XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3224




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Gli appartenenti alle Forze armate e ai Corpi di polizia ad ordinamento militare possono, in qualsiasi momento, dichiararsi obiettori di coscienza nell'esercizio del diritto alle libertà di pensiero, di coscienza e di religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici e chiedere il congedo assoluto senza demerito.
        2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata indipendentemente dal grado rivestito e dallo status giuridico del militare, anche in relazione alla forma di reclutamento.
        3. Il congedo può essere sostituito, su richiesta dell'interessato e subordinatamente all'autorizzazione della Forza armata o del Corpo di appartenenza, con l'assegnazione permanente e incondizionata ad attività non combattenti.


Art. 2.

        1. E' istituita, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Commissione incaricata dell'esame delle domande di obiezione di coscienza presentate ai sensi dell'articolo 1.
        2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dura in carica tre anni ed è composta da soggetti di chiara fama nel rispettivo ambito di competenza. Fanno parte della Commissione un professore universitario ordinario di filosofia, uno psicologo e un rappresentate del COCER interforze. La Commissione è integrata, su richiesta del militare obiettore, da un rappresentante della confessione religiosa alla quale il militare appartiene.
        3. L'obiettore di coscienza ha la facoltà di farsi assistere, durante l'esame da parte della Commissione, da una persona di propria fiducia.


Art. 3.

        1. Dal momento della dichiarazione di cui all'articolo 1, il militare è posto, su sua richiesta, in aspettativa fino al momento della valutazione da parte della Commissione di cui all'articolo 2.
        2. Contro il giudizio della Commissione di cui all'articolo 2 è ammesso ricorso al giudice ordinario. La competenza è stabilita in base al luogo di residenza del ricorrente.


Art. 4.

        1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della difesa adotta il relativo regolamento di attuazione.
        2. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.



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