XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3220
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 13-ter del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il
seguente:
"Art. 13-quater. (Detrazione per spese di
trasporto pubblico). 1. Le spese sostenute per l'acquisto
dell'abbonamento nominativo da parte dei lavoratori
dipendenti, pubblici e privati, che utilizzano abitualmente il
mezzo pubblico per raggiungere il proprio posto di lavoro,
sito in un comune diverso da quello di residenza, sono
detraibili sino al limite di 600 euro in ragione d'anno".
2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle
finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le
modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma
1.
Art. 2.
1. All'onere derivante dalla attuazione della presente
legge pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.