XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3225
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al fine di assicurare il recupero, la conservazione e
la valorizzazione del patrimonio ambientale, storico-culturale
e tecnico-scientifico dei siti e dei beni facenti parte del
Parco delle incisioni rupestri della Vallecamonica, č
istituito il Parco nazionale delle incisioni rupestri, di
seguito denominato "Parco".
2. Il Parco č delimitato dai confini del Parco delle
incisioni rupestri della Valle Camonica.
Art. 2.
1. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, il Parco cura e
coordina, d'intesa con le soprintendenze competenti per
materia e territorio e con gli enti locali interessati, le
seguenti attivitā:
a) conservare, catalogare, restaurare, raccogliere
ed esporre le opere e le superfici rocciose incise;
b) effettuare acquisti, scambi e prestiti di opere
e di materiale preistorico;
c) svolgere attivitā informative, di studio,
didattiche e promozionali in Italia e all'estero;
d) concorrere alla creazione, in collaborazione
con le istituzioni competenti, di un polo europeo di
documentazione, ricerca, informazione e studio dell'arte
preistorica, da realizzare nella sede del consorzio di cui
all'articolo 3, comma 2;
e) realizzare le attivitā di cui al presente comma
attivando anche partecipazioni e finanziamenti da parte di
enti pubblici e privati, mediante accordi o convenzioni, sulla
base degli indirizzi deliberati dal consorzio di cui
all'articolo 3.
2. In fase di prima istituzione del Parco i soggetti cui č
affidata la gestione ai sensi dell'articolo 3, provvedono alla
progettazione, alla programmazione, all'ammodernamento e alla
realizzazione della nuova sede del Parco medesimo.
Art. 3.
1. La gestione del Parco č affidata ad un consorzio
costituito dalla regione Lombardia, dai comuni di Capo di
Ponte, Ceto, Cimbergo, Sellero e Paspardo e dalla
soprintendenza competente per i beni archeologici della
regione Lombardia.
2. Il consorzio di cui al comma 1 ha sede presso uno degli
enti locali interessati, delle cui strutture si avvale per la
realizzazione delle attivitā di cui all'articolo 2.
Art. 4.
1. Gli organi del consorzio di cui all'articolo 3 sono
individuati nello statuto del consorzio stesso.
2. Il regolamento del Parco disciplina l'esercizio delle
attivitā consentite nei siti costituenti il Parco, anche
tenendo conto degli atti di pianificazione urbanistica
adottati dai comuni interessati.
3. Il consorzio, entro due mesi dalla sua costituzione,
delibera lo statuto e il regolamento del parco.
4. Il regolamento e lo statuto del Parco sono approvati
dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
d'intesa con il Ministro per i beni e le attivitā culturali,
la regione Lombardia e gli enti locali partecipanti al
consorzio.
Art. 5.
1. Per la realizzazione della nuova sede del Parco di cui
all'articolo 2, comma 2, č assegnato al consorzio un
contributo straordinario di 3 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2003 e 2004.
2. Per il funzionamento, la gestione e lo sviluppo del
Parco e comunque per l'espletamento delle attivitā di cui
all'articolo 2, comma 1, al Parco č assegnato, a decorrere
dall'anno 2003, un contributo ordinario di 1 milione di
euro.
Art. 6.
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5,
comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003
e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di
conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero per i beni e le attivitā culturali.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5,
comma 2, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2003,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 7.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.