XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3245




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Al personale già dipendente della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, trasformata in ente pubblico economico denominato "Ente poste italiane" ai sensi del decreto-legge 1^ dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, che sia comunque cessato dal servizio nel periodo ricompreso tra il 1^ gennaio 1994 e il 1^ ottobre 1995 con diritto al trattamento di quiescenza, sono riconosciuti i benefìci economici a regime previsti nel relativo contratto collettivo nazionale di lavoro.


Art. 2.

        1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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