XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3245
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al personale già dipendente della Amministrazione delle
poste e delle telecomunicazioni, trasformata in ente pubblico
economico denominato "Ente poste italiane" ai sensi del
decreto-legge 1^ dicembre 1993, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, che sia
comunque cessato dal servizio nel periodo ricompreso tra il 1^
gennaio 1994 e il 1^ ottobre 1995 con diritto al trattamento
di quiescenza, sono riconosciuti i benefìci economici a regime
previsti nel relativo contratto collettivo nazionale di
lavoro.
Art. 2.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle comunicazioni.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.