XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3278




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Completamento di opere).

        1. Al fine di attuare i programmi di sistemazione e consolidamento delle aree e delle opere infrastrutturali necessarie per completare il trasferimento degli abitati dei paesi di Gairo e Osini, in provincia di Nuoro, distrutti dall'alluvione del 1951, già avviato in attuazione della legge 10 gennaio 1952, n. 9, e successive modificazioni, nonché per il recupero degli antichi abitati, è autorizzata, per il triennio 2003-2005, la spesa complessiva di 30 milioni di euro da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in ragione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.


Art. 2.

(Definizione degli interventi).

        1. Lo stanziamento di cui all'articolo 1 è finalizzato, altresì, all'attuazione dei programmi di sistemazione e consolidamento delle aree e delle opere infrastrutturali necessarie al completamento del comune di Cardedu, in provincia di Nuoro.
        2. La sistemazione e il consolidamento delle aree e delle opere infrastrutturali riguardano:

            a) il consolidamento idrogeologico;

            b) la rete idrica;

            c) la rete fognaria;

            d) la rete elettrica;

            e) la depurazione delle acque;

            f) la rete viaria interna agli abitati e di collegamento con i comuni limitrofi.

        3. Una quota, pari al 50 per cento della spesa complessiva di 30 milioni di euro per il triennio 2003-2005, di cui all'articolo 1, è destinata ai comuni di Gairo ed Osini per il recupero degli antichi abitati ai sensi del comma 4 del presente articolo.
        4. Per recupero degli antichi abitati si intendono le seguenti operazioni:

            a) acquisto degli immobili;

            b) restauro edilizio di abitazioni, di piazze e di chiese;

            c) consolidamento delle tipologie edilizie tradizionali legate all'architettura rurale sarda.

        5. Gli alloggi dello Stato, costruiti negli anni dal 1928 al 1932 nella frazione di Gairo denominata "Taquisara" ed assegnati ai sinistrati le cui abitazioni furono demolite a seguito dell'alluvione del 1928, sono ceduti gratuitamente ai sensi dell'articolo 71 della legge 9 luglio 1908, n. 445, agli eredi e ai soggetti che ne hanno acquisito il possesso. Le domande per la voltura devono essere presentate alla direzione compartimentale del territorio per la Sardegna, sezione staccata di Nuoro, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 3.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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