XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3278
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Completamento di opere).
1. Al fine di attuare i programmi di sistemazione e
consolidamento delle aree e delle opere infrastrutturali
necessarie per completare il trasferimento degli abitati dei
paesi di Gairo e Osini, in provincia di Nuoro, distrutti
dall'alluvione del 1951, già avviato in attuazione della legge
10 gennaio 1952, n. 9, e successive modificazioni, nonché per
il recupero degli antichi abitati, è autorizzata, per il
triennio 2003-2005, la spesa complessiva di 30 milioni di euro
da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello
stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, in ragione di 10 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2003, 2004 e 2005.
Art. 2.
(Definizione degli interventi).
1. Lo stanziamento di cui all'articolo 1 è finalizzato,
altresì, all'attuazione dei programmi di sistemazione e
consolidamento delle aree e delle opere infrastrutturali
necessarie al completamento del comune di Cardedu, in
provincia di Nuoro.
2. La sistemazione e il consolidamento delle aree e delle
opere infrastrutturali riguardano:
a) il consolidamento idrogeologico;
b) la rete idrica;
c) la rete fognaria;
d) la rete elettrica;
e) la depurazione delle acque;
f) la rete viaria interna agli abitati e di
collegamento con i comuni limitrofi.
3. Una quota, pari al 50 per cento della spesa complessiva
di 30 milioni di euro per il triennio 2003-2005, di cui
all'articolo 1, è destinata ai comuni di Gairo ed Osini per il
recupero degli antichi abitati ai sensi del comma 4 del
presente articolo.
4. Per recupero degli antichi abitati si intendono le
seguenti operazioni:
a) acquisto degli immobili;
b) restauro edilizio di abitazioni, di piazze e di
chiese;
c) consolidamento delle tipologie edilizie
tradizionali legate all'architettura rurale sarda.
5. Gli alloggi dello Stato, costruiti negli anni dal 1928
al 1932 nella frazione di Gairo denominata "Taquisara" ed
assegnati ai sinistrati le cui abitazioni furono demolite a
seguito dell'alluvione del 1928, sono ceduti gratuitamente ai
sensi dell'articolo 71 della legge 9 luglio 1908, n. 445, agli
eredi e ai soggetti che ne hanno acquisito il possesso. Le
domande per la voltura devono essere presentate alla direzione
compartimentale del territorio per la Sardegna, sezione
staccata di Nuoro, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
Art. 3.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003,
2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale", dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.