XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3239
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. A decorrere dal 30 giugno 2003 sono aboliti i caselli
autostradali.
2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono definite le modalità di
applicazione nonché le quote delle tariffe per la percorrenza
delle autostrade, prevedendo costi differenziati per l'utente
in relazione alle aree di utilizzazione.
3. Sono fatti salvi le entrate in atto per le società
concessionarie dei caselli autostradali e i diritti degli
azionisti delle stesse società sino alla data del 1^ gennaio
2005.
4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con
proprio decreto, provvede a modificare l'importo delle
tariffe, a decorrere dal 1^ gennaio 2005, per la percorrenza
delle autostrade, stabilendo una loro riduzione, tenuto conto
dell'intervenuto abbattimento dei costi di gestione per le
società concessionarie dei caselli autostradali aboliti ai
sensi del comma 1.