XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3283




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Al comma 1 dell'articolo 49 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, č aggiunta, in fine, la seguente lettera:

            "g-bis) le occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, sportive, ecologiste, assistenziali, culturali, turistiche, religiose, promozionali del tempo libero, comprese le raccolte di fondi, svolte da associazioni ed enti di volontariato senza fine di lucro, di durata non superiore alle ventiquattro ore. L'esenzione non si applica se nelle aree occupate sono svolte attivitā di tipo commerciale".


Art. 2.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello dello sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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