XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3220




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Dopo l'articolo 13-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:

        "Art. 13-quater. (Detrazione per spese di trasporto pubblico). 1. Le spese sostenute per l'acquisto dell'abbonamento nominativo da parte dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che utilizzano abitualmente il mezzo pubblico per raggiungere il proprio posto di lavoro, sito in un comune diverso da quello di residenza, sono detraibili sino al limite di 600 euro in ragione d'anno".

        2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.


Art. 2.

        1. All'onere derivante dalla attuazione della presente legge pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Frontespizio Relazione