XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3266
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' istituito l'Albo delle associazioni e organizzazioni
delle donne, di seguito denominato "Albo", aventi sede in
Italia, le quali possono essere riconosciute come persone
giuridiche agli effetti civili con decreto del Presidente
della Repubblica, previo parere del Consiglio di Stato.
Art. 2.
1. Possono chiedere l'iscrizione all'Albo le associazioni
e le organizzazioni delle donne che sono presenti in almeno
cinque regioni, che svolgono attività di promozione e di
perseguimento dell'attuazione del principio delle pari
opportunità nel campo sociale, civile, politico ed economico;
di formazione ed emancipazione; di assistenza, istruzione e
cultura; di solidarietà sociale e civile; di lotta per la pace
e contro qualsiasi violenza individuale e collettiva; di
salvaguardia della dignità e dei diritti della persona senza
limitazioni di età, sesso, razza, fede politica e
religiosa.
2. Le associazioni e le organizzazioni delle donne di cui
al comma 1 non possono avere fini di lucro.
3. All'atto della richiesta di iscrizione all'Albo, le
associazioni e le organizzazioni delle donne devono accludere
alla domanda:
a) il proprio statuto, che deve recare, in
particolare, l'indicazione dell'insediamento territoriale e
delle finalità organizzative;
b) il rapporto sulle attività svolte negli ultimi
ventiquattro mesi;
c) il bilancio economico del medesimo periodo
previsto alla lettera b).
Art. 3.
1. E' istituito il comitato di gestione dell'Albo,
composto da un minimo di cinque e da un massimo di sette
componenti, nominati dai rappresentanti legali delle
associazioni e delle organizzazioni delle donne iscritte al
medesimo Albo.
2. Del comitato di gestione fa parte, in aggiunta ai
componenti di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e
delle finanze o un suo delegato.
3. Il comitato di gestione è preposto ai seguenti
compiti:
a) valuta le domande di iscrizione all'Albo ai
fini della loro accettazione;
b) dispone, motivandola e comunicandola ai diretti
interessati e a tutte le associazioni e le organizzazioni
iscritte all'Albo, la cancellazione dall'Albo stesso;
c) valuta le richieste di finanziamento delle
associazioni e delle organizzazioni avanzate ai sensi della
legge 20 maggio 1985, n. 222, come da ultimo modificata
dall'articolo 4 della presente legge;
d) definisce, in base a un apposito regolamento il
cui schema è presentato entro due mesi dall'insediamento del
medesimo comitato, secondo le modalità previste dall'articolo
7, all'assemblea dei rappresentanti delle associazioni e delle
organizzazioni convocata per l'approvazione del regolamento
stesso, la ripartizione e la distribuzione dei finanziamenti
di cui alla lettera c).
4. Il comitato di gestione resta in carica per un minimo
di due e per un massimo di tre anni e non è rinnovabile.
Art. 4.
1. All'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio
1985, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "all'otto per mille" sono sostituite
dalle seguenti: "al dieci per mille";
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"nonché, in parte, alle associazioni e alle organizzazioni
delle donne iscritte al relativo Albo".
2. All'articolo 50, quarto comma, della legge 20 maggio
1985, n. 222, dopo le parole: "Conferenza episcopale italiana"
sono inserite le seguenti: "e all'Albo delle associazioni e
organizzazioni delle donne".
Art. 5.
1. Le associazioni e le organizzazioni delle donne
iscritte all'Albo che intendono chiedere di partecipare alla
distribuzione dei fondi di cui alla legge 20 maggio 1985, n.
222, come da ultimo modificata dall'articolo 4 della presente
legge, devono farne richiesta, entro il mese di gennaio di
ogni anno, al comitato di gestione dell'Albo.
2. Alla domanda di cui al comma 1 devono essere
allegati:
a) l'indicazione delle attività e il piano di
intervento per i quali si chiedono i finanziamenti;
b) l'indicazione dei tempi di attuazione;
c) il piano economico.
3. Il comitato di gestione dell'Albo valuta entro il 15
marzo di ogni anno, anche in base agli effettivi finanziamenti
ottenuti e a disposizione, le richieste pervenute ai sensi del
comma 1 e definisce il piano di distribuzione del
finanziamento stesso.
4. Le deliberazioni di cui al comma 3 sono comunicate
entro sette giorni, e prima della effettiva assegnazione dei
fondi, a tutte le associazioni e le organizzazioni iscritte
all'Albo.
5. Nei sette giorni successivi al termine di cui al comma
4 può essere presentato ricorso motivato al comitato di
gestione dell'Albo da parte di coloro che, pur avendone fatto
richiesta, non sono stati fatti oggetto di finanziamento.
6. Il comitato di gestione nei sette giorni successivi al
termine di cui al comma 5 decide sugli eventuali ricorsi di
cui al medesimo comma e ne fornisce motivata deliberazione.
Art. 6.
1. Entro quindici mesi dall'ottenimento del finanziamento,
l'associazione o l'organizzazione destinataria dello stesso
invia al comitato di gestione dell'Albo la comunicazione della
avvenuta spesa corredata dal piano di attività svolta e dalla
relativa rendicontazione.
2. In assenza della comunicazione di cui al comma 1 o in
presenza di mancato impiego del finanziamento ottenuto, ad
esclusione dei casi in cui vi siano motivi di eccezionali e
comprovate necessità e accadimenti, l'associazione o
l'organizzazione interessata deve restituire, entro dieci
giorni dalla scadenza prevista dal citato comma 1, il
finanziamento ottenuto, pena l'applicazione delle sanzioni
previste dalla legislazione vigente in materia.
Art. 7.
1. In sede di prima attuazione della presente legge e al
fine di consentire la formazione dell'Albo, le associazioni e
le organizzazioni delle donne, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della medesima legge, inoltrano domanda di
iscrizione all'Albo ai sensi dell'articolo 2, al Ministro
dell'economia e delle finanze.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze nei tre mesi
successivi alla ricezione delle domande di cui al comma 1
procede alla loro valutazione e definisce la formazione
dell'Albo.
3. Entro il mese successivo alla data di formazione
dell'Albo ai sensi del comma 2 il Ministro dell'economia e
delle finanze convoca le associazioni e le organizzazioni
componenti l'Albo per la nomina del comitato di gestione.