XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3225




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Al fine di assicurare il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio ambientale, storico-culturale e tecnico-scientifico dei siti e dei beni facenti parte del Parco delle incisioni rupestri della Vallecamonica, č istituito il Parco nazionale delle incisioni rupestri, di seguito denominato "Parco".
        2. Il Parco č delimitato dai confini del Parco delle incisioni rupestri della Valle Camonica.


Art. 2.

        1. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, il Parco cura e coordina, d'intesa con le soprintendenze competenti per materia e territorio e con gli enti locali interessati, le seguenti attivitā:

            a) conservare, catalogare, restaurare, raccogliere ed esporre le opere e le superfici rocciose incise;

            b) effettuare acquisti, scambi e prestiti di opere e di materiale preistorico;

            c) svolgere attivitā informative, di studio, didattiche e promozionali in Italia e all'estero;

            d) concorrere alla creazione, in collaborazione con le istituzioni competenti, di un polo europeo di documentazione, ricerca, informazione e studio dell'arte preistorica, da realizzare nella sede del consorzio di cui all'articolo 3, comma 2;

            e) realizzare le attivitā di cui al presente comma attivando anche partecipazioni e finanziamenti da parte di enti pubblici e privati, mediante accordi o convenzioni, sulla base degli indirizzi deliberati dal consorzio di cui all'articolo 3.
        2. In fase di prima istituzione del Parco i soggetti cui č affidata la gestione ai sensi dell'articolo 3, provvedono alla progettazione, alla programmazione, all'ammodernamento e alla realizzazione della nuova sede del Parco medesimo.


Art. 3.

        1. La gestione del Parco č affidata ad un consorzio costituito dalla regione Lombardia, dai comuni di Capo di Ponte, Ceto, Cimbergo, Sellero e Paspardo e dalla soprintendenza competente per i beni archeologici della regione Lombardia.
        2. Il consorzio di cui al comma 1 ha sede presso uno degli enti locali interessati, delle cui strutture si avvale per la realizzazione delle attivitā di cui all'articolo 2.


Art. 4.

        1. Gli organi del consorzio di cui all'articolo 3 sono individuati nello statuto del consorzio stesso.
        2. Il regolamento del Parco disciplina l'esercizio delle attivitā consentite nei siti costituenti il Parco, anche tenendo conto degli atti di pianificazione urbanistica adottati dai comuni interessati.
        3. Il consorzio, entro due mesi dalla sua costituzione, delibera lo statuto e il regolamento del parco.
        4. Il regolamento e lo statuto del Parco sono approvati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio d'intesa con il Ministro per i beni e le attivitā culturali, la regione Lombardia e gli enti locali partecipanti al consorzio.


Art. 5.

        1. Per la realizzazione della nuova sede del Parco di cui all'articolo 2, comma 2, č assegnato al consorzio un contributo straordinario di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.
        2. Per il funzionamento, la gestione e lo sviluppo del Parco e comunque per l'espletamento delle attivitā di cui all'articolo 2, comma 1, al Parco č assegnato, a decorrere dall'anno 2003, un contributo ordinario di 1 milione di euro.


Art. 6.

        1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5, comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivitā culturali.
        2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5, comma 2, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 7.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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