XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3224
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Gli appartenenti alle Forze armate e ai Corpi di
polizia ad ordinamento militare possono, in qualsiasi momento,
dichiararsi obiettori di coscienza nell'esercizio del diritto
alle libertà di pensiero, di coscienza e di religione
riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti
dell'uomo e dalla Convenzione internazionale sui diritti
civili e politici e chiedere il congedo assoluto senza
demerito.
2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata
indipendentemente dal grado rivestito e dallo status
giuridico del militare, anche in relazione alla forma di
reclutamento.
3. Il congedo può essere sostituito, su richiesta
dell'interessato e subordinatamente all'autorizzazione della
Forza armata o del Corpo di appartenenza, con l'assegnazione
permanente e incondizionata ad attività non combattenti.
Art. 2.
1. E' istituita, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri una Commissione incaricata dell'esame
delle domande di obiezione di coscienza presentate ai sensi
dell'articolo 1.
2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, dura in carica tre anni ed è
composta da soggetti di chiara fama nel rispettivo ambito di
competenza. Fanno parte della Commissione un professore
universitario ordinario di filosofia, uno psicologo e un
rappresentate del COCER interforze. La Commissione è
integrata, su richiesta del militare obiettore, da un
rappresentante della confessione religiosa alla quale il
militare appartiene.
3. L'obiettore di coscienza ha la facoltà di farsi
assistere, durante l'esame da parte della Commissione, da una
persona di propria fiducia.
Art. 3.
1. Dal momento della dichiarazione di cui all'articolo 1,
il militare è posto, su sua richiesta, in aspettativa fino al
momento della valutazione da parte della Commissione di cui
all'articolo 2.
2. Contro il giudizio della Commissione di cui
all'articolo 2 è ammesso ricorso al giudice ordinario. La
competenza è stabilita in base al luogo di residenza del
ricorrente.
Art. 4.
1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della difesa adotta
il relativo regolamento di attuazione.
2. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è trasmesso
alle Camere, al fine dell'espressione del parere da parte
delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano
entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.