XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3241
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Lo Stato, attraverso le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, predispone, nell'ambito dei rispettivi
piani sanitari, progetti-obiettivo, azioni programmate ed
altre iniziative volte a combattere e a prevenire l'epatite
cronica virale, da considerare malattia ad alto rischio e di
elevato impatto sociale.
Art. 2.
1. Ai fini di cui all'articolo 1 gli interventi dello
Stato sono volti, in particolare, a:
a) la prevenzione primaria delle epatiti;
b) la cura e la riabilitazione dei malati;
c) l'agevolazione dell'inserimento sociale,
scolastico, lavorativo e sportivo dei portatori asintomatici e
degli ammalati;
d) favorire l'educazione e l'informazione
sanitarie del malato, dei familiari e della intera
popolazione, a rischio e non a rischio;
e) provvedere all'aggiornamento ed alla
preparazione professionali del personale socio-sanitario
addetto alla prevenzione ed alla cura delle patologie di cui
alla presente legge;
f) promuovere programmi di ricerca finalizzati al
miglioramento degli standard di prevenzione e di
cura;
g) collaborare con enti e organizzazioni di
volontariato che si distinguono per la qualità di assistenza
fornita agli associati ed alla comunità in generale,
incentivando, altresì, tali attività.
Art. 3.
1. Ai fini della prevenzione dell'epatite cronica virale
sono predisposte le seguenti azioni:
a) l'istituzione presso l'Istituto superiore di
sanità di una Consulta nazionale con l'incarico di redigere un
piano di intervento nazionale e di vigilare sul corretto
adempimento dello stesso. La Consulta è composta da medici
specialisti con documentate specifiche competenze epatologiche
e da rappresentanti del Ministero della salute, integrata da
membri di organizzazioni no profit operanti nel settore
dell'epatite cronica virale;
b) l'elaborazione di un piano nazionale di
intervento, almeno triennale, finalizzato al monitoraggio
continuo del fenomeno delle epatiti e delle relative
complicanze, nonché a fornire aiuto e assistenza ai malati;
c) la promozione, da parte del Ministero della
salute, delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, di una campagna informativa sulle epatiti, attuata
mediante la predisposizione di appositi programmi televisivi e
radiofonici, la diffusione di opuscoli informativi da
distribuire nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nelle
scuole di ogni ordine e grado, nonché mediante ogni altro
mezzo ritenuto idoneo. In particolare, la campagna è
indirizzata alla divulgazione delle norme di prevenzione e dei
protocolli terapeutici da attuare nei confronti della
malattia;
d) il coinvolgimento delle aziende sanitarie
locali (ASL), attraverso le regioni, per la diffusione, a
livello locale, della campagna di cui alla lettera c),
prevedendo, altresì, la collaborazione dei medici di base. In
particolare le ASL sono tenute ad individuare, nel territorio
di competenza, le strutture idonee alla cura della cirrosi
epatica, e a promuovere progetti pilota per l'assistenza
domiciliare epatologica;
e) l'individuazione delle categorie a rischio
quali, in particolare, soggetti che hanno ricevuto trasfusioni
di sangue o di emoderivati prima dell'anno 1990, dializzati,
emofiliaci, tossicodipendenti, carcerati, prevedendo, altresì,
nei confronti delle medesime categorie, l'attuazione di
controlli medici periodici. Tali controlli devono essere
effettuati salvaguardando i diritti alla riservatezza e
all'identità personali nonché prevenendo ogni forma di
discriminazione e di allarmismo sociali;
f) la previsione dell'obbligo, nelle strutture
sanitarie pubbliche e private, nei centri di cura, di bellezza
e di medicina estetica e, in generale, negli esercizi pubblici
e privati che fanno uso di strumenti invasivi riutilizzabili,
della sterilizzazione delle attrezzature utilizzate nei
trattamenti medico-chirurgici al fine di garantire la totale
inattivazione del virus dell'epatite e ridurre il
rischio di contagio;
g) l'organizzazione, in collaborazione con le
associazioni di categoria interessate, di corsi di
aggiornamento per il personale medico e sanitario, nonché la
predisposizione di schede informative da inviare ai medici di
base per facilitare l'individuazione dei sintomi e delle
manifestazioni della malattia nel corso delle visite ai propri
assistiti.
Art. 4.
1. Il Ministero della salute finanzia progetti di ricerca
per la cura dell'epatite cronica virale, previa presentazione
di progetti dettagliati presentati da équipe mediche
ospedaliere o universitarie, nei limiti di bilancio del
medesimo Ministero.
Art. 5.
1. Lo Stato promuove l'inserimento dei soggetti affetti da
epatite cronica virale nel mondo del lavoro, in conformità a
quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68; a tale fine,
i medesimi soggetti sono inseriti negli elenchi di cui
all'articolo 8 della citata legge n. 68 del 1999.
Art. 6.
1. L'essere affetti da epatite cronica virale non
costituisce motivo ostativo:
a) alla concessione dell'attestato di idoneità
fisica per lo svolgimento di attività lavorative;
b) all'affidamento o all'adozione di minori, a
meno che l'affidatario o l'adottante non sia, a causa dello
stadio clinico avanzato della malattia, impossibilitato a
compiere gli atti quotidiani della vita.
Art. 7.
1. I soggetti affetti da epatite cronica virale attiva
istologicamente comprovata e da cirrosi epatica sono esonerati
dal servizio militare.
Art. 8.
1. Ai soggetti ai quali è stata diagnosticata e
certificata, da un centro specializzato per la cura delle
malattie epatiche, la cirrosi epatica, in qualsiasi stadio
clinico, è riconosciuto il diritto all'assegno ordinario di
invalidità, di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984,
n. 222, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS), calcolato secondo le norme in vigore per
l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti.
2. In presenza di cirrosi epatiche classificate quali
CHILD C sono riconosciuti la condizione di inabilità nonché il
diritto alla pensione ordinaria di inabilità ai sensi ed in
conformità a quanto disposto dall'articolo 2 della legge 12
giugno 1984, n. 222.
3. Al soggetto affetto da cirrosi epatica classificata ai
sensi del comma 2 del presente articolo che comporti, altresì,
l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un
accompagnatore o, non essendo in grado il soggetto di compiere
gli atti quotidiani della vita, la necessità di un'assistenza
continua, è riconosciuto il diritto all'assegno mensile per
l'assistenza personale e continuativa di cui all'articolo 5
della legge 12 giugno 1984, n. 222.
Art. 9.
1. Agli ammalati di epatite cronica virale si applicano i
benefìci previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
successive modificazioni; a tale fine, le seguenti situazioni
assumono connotazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3,
comma 3, della medesima legge n. 104 del 1992:
a) la sottoposizione a terapia con Interferone o
con altri antivirali, solo per la durata della terapia
stessa;
b) la diagnosi e la certificazione di una cirrosi
epatica classificata negli stadi CHILD A, CHILD B o CHILD
C;
c) la sottoposizione a trapianto di fegato.
Art. 10.
1. Lo Stato riconosce gli enti e le associazioni dei
soggetti affetti da epatite cronica virale e dei loro
familiari, come organizzazioni di volontariato, ai sensi della
legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni.
2. Lo Stato, direttamente o attraverso le regioni, e
previa presentazione di progetti-obiettivo dettagliati,
valutati da un'apposita commissione tecnico-scientifica
istituita dal Ministro della salute, concede finanziamenti
alle organizzazioni di volontariato riconosciute ai sensi del
comma 1.