XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3219




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Per i cittadini al di sopra dei sessantacinque anni il canone di servizio e le eventuali commissioni bancarie connesse all'utilizzo dei servizi "telepass" e "telepass family" sono posti a carico del bilancio dello Stato.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze disciplina ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con proprio regolamento da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di attuazione della presente legge.


Art. 2.

        1. All'onere derivante dalla attuazione della presente legge, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Frontespizio Relazione