XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3261
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Ai fini della razionalizzazione del costo del servizio,
del miglioramento e dell'efficienza della gestione nonché
della semplificazione del rapporto tra amministrazione,
cittadini e imprese, riguardo sia alla gestione delle entrate
che ai procedimenti di spesa, il Ministro dell'economia e
delle finanze presenta al Parlamento, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, per la
espressione del parere da parte della Commissione parlamentare
di vigilanza sull'anagrafe tributaria di cui all'articolo 2
della legge 27 marzo 1976, n. 60, una relazione recante gli
indirizzi strategici per la riorganizzazione delle attività
informatiche pubbliche.
2. Allo scopo di favorire la riorganizzazione di cui al
comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze costituisce
una società denominata "Servizi informativi pubblici spa", le
cui azioni devono essere interamente possedute dal Ministero
dell'economia e delle finanze. Nella società di cui al primo
periodo confluiscono le attività e le strutture della Società
generale d'informatica spa (SOGEI spa), della Concessionaria
servizi informativi pubblici spa (CONSIP spa) e della Società
degli studi di settore (SOSE spa). La organizzazione della
società deve rispondere ai princìpi e ai criteri stabiliti al
comma 3.
3. La società di cui al comma 2 deve essere articolata in
tre divisioni alle quali sono attribuiti i seguenti
compiti:
a) divisione I: studio e analisi fiscali nonché
valutazione dei procedimenti di spesa, nella quale
confluiscono tutte le attività e le strutture della SOSE spa
nonché le attività e le strutture delle aree della CONSIP spa
e della SOGEI spa dedicate alle attività di studio, di analisi
fiscali e della spesa pubblica;
b) divisione II: progettazione tecnica e
realizzazione delle soluzioni per la gestione degli
adempimenti fiscali e dei procedimenti di spesa del bilancio
statale, nella quale confluiscono le attività e le strutture
delle aree della CONSIP spa e della SOGEI spa che svolgono
tali attività;
c) divisione III: conduzione tecnica e operativa
dei sistemi sia per la gestione delle entrate che delle spese,
nella quale confluiscono le attività e le strutture delle aree
della SOGEI spa e della CONSIP spa che svolgono tali
attività.
4. L'approvazione dello statuto è effettuato dalla prima
assemblea, che il Ministro dell'economia e delle finanze
convoca entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
5. Il consiglio di amministrazione della società di cui al
comma 2 è composto da sette membri nominati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il
Ministro per l'innovazione e le tecnologie.
6. Il presidente della società di cui al comma 2 è
nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le
tecnologie, sentito il parere della Commissione parlamentare
di cui all'articolo 2 della legge 27 marzo 1976, n. 60.
7. I membri del consiglio di amministrazione di cui al
comma 5 sono scelti tra esperti dell'area delle tecnologie
informatiche con comprovata esperienza in grandi sistemi e tra
esperti nell'area della contabilità pubblica sia fiscale che
di gestione del bilancio statale.
8. Tutti gli atti relativi alle operazioni necessarie per
l'attuazione della presente legge sono esclusi da ogni tributo
o diritto.