XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3260
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Osservatorio permanente
sui beni culturali e ambientali).
1. E' istituito l'Ossevatorio permanente sui beni
culturali e ambientali, di seguito deonominato "Osservatorio",
con compiti di indirizzo e di controllo sulla concreta
attuazione di linee guida e tutoraggio per l'implementazione
della cultura e delle tecnologie per la conservazione dei beni
culturali e ambientali.
2. L'Osservatorio è istituito presso il Ministero per i
beni e le attività culturali ed è presieduto dal Ministro.
3. L'Osservatorio predispone ogni due anni il piano
nazionale di azione di interventi per la tutela e la
conservazione dei beni culturali e ambientali, con
l'obbiettivo di conferire priorità ai programmi riferiti alle
zone territoriali maggiormente depresse.
4. L'Osservatorio predispone ogni due anni la relazione
sulla condizione in Italia dei beni culturali e ambientali.
Art. 2.
(Centro nazionale di studio, documentazione e analisi per i
beni culturali e ambientali).
1. L'Osservatorio si avvale di un Centro nazionale di
studio, documentazione e analisi per i beni culturali e
ambientali di seguito denominato "Centro". Per lo svolgimento
delle funzioni del Centro, il Ministero per i beni e le
attività culturali può stipulare convenzioni, anche di durata
pluriennale, con enti di ricerca pubblici o privati, che
abbiano particolare qualifica nel campo dei beni culturali e
ambientali.
2. Il Centro ha i seguenti compiti:
a) raccolta e catalogazione della normativa
comunitaria, statale, regionale, nonché di progetti di legge,
dati statistici e pubblicazioni scientifiche;
b) promozione e sensibilizzazione presso le
istituzioni locali per la elaborazione di progetti finalizzati
alla tutela e alla valorizzazione dei beni che compongono il
patrimonio storico e artistico;
c) individuazione e attivazione di circuiti e reti
in grado di potenziare la promozione culturale;
d) promozione dello sviluppo
dell'imprenditorialità e delle organizzazioni legate alla
valorizzazione e alla diffusione della conoscenza del
patrimonio culturale;
e) effettuazione di studi e ricerche sulle
tematiche inerenti il recupero dei beni culturali e
ambientali;
f) selezione e monitoraggio dell'evoluzione dei
materiali e delle tecnologie utilizzati per la conservazione
dei beni culturali e ambientali;
g) sviluppo della formazione di alta
specializzazione legata alla valorizzazione del patrimonio e
creazione di nuove professionalità;
h) creazione e sviluppo di reti tra operatori e
organizzazioni nel settore dei beni culturali e ambientali;
i) elaborazione di studi di fattibilità per la
creazione di circuiti culturali per la valorizzazione del
patrimonio archeologico, architettonico, storico-artistico;
l) promozione della qualità dei servizi culturali
di supporto alla fruizione e valorizzazione del patrimonio
culturale;
m) promozione dell'informazione delle conoscenze
ai fini della massima divulgazione dei temi legati ai beni
culturali e ambientali tramite congressi e saloni di
esposizione;
n) promozione di collegamenti tra mondo della
ricerca, mondo della imprenditoria e sviluppo della
cooperazione culturale tra istituzioni nazionali ed
internazionali;
o) promozione e coordinamento di attività
culturali e per l'organizzazione in rete di iniziative
culturali e scientifiche;
p) pubblicazione di rapporti periodici sullo stato
delle ricerche nel campo della conservazione;
q) armonizzazione e unificazione delle procedure e
dei criteri tecnici relativi ai progetti di monitoraggio,
censimento e catalogazione dei beni culturali e ambientali;
r) strutturazione di linee guida e tutoraggio per
l'implementazione della cultura e delle tecnologie per la
conservazione dei beni culturali e ambientali nei Paesi in via
di sviluppo.
3. Nello svolgimento dei compiti previsti dalla presente
legge il Centro può intrattenere rapporti di scambio, di
studio e di ricerca con organismi europei e internazionali.
Art. 3.
(Organizzazione).
1. All'organizzazione dell'Osservatorio e del Centro si
provvede con apposito regolamento da emanare entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400.
2. Dell'Osservatorio fanno parte anche rappresentanti di
associazioni, di organismi di volontariato, di cooperative
sociali, anche organizzati in coordinamenti nazionali,
impegnati nella promozione e nella tutela dei beni culturali e
ambientali.
3. Al fine di coordinare l'azione in materia di beni
culturali e ambientali con lo Stato, le regioni, in raccordo
con le amministrazioni provinciali, e le province autonome di
Trento e di Bolzano, definiscono, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, idonee misure di
coordinamento degli interventi locali di raccolta e di
elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dei beni
culturali e ambientali in ambito regionale. In particolare
devono essere acquisiti tutti i dati relativi a:
a) la condizione dei beni nei territori di
competenza;
b) le risorse finanziarie disponibili e la loro
destinazione per aree di intervento nel settore;
c) la mappa dei servizi territoriali e le risorse
attivate dai privati.
4. Le regioni trasmettono, entro il 30 aprile di ciascun
anno, i dati raccolti e le proposte formulate al Centro.
Art. 4.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere per il funzionamento dell'Osservatorio e del
Centro, valutato in 5.165.000 euro per ciascuno degli anni
2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le
attività culturali.
2. Al fine di sostenere l'avvio delle attività previste
dall'articolo 3, comma 3, è corrisposta, nell'ambito dello
stanziamento previsto al comma 1, una somma annua non
superiore a 154.900 euro per ciascuna regione quale contributo
per le spese documentate sostenute.