XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3239




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. A decorrere dal 30 giugno 2003 sono aboliti i caselli autostradali.
        2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di applicazione nonché le quote delle tariffe per la percorrenza delle autostrade, prevedendo costi differenziati per l'utente in relazione alle aree di utilizzazione.
        3. Sono fatti salvi le entrate in atto per le società concessionarie dei caselli autostradali e i diritti degli azionisti delle stesse società sino alla data del 1^ gennaio 2005.
        4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, provvede a modificare l'importo delle tariffe, a decorrere dal 1^ gennaio 2005, per la percorrenza delle autostrade, stabilendo una loro riduzione, tenuto conto dell'intervenuto abbattimento dei costi di gestione per le società concessionarie dei caselli autostradali aboliti ai sensi del comma 1.



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