XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3259
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. Al fine di contribuire alla creazione di un sistema
internazionale più equo e solidale, attraverso la promozione
di politiche favorevoli ad una crescita economica più giusta
socialmente per tutte le nazioni, lo Stato si impegna per la
realizzazione di appositi programmi e per l'istituzione di
fondi di cooperazione internazionale finalizzati a contrastare
il divario nell'accesso alle nuove tecnologie nonché ad
assicurare a ogni popolo e a ogni essere umano il diritto
all'accesso alle stesse tecnologie, al sapere e
all'informazione.
Art. 2.
(Istituzione del programma per la lotta al divario
nell'accesso alle nuove tecnologie a livello
internazionale).
1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, con apposito decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, il programma per la lotta al divario
nell'accesso alle nuove tecnologie a livello internazionale,
di seguito denominato "programma".
2. Il programma prevede la realizzazione, in accordo con
il Ministero degli affari esteri, di interventi:
a) di informazione, formazione e sensibilizzazione
per favorire la conoscenza nei Paesi in via di sviluppo delle
potenzialità connesse all'accesso alla rete INTERNET e ad
altre fonti di informazione, in particolare telematica;
b) di cooperazione formativa e industriale nei
Paesi in via di sviluppo con particolare attenzione alla
diffusione delle conoscenze informatiche e linguistiche
necessarie per l'uso consapevole della rete INTERNET, tenendo
conto delle esigenze delle popolazioni locali e delle loro
caratteristiche culturali e sociali nonché garantendo che le
fasi del processo di diffusione delle nuove tecnologie siano
graduali;
c) mirati alla diffusione di accessi pubblici e di
nuove tecnologie, individuando le modalità necessarie atte a
conciliare tali accessi con gli interventi nei settori delle
tecnologie tradizionali;
d) per la creazione e la valorizzazione di una
industria tecnologica locale, in grado di tutelare le culture
originarie e la loro diffusione, nonché di evitare fenomeni di
obsolescenza tecnologica e scientifica, anche attraverso
progetti di cooperazione internazionale volti a valorizzare e
a sviluppare centri di ricerca in loco e funzionali alle
diverse esigenze locali;
e) di sostegno per dotare i Paesi in via di
sviluppo di infrastrutture tecnologiche atte a garantire
l'accesso a tutti gli abitanti, anche attraverso la
installazione di postazioni pubbliche sul territorio
nazionale, nonché di diffusione di sistemi open source,
free software e di applicazioni locali nelle lingue
nazionali dei Paesi in via di sviluppo;
f) di sostegno per la creazione di canali
educativi nazionali o internazionali per l'istruzione a
distanza;
g) di sostegno a progetti pilota innovativi a
forte valenza sociale.
3. Il programma si avvale di un centro tecnico di sostegno
e di un comitato di controllo ed indirizzo istituiti ai sensi
dell'articolo 3, nonché di ulteriori strutture ritenute
necessarie per lo svolgimento degli interventi di cui al comma
2.
4. Il programma è articolato in piani operativi. Ogni tre
anni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
previo parere consultivo del centro tecnico di sostegno e
parere vincolante del comitato di controllo ed indirizzo, sono
indicati i settori di intervento, le campagne e gli obiettivi
dei piani operativi del programma, nonché la ripartizione
delle risorse del fondo di cui all'articolo 4.
Art. 3.
(Istituzione del centro tecnico di sostegno, del comitato
di controllo ed indirizzo e delle ulteriori strutture).
1. Sono istituiti, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri da emanare entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il centro tecnico di
sostegno e il comitato di controllo ed indirizzo del
programma.
2. Il centro tecnico di sostegno svolge funzione di
informazione all'esterno delle finalità, degli obiettivi e
delle iniziative del programma. Svolge altresì funzioni di
consulenza, coordinamento, promozione e supporto tecnico per
l'attuazione del programma stesso, favorendo la raccolta dei
dati delle diverse iniziative, promuovendo ricerche e
sviluppando relazioni in sede comunitaria ed
internazionale.
3. Il centro tecnico di sostegno fornisce informazioni e
pareri al comitato di controllo ed indirizzo relativamente
all'attuazione delle campagne e delle diverse iniziative
indicate dai piani operativi del programma.
4. Il centro tecnico di sostegno è composto da quindici
membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, e scelti tra persone con qualificata esperienza
professionale. I membri del centro tecnico di sostegno
rimangono in carica tre anni. Il centro tecnico di sostegno
può avvalersi della collaborazione di esperti delle
amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici e degli enti
locali.
5. Il centro tecnico di sostegno trasmette annualmente al
Presidente del Consiglio dei ministri, al comitato di
controllo ed indirizzo, alle principali forze politiche,
sociali e del volontariato una relazione generale
sull'attuazione dei piani operativi.
6. Il comitato di controllo ed indirizzo approva ogni tre
anni la ripartizione delle risorse del fondo di cui
all'articolo 4, destinate all'attuazione dei piani operativi
del programma, esprimendo parere vincolante sul decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo
articolo 4, comma 1.
7. Il comitato di controllo ed indirizzo individua le
modalità operative ed i soggetti pubblici e privati utili per
l'attuazione delle campagne e delle iniziative indicate dai
piani operativi del programma, dotandosi altresì di un proprio
regolamento di gestione e di un codice di condotta.
8. Il regolamento di gestione e il codice di condotta di
cui al comma 7 sono approvati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri.
9. Il comitato di controllo ed indirizzo sulla base della
valutazione degli obiettivi, degli interventi e delle campagne
indicati dai piani operativi del programma, stabilisce
annualmente le relative ripartizioni delle risorse del fondo
di cui all'articolo 4.
10. Il comitato di controllo ed indirizzo promuove ogni
due anni, in accordo con il Presidente del Consiglio dei
ministri e con il Ministro degli affari esteri, una conferenza
nazionale per esporre e confrontare i principali interventi
svolti e finanziati dal programma.
11. Il comitato di controllo ed indirizzo promuove ogni
anno, in accordo con il Presidente del Consiglio dei ministri
e con il Ministro degli affari esteri, una conferenza
internazionale per esporre e confrontare i principali
interventi svolti e finanziati dal programma.
12. Il comitato di controllo ed indirizzo è composto da
tredici membri, scelti tra persone con qualificata esperienza
professionale. I membri del comitato rimangono in carica tre
anni, non sono rieleggibili e sono nominati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, secondo i seguenti
criteri:
a) tre rappresentanti rispettivamente indicati dal
Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e dal Ministro
degli affari esteri;
b) tre rappresentanti delle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore
dell'innovazione tecnologica e delle telecomunicazioni
maggiormente rappresentative a livello nazionale;
c) sette rappresentanti delle organizzazioni di
volontariato maggiormente rappresentative a livello nazionale,
riconosciute ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, e
successive modificazioni, e operanti sul territorio nazionale
con esperienze nei settori dell'innovazione tecnologica e
della cooperazione internazionale.
13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
sono altresì istituite ulteriori strutture di supporto al
programma per lo svolgimento delle funzioni organizzative, di
segreteria e di rappresentanza.
14. Una parte delle risorse del fondo di cui all'articolo
4, fino ad un massimo del 5 per cento, è destinata alle
strutture del programma di cui al presente articolo.
Art. 4.
(Istituzione del fondo speciale
- Convenzione).
1. E' istituito, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, un apposito fondo speciale destinato
all'istituzione del programma e alla realizzazione delle sue
finalità.
2. Il fondo speciale è costituito dalle risorse ricavate
annualmente da una apposita convenzione stipulata tra lo Stato
e gli operatori di telefonia fissa e mobile riconosciuti
titolari di licenza ed operanti ai sensi della legislazione
vigente.
3. Lo schema della convenzione di cui al comma 2 è
riportato nell'allegato A annesso alla presente legge; tale
convenzione ha valore vincolante per ogni soggetto indicato
dal citato comma 2, pena la perdita di ogni concessione e
licenza pubbliche.
Art. 5.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il 1^ gennaio
2003.
2. La convenzione di cui allo schema riportato
nell'allegato A annesso alla presente legge deve essere
stipulata entro il novantesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore della medesima legge.
ALLEGATO A
(Articolo 4, comma 3)
SCHEMA DELLA CONVENZIONE TRA LO STATO
E GLI OPERATORI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE.
Ai fini di promuovere l'accesso alle nuove tecnologie
a livello nazionale e internazionale, ed, in particolare, di
garantire la fruizione della rete INTERNET e delle altre fonti
di informazione telematica, comunque nel rispetto delle
caratteristiche sociali e culturali delle popolazioni
interessate, gli operatori di telefonia fissa e mobile
riconoscono allo Stato il diritto al prelievo annuo del 5 per
mille sui ricavi annui legalmente registrati e resi pubblici
ai sensi della normativa vigente in materia.
Le modalità del prelievo sono stabilite con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente
convenzione.
Le risorse derivanti dal prelievo di cui alla presente
convenzione, sono da considerare a tutti gli effetti fiscali
donazioni a fini sociali destinate alle organizzazioni di
volontariato riconosciute ai sensi della legge 11 agosto 1991,
n. 266, e successive modificazioni. A tali donazioni non si
applicano gli importi massimi di detrazione previsti
dall'articolo 114 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni.