,
svolte da associazioni ed enti di volontariato senza fine di
lucro, di durata non superiore alle ventiquattro ore.
L'esenzione non si applica se nelle aree occupate sono svolte
attivitā di tipo commerciale".
Art. 2.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello dello sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.