XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3261




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Ai fini della razionalizzazione del costo del servizio, del miglioramento e dell'efficienza della gestione nonché della semplificazione del rapporto tra amministrazione, cittadini e imprese, riguardo sia alla gestione delle entrate che ai procedimenti di spesa, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la espressione del parere da parte della Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria di cui all'articolo 2 della legge 27 marzo 1976, n. 60, una relazione recante gli indirizzi strategici per la riorganizzazione delle attività informatiche pubbliche.
        2. Allo scopo di favorire la riorganizzazione di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze costituisce una società denominata "Servizi informativi pubblici spa", le cui azioni devono essere interamente possedute dal Ministero dell'economia e delle finanze. Nella società di cui al primo periodo confluiscono le attività e le strutture della Società generale d'informatica spa (SOGEI spa), della Concessionaria servizi informativi pubblici spa (CONSIP spa) e della Società degli studi di settore (SOSE spa). La organizzazione della società deve rispondere ai princìpi e ai criteri stabiliti al comma 3.
        3. La società di cui al comma 2 deve essere articolata in tre divisioni alle quali sono attribuiti i seguenti compiti:

                a) divisione I: studio e analisi fiscali nonché valutazione dei procedimenti di spesa, nella quale confluiscono tutte le attività e le strutture della SOSE spa nonché le attività e le strutture delle aree della CONSIP spa e della SOGEI spa dedicate alle attività di studio, di analisi fiscali e della spesa pubblica;
                b) divisione II: progettazione tecnica e realizzazione delle soluzioni per la gestione degli adempimenti fiscali e dei procedimenti di spesa del bilancio statale, nella quale confluiscono le attività e le strutture delle aree della CONSIP spa e della SOGEI spa che svolgono tali attività;

                c) divisione III: conduzione tecnica e operativa dei sistemi sia per la gestione delle entrate che delle spese, nella quale confluiscono le attività e le strutture delle aree della SOGEI spa e della CONSIP spa che svolgono tali attività.

        4. L'approvazione dello statuto è effettuato dalla prima assemblea, che il Ministro dell'economia e delle finanze convoca entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        5. Il consiglio di amministrazione della società di cui al comma 2 è composto da sette membri nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie.
        6. Il presidente della società di cui al comma 2 è nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 2 della legge 27 marzo 1976, n. 60.
        7. I membri del consiglio di amministrazione di cui al comma 5 sono scelti tra esperti dell'area delle tecnologie informatiche con comprovata esperienza in grandi sistemi e tra esperti nell'area della contabilità pubblica sia fiscale che di gestione del bilancio statale.
        8. Tutti gli atti relativi alle operazioni necessarie per l'attuazione della presente legge sono esclusi da ogni tributo o diritto.



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