XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3219
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Per i cittadini al di sopra dei sessantacinque anni il
canone di servizio e le eventuali commissioni bancarie
connesse all'utilizzo dei servizi "telepass" e "telepass
family" sono posti a carico del bilancio dello Stato.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze disciplina ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, con proprio regolamento da adottare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
modalità di attuazione della presente legge.
Art. 2.
1. All'onere derivante dalla attuazione della presente
legge, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.