XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3222
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione del Parco nazionale
del subappennino Dauno).
1. E' istituito il Parco nazionale del subappennino Dauno,
di seguito denominato "Parco".
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio provvede, con proprio decreto, alla delimitazione
provvisoria del Parco sulla base degli elementi conoscitivi a
disposizione, in particolare, presso i servizi tecnici
nazionali, le amministrazioni dello Stato, la regione Puglia
e, di intesa con la regione e gli enti locali interessati,
adotta le misure di salvaguardia per garantire la
conservazione dello stato dei luoghi.
3. La gestione provvisoria del Parco, fino alla
istituzione dell'Ente parco ai sensi della legge 6 dicembre
1991, n. 394, e successive modificazioni, è affidata ad un
apposito comitato di gestione istituito con apposito decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in
conformità ai princìpi di cui all'articolo 9 della citata
legge n. 394 del 1991, e successive modificazioni.
4. Per l'organizzazione e il funzionamento del Parco è
autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2003 e di
1 milione e 500 mila euro per l'anno 2004.
Art. 2.
(Contributo a favore del Parco per la salvaguardia ed il
ripristino degli assetti idrogeologici).
1. Ai fini della salvaguardia e del ripristino degli
assetti idrogeologici nel territorio compreso nel perimetro
del Parco, è stanziato a favore dell'Ente parco un contributo
di 4 milioni di euro per l'anno 2003 e di 3 milioni di euro
rispettivamente per gli anni 2004 e 2005.
2. Al fine di accedere al contributo di cui al comma 1,
l'Ente parco predispone, entro sei mesi dalla sua istituzione,
un programma di intervento che deve essere trasmesso al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
3. Sul programma di intervento di cui al comma 2 devono
essere acquisiti i pareri della regione e della soprintendenza
competente che devono essere espressi entro un mese dalla
richiesta.
Art. 3.
(Recupero dei centri storici e delle abitazioni rurali
compresi nel perimetro del Parco).
1. I comuni il cui territorio è compreso nel perimetro del
Parco individuano le zone urbane e rurali soggette al recupero
del patrimonio edilizio e urbanistico esistente, mediante
interventi rivolti alla riqualificazione urbanistica ed
ambientale finalizzati alla migliore fruizione e al migliore
utilizzo del patrimonio stesso.
2. I comuni di cui al comma 1 possono programmare il
recupero di edifici e immobili dismessi, da utilizzare a fini
socioculturali e per migliorare la qualità della vita e dei
servizi per le popolazioni locali.
3. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 1 e
2, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2003
e di 4 milioni di euro per l'anno 2004.
Art. 4.
(Etichettatura dei prodotti tipici locali).
1. I manufatti artigianali, agricoli e alimentari,
prodotti all'interno del perimetro del Parco, su richiesta dei
produttori, possono essere etichettati con il logo del
Parco.
2. L'autorizzazione ad etichettare i prodotti di cui al
comma 1, previa apposita convenzione, è rilasciata dall'Ente
parco.
Art. 5.
(Disposizioni finanziarie).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge pari a 9 milioni di euro per l'anno 2003, 8 milioni e
500 mila euro per l'anno 2004 e 3 milioni di euro per l'anno
2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.