XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3258
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione della carta
di credito formativa).
1. E' istituita la carta di credito formativa, di seguito
denominata "carta". Per un periodo sperimentale di due anni a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la carta è destinata ai cittadini che hanno compiuto
diciotto anni nel corso degli anni 2002 e 2003. La carta
prevede l'attribuzione di una dotazione finanziaria di
capitale pari a 6 mila euro, ovvero di una dotazione di
importo superiore qualora previsto dai provvedimenti di cui al
comma 3 dell'articolo 3, per l'acquisto, secondo una specifica
convenzione stipulata ai sensi del citato articolo 3, comma 2,
di strumenti tecnologici e di corsi di formazione o per
l'avviamento, singolarmente o in forma associata, di
un'attività imprenditoriale o professionale.
2. La dotazione finanziaria di capitale è attribuita a
titolo di credito senza interessi; le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano possono stabilire che quota
parte della dotazione finanziaria di capitale sia attribuita a
titolo di contributo a fondo perduto con le modalità di cui
all'articolo 3.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta
annualmente al Parlamento una relazione sull'attuazione della
presente legge.
4. Entro tre mesi dal termine del periodo sperimentale di
cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e
della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, può disporre il
prolungamento del periodo sperimentale per un periodo non
superiore a due anni.
Art. 2.
(Utilizzo del credito erogato).
1. Il credito erogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1
e 2, è destinato ad uno o più dei seguenti scopi:
a) acquisto di strumenti tecnologici, quali
personal computer, connessioni a INTERNET, software
grafici o di calcolo, secondo la convenzione di cui
all'articolo 3, comma 2;
b) partecipazione a corsi di formazione, con
l'acquisizione di specifiche conoscenze e competenze
professionali, mediante frequentazione di corsi di formazione,
anche a distanza, riconosciuti dall'apposita convenzione di
cui all'articolo 3, comma 2;
c) avviamento di un'attività imprenditoriale nel
campo dell'innovazione tecnologica.
2. Ai fini dell'erogazione del credito è possibile
l'associazione tra due o più soggetti beneficiari della carta
per il perseguimento degli scopi di cui al comma 1, lettera
c).
3. I soggetti beneficiari, all'atto della domanda per
l'attribuzione della relativa dotazione finanziaria di
capitale di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, specificano:
a) quando intendono ricevere il credito;
b) a quali finalità e attraverso quale piano di
spesa annuale intendono destinare il credito.
4. I benefìci previsti dalla presente legge sono
cumulabili con i benefìci previsti da altre norme di legge e
di regolamento per i medesimi soggetti ed, in particolare, con
le agevolazioni previste dall'articolo 9-septies del
decreto-legge 1^ ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
5. I soggetti beneficiari provvedono al rimborso della
dotazione finanziaria di capitale di cui all'articolo 1, commi
1 e 2, entro dieci anni dalla data di erogazione completa del
credito, al netto dell'eventuale quota parte del credito
erogato a titolo di contributo a fondo perduto, secondo le
modalità previste dai provvedimenti di cui al comma 3
dell'articolo 3. Qualora la somma non sia restituita entro il
termine stabilito, il beneficiario corrisponde alla banca o
all'istituto di credito di cui al comma 1 del citato articolo
3, oltre ad una soma equivalente al credito ricevuto, gli
interessi correnti per il ritardato rimborso ad un tasso pari
all'interesse legale.
Art. 3.
(Fondi regionali e delle province autonome per l'istituzione
della carta).
1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore delle
presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze
stipula una convenzione con l'Associazione bancaria italiana
relativa all'erogazione, da parte di banche ed istituti
finanziari, della dotazione finanziaria di capitale di cui
all'articolo 1, commi 1 e 2, ai beneficiari individuati dalle
regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai
sensi del comma 3 presente articolo. La convenzione
stabilisce, altresì, un tasso di interesse sui crediti uguale
per tutto il territorio nazionale. L'onere degli interessi e
la garanzia per la copertura dei rischi sui crediti, nonché
dell'eventuale erogazione di parte del credito a titolo di
contributo a fondo perduto, è a carico dei fondi di cui al
comma 3.
2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, il
Ministro dell'economia e delle finanze promuove la stipula di
una convenzione tra le imprese del settore delle tecnologie
della informazione e della comunicazione, le imprese del
credito bancario e il Ministero stesso, al fine di ottenere le
migliori condizioni di utilizzo della carta per l'acquisto,
con particolare riguardo alle iniziative economiche in forma
associativa, di beni e di servizi nel settore e di corsi di
formazione, per un ammontare pari a euro 6 mila. La
convenzione identifica, altresì, i prodotti e i servizi
ammissibili all'acquisto e indica specificatamente i servizi
formativi a cui i beneficiari possono accedere, verificandone
l'effettiva qualità e certificandone la validità
all'inserimento professionale.
3. Entro tre mesi dalla attribuzione delle somme ripartite
secondo le modalità di cui al comma 1, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, con propri
provvedimenti provvedono:
a) ad istituire con le risorse di cui alla
presente legge un fondo per l'attuazione della carta, di
seguito denominato "fondo", destinato alla copertura degli
oneri relativi agli interessi ed ai rischi sui crediti erogati
ai sensi del comma 1 e degli oneri derivanti dalla eventuale
erogazione di parte di capitale a titolo di contributo a fondo
perduto;
b) a stabilire le modalità per il cofinanziamento
del fondo da parte di altri soggetti pubblici locali nonché da
parte di privati cittadini, società, associazioni ed enti, tra
cui gli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del
decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive
modificazioni;
c) all'indicazione delle modalità di attribuzione
della dotazione finanziaria di capitale di cui all'articolo 1,
commi 1 e 2, in base alla graduatoria regionale di cui alla
lettera e) del presente comma, fino all'esaurimento
delle risorse del fondo per la copertura degli oneri relativi
agli interessi ed ai rischi sui crediti, nonché per la
copertura degli oneri relativi all'eventuale attribuzione di
parte dei crediti a titolo di contributo a fondo perduto;
d) a stabilire, in casi particolari, derivanti da
specifiche e limitate condizioni, eventuali deroghe agli scopi
di cui al comma 1 dell'articolo 2;
e) a definire le modalità per la formazione delle
graduatorie regionali e provinciali, da pubblicare ogni due
mesi ed entro un mese dal termine di presentazione delle
domande;
f) a definire i criteri per monitorare e valutare
l'effettivo utilizzo delle dotazioni finanziarie di capitale
erogate per le finalità di cui alla presente legge, nonché le
ricadute occupazionali;
g) a definire le modalità per il rimborso del
credito tenendo conto del reddito dichiarato dai beneficiari
nell'anno fiscale precedente la data prevista per il rimborso
e prevedendo eventuali dilazioni e rateizzazioni.
4. Dopo la lettera c-undecies) del comma 2
dell'articolo 65 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunta la
seguente:
"c-duodecies) le erogazioni liberali in denaro a
favore dei fondi regionali e delle province autonome di Trento
e di Bolzano per l'istituzione della carta di credito
formativa".
5. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro
dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione
delle risorse dei fondi non utilizzate entro il 31 dicembre
dell'anno precedente tra le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano che hanno utilizzato interamente le somme
attribuite ai sensi del presente articolo.
Art. 4.
(Copertura finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge, pari a 950 milioni di euro per l'anno 2003 ed a 950
milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando le risorse relative al medesimo
Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.