XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3260




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Osservatorio permanente
sui beni culturali e ambientali).

        1. E' istituito l'Ossevatorio permanente sui beni culturali e ambientali, di seguito deonominato "Osservatorio", con compiti di indirizzo e di controllo sulla concreta attuazione di linee guida e tutoraggio per l'implementazione della cultura e delle tecnologie per la conservazione dei beni culturali e ambientali.
        2. L'Osservatorio è istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali ed è presieduto dal Ministro.
        3. L'Osservatorio predispone ogni due anni il piano nazionale di azione di interventi per la tutela e la conservazione dei beni culturali e ambientali, con l'obbiettivo di conferire priorità ai programmi riferiti alle zone territoriali maggiormente depresse.
        4. L'Osservatorio predispone ogni due anni la relazione sulla condizione in Italia dei beni culturali e ambientali.


Art. 2.

(Centro nazionale di studio, documentazione e analisi per i
beni culturali e ambientali).

        1. L'Osservatorio si avvale di un Centro nazionale di studio, documentazione e analisi per i beni culturali e ambientali di seguito denominato "Centro". Per lo svolgimento delle funzioni del Centro, il Ministero per i beni e le attività culturali può stipulare convenzioni, anche di durata pluriennale, con enti di ricerca pubblici o privati, che abbiano particolare qualifica nel campo dei beni culturali e ambientali.
        2. Il Centro ha i seguenti compiti:

            a) raccolta e catalogazione della normativa comunitaria, statale, regionale, nonché di progetti di legge, dati statistici e pubblicazioni scientifiche;

            b) promozione e sensibilizzazione presso le istituzioni locali per la elaborazione di progetti finalizzati alla tutela e alla valorizzazione dei beni che compongono il patrimonio storico e artistico;

            c) individuazione e attivazione di circuiti e reti in grado di potenziare la promozione culturale;

            d) promozione dello sviluppo dell'imprenditorialità e delle organizzazioni legate alla valorizzazione e alla diffusione della conoscenza del patrimonio culturale;

            e) effettuazione di studi e ricerche sulle tematiche inerenti il recupero dei beni culturali e ambientali;

            f) selezione e monitoraggio dell'evoluzione dei materiali e delle tecnologie utilizzati per la conservazione dei beni culturali e ambientali;

            g) sviluppo della formazione di alta specializzazione legata alla valorizzazione del patrimonio e creazione di nuove professionalità;

            h) creazione e sviluppo di reti tra operatori e organizzazioni nel settore dei beni culturali e ambientali;

            i) elaborazione di studi di fattibilità per la creazione di circuiti culturali per la valorizzazione del patrimonio archeologico, architettonico, storico-artistico;

            l) promozione della qualità dei servizi culturali di supporto alla fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale;

            m) promozione dell'informazione delle conoscenze ai fini della massima divulgazione dei temi legati ai beni culturali e ambientali tramite congressi e saloni di esposizione;

            n) promozione di collegamenti tra mondo della ricerca, mondo della imprenditoria e sviluppo della cooperazione culturale tra istituzioni nazionali ed internazionali;

            o) promozione e coordinamento di attività culturali e per l'organizzazione in rete di iniziative culturali e scientifiche;

            p) pubblicazione di rapporti periodici sullo stato delle ricerche nel campo della conservazione;

            q) armonizzazione e unificazione delle procedure e dei criteri tecnici relativi ai progetti di monitoraggio, censimento e catalogazione dei beni culturali e ambientali;

            r) strutturazione di linee guida e tutoraggio per l'implementazione della cultura e delle tecnologie per la conservazione dei beni culturali e ambientali nei Paesi in via di sviluppo.

        3. Nello svolgimento dei compiti previsti dalla presente legge il Centro può intrattenere rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi europei e internazionali.


Art. 3.

(Organizzazione).

        1. All'organizzazione dell'Osservatorio e del Centro si provvede con apposito regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
        2. Dell'Osservatorio fanno parte anche rappresentanti di associazioni, di organismi di volontariato, di cooperative sociali, anche organizzati in coordinamenti nazionali, impegnati nella promozione e nella tutela dei beni culturali e ambientali.
        3. Al fine di coordinare l'azione in materia di beni culturali e ambientali con lo Stato, le regioni, in raccordo con le amministrazioni provinciali, e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, idonee misure di coordinamento degli interventi locali di raccolta e di elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dei beni culturali e ambientali in ambito regionale. In particolare devono essere acquisiti tutti i dati relativi a:

            a) la condizione dei beni nei territori di competenza;

            b) le risorse finanziarie disponibili e la loro destinazione per aree di intervento nel settore;

            c) la mappa dei servizi territoriali e le risorse attivate dai privati.

        4. Le regioni trasmettono, entro il 30 aprile di ciascun anno, i dati raccolti e le proposte formulate al Centro.


Art. 4.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere per il funzionamento dell'Osservatorio e del Centro, valutato in 5.165.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
        2. Al fine di sostenere l'avvio delle attività previste dall'articolo 3, comma 3, è corrisposta, nell'ambito dello stanziamento previsto al comma 1, una somma annua non superiore a 154.900 euro per ciascuna regione quale contributo per le spese documentate sostenute.



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