XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3241




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Lo Stato, attraverso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispone, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari, progetti-obiettivo, azioni programmate ed altre iniziative volte a combattere e a prevenire l'epatite cronica virale, da considerare malattia ad alto rischio e di elevato impatto sociale.


Art. 2.

        1. Ai fini di cui all'articolo 1 gli interventi dello Stato sono volti, in particolare, a:

                a) la prevenzione primaria delle epatiti;

                b) la cura e la riabilitazione dei malati;

                c) l'agevolazione dell'inserimento sociale, scolastico, lavorativo e sportivo dei portatori asintomatici e degli ammalati;

                d) favorire l'educazione e l'informazione sanitarie del malato, dei familiari e della intera popolazione, a rischio e non a rischio;

                e) provvedere all'aggiornamento ed alla preparazione professionali del personale socio-sanitario addetto alla prevenzione ed alla cura delle patologie di cui alla presente legge;

                f) promuovere programmi di ricerca finalizzati al miglioramento degli standard di prevenzione e di cura;

                g) collaborare con enti e organizzazioni di volontariato che si distinguono per la qualità di assistenza fornita agli associati ed alla comunità in generale, incentivando, altresì, tali attività.

Art. 3.

        1. Ai fini della prevenzione dell'epatite cronica virale sono predisposte le seguenti azioni:

                a) l'istituzione presso l'Istituto superiore di sanità di una Consulta nazionale con l'incarico di redigere un piano di intervento nazionale e di vigilare sul corretto adempimento dello stesso. La Consulta è composta da medici specialisti con documentate specifiche competenze epatologiche e da rappresentanti del Ministero della salute, integrata da membri di organizzazioni no profit operanti nel settore dell'epatite cronica virale;

                b) l'elaborazione di un piano nazionale di intervento, almeno triennale, finalizzato al monitoraggio continuo del fenomeno delle epatiti e delle relative complicanze, nonché a fornire aiuto e assistenza ai malati;

                c) la promozione, da parte del Ministero della salute, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di una campagna informativa sulle epatiti, attuata mediante la predisposizione di appositi programmi televisivi e radiofonici, la diffusione di opuscoli informativi da distribuire nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché mediante ogni altro mezzo ritenuto idoneo. In particolare, la campagna è indirizzata alla divulgazione delle norme di prevenzione e dei protocolli terapeutici da attuare nei confronti della malattia;

                d) il coinvolgimento delle aziende sanitarie locali (ASL), attraverso le regioni, per la diffusione, a livello locale, della campagna di cui alla lettera c), prevedendo, altresì, la collaborazione dei medici di base. In particolare le ASL sono tenute ad individuare, nel territorio di competenza, le strutture idonee alla cura della cirrosi epatica, e a promuovere progetti pilota per l'assistenza domiciliare epatologica;
                e) l'individuazione delle categorie a rischio quali, in particolare, soggetti che hanno ricevuto trasfusioni di sangue o di emoderivati prima dell'anno 1990, dializzati, emofiliaci, tossicodipendenti, carcerati, prevedendo, altresì, nei confronti delle medesime categorie, l'attuazione di controlli medici periodici. Tali controlli devono essere effettuati salvaguardando i diritti alla riservatezza e all'identità personali nonché prevenendo ogni forma di discriminazione e di allarmismo sociali;

            f) la previsione dell'obbligo, nelle strutture sanitarie pubbliche e private, nei centri di cura, di bellezza e di medicina estetica e, in generale, negli esercizi pubblici e privati che fanno uso di strumenti invasivi riutilizzabili, della sterilizzazione delle attrezzature utilizzate nei trattamenti medico-chirurgici al fine di garantire la totale inattivazione del virus dell'epatite e ridurre il rischio di contagio;

            g) l'organizzazione, in collaborazione con le associazioni di categoria interessate, di corsi di aggiornamento per il personale medico e sanitario, nonché la predisposizione di schede informative da inviare ai medici di base per facilitare l'individuazione dei sintomi e delle manifestazioni della malattia nel corso delle visite ai propri assistiti.


Art. 4.

        1. Il Ministero della salute finanzia progetti di ricerca per la cura dell'epatite cronica virale, previa presentazione di progetti dettagliati presentati da équipe mediche ospedaliere o universitarie, nei limiti di bilancio del medesimo Ministero.


Art. 5.

        1. Lo Stato promuove l'inserimento dei soggetti affetti da epatite cronica virale nel mondo del lavoro, in conformità a quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68; a tale fine, i medesimi soggetti sono inseriti negli elenchi di cui all'articolo 8 della citata legge n. 68 del 1999.


Art. 6.

        1. L'essere affetti da epatite cronica virale non costituisce motivo ostativo:

            a) alla concessione dell'attestato di idoneità fisica per lo svolgimento di attività lavorative;

            b) all'affidamento o all'adozione di minori, a meno che l'affidatario o l'adottante non sia, a causa dello stadio clinico avanzato della malattia, impossibilitato a compiere gli atti quotidiani della vita.


Art. 7.

        1. I soggetti affetti da epatite cronica virale attiva istologicamente comprovata e da cirrosi epatica sono esonerati dal servizio militare.


Art. 8.

        1. Ai soggetti ai quali è stata diagnosticata e certificata, da un centro specializzato per la cura delle malattie epatiche, la cirrosi epatica, in qualsiasi stadio clinico, è riconosciuto il diritto all'assegno ordinario di invalidità, di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), calcolato secondo le norme in vigore per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti.
        2. In presenza di cirrosi epatiche classificate quali CHILD C sono riconosciuti la condizione di inabilità nonché il diritto alla pensione ordinaria di inabilità ai sensi ed in conformità a quanto disposto dall'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
        3. Al soggetto affetto da cirrosi epatica classificata ai sensi del comma 2 del presente articolo che comporti, altresì, l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado il soggetto di compiere gli atti quotidiani della vita, la necessità di un'assistenza continua, è riconosciuto il diritto all'assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa di cui all'articolo 5 della legge 12 giugno 1984, n. 222.


Art. 9.

        1. Agli ammalati di epatite cronica virale si applicano i benefìci previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni; a tale fine, le seguenti situazioni assumono connotazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della medesima legge n. 104 del 1992:

            a) la sottoposizione a terapia con Interferone o con altri antivirali, solo per la durata della terapia stessa;

            b) la diagnosi e la certificazione di una cirrosi epatica classificata negli stadi CHILD A, CHILD B o CHILD C;

            c) la sottoposizione a trapianto di fegato.


Art. 10.

        1. Lo Stato riconosce gli enti e le associazioni dei soggetti affetti da epatite cronica virale e dei loro familiari, come organizzazioni di volontariato, ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni.
        2. Lo Stato, direttamente o attraverso le regioni, e previa presentazione di progetti-obiettivo dettagliati, valutati da un'apposita commissione tecnico-scientifica istituita dal Ministro della salute, concede finanziamenti alle organizzazioni di volontariato riconosciute ai sensi del comma 1.



Frontespizio Relazione