XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3207
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. Al fine di agevolare la formazione di nuclei familiari,
i soggetti di cui all'articolo 2 possono fruire dei benefici
previsti dalla presente legge per la locazione o per
l'acquisto in proprietà di unità immobiliari da adibire ad
abitazione principale.
2. Ai fini della presente legge l'unità immobiliare deve
avere i requisiti di edilizia economica e popolare di cui
all'articolo 48 del testo unico di cui al regio decreto 28
aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni.
Art. 2.
(Requisiti per l'accesso ai benefici).
1. Possono accedere ai benefici di cui alla presente legge
i soggetti che contraggono matrimonio civile o concordatario
entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda di
cui all'articolo 4, comma 9, o della stipula del contratto di
locazione di cui all'articolo 3; l'erogazione del mutuo è
subordinata all'effettiva registrazione del matrimonio.
2. Per fruire dei benefici di cui alla presente legge i
soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso dei
seguenti requisiti:
a) non avere superato entrambi, alla data di
presentazione della domanda di cui all'articolo 4, comma 9, o
della stipula del contratto di locazione di cui all'articolo
3, il trentaduesimo anno di età;
b) non essere proprietari di altro immobile idoneo
all'uso abitativo sull'intero territorio nazionale;
c) non fruire di agevolazioni previste da leggi
regionali o da provvedimenti di enti locali per l'acquisizione
della medesima abitazione;
d) non avere percepito cumulativamente nel periodo
di imposta precedente a quello in corso alla data di
concessione del beneficio, un reddito complessivo annuo
imponibile ai fini IRPEF superiore a euro 21.700 per il
beneficio di cui all'articolo 3, e a euro 26.800 per il
beneficio di cui all'articolo 4.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze e del
lavoro e delle politiche sociali, possono essere adeguati
annualmente i limiti di reddito di cui alla lettera d)
del comma 2.
Art. 3.
(Benefici in caso di locazione).
1. I soggetti di cui all'articolo 2 che stipulino,
successivamente alla data di entrata in vigore della presente
legge, un contratto di locazione per unità immobiliari da
adibire ad abitazione principale hanno diritto a portare in
deduzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF l'ammontare del
canone annuo di locazione, in misura comunque non superiore a
euro 3.100.
2. I benefici di cui al comma 1 si applicano per quattro
periodi di imposta a decorrere da quello in corso alla data
della stipulazione del contratto di locazione.
Art. 4.
(Benefici in caso di acquisto
di unità abitative).
1. E' istituito presso la Cassa depositi e prestiti un
fondo speciale con gestione autonoma e dotazione di 800
milioni di euro, per consentire la concessione di mutui ai
soggetti di cui all'articolo 2 per l'acquisto in proprietà di
unità immobiliari da adibire ad abitazione principale.
2. Le banche, avvalendosi delle disponibilità del fondo di
cui al comma 1, possono concedere i mutui di cui al medesimo
comma previa adesione ad apposita convenzione predisposta
dalla Cassa depositi e prestiti ed approvata dal Ministro
dell'economia e delle finanze.
3. Nella convenzione di cui al comma 2 sono stabiliti le
modalità e i termini per il rimborso alla Cassa depositi e
prestiti, da parte della banca mutuante, delle somme del fondo
speciale utilizzate per l'erogazione di mutui.
4. I mutui di cui al comma 1 sono concessi alle seguenti
condizioni:
a) durata massima ventennale;
b) tasso di ammortamento applicato sui mutui
ordinari della Cassa depositi e prestiti maggiorato dagli
oneri di commissione a favore delle banche eroganti;
c) contributo statale in conto interessi pari
all'1,50 per cento; tale contributo può essere annualmente
modificato con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze.
5. L'importo dei mutui non può essere superiore al 70 per
cento del prezzo di acquisto dell'unità immobiliare e comunque
a euro 104.000. Tale importo può essere annualmente modificato
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
6. Le spese complessive di accensione del mutuo e gli
oneri di preammortamento sono posti ad esclusivo carico del
mutuatario.
7. I mutui sono garantiti da ipoteca di primo grado
sull'immobile a favore delle banche mutuanti. La garanzia può
essere costituita da ipoteca anche di grado successivo quando
il valore dell'immobile assicuri comunque il soddisfacimento
del credito.
8. La parte mutuataria può estinguere il mutuo di cui al
presente articolo versando il capitale residuo e gli interessi
maturati, nonché le penalità per l'anticipata estinzione
previsti nel contratto di mutuo. La estinzione non può
comunque avvenire se non dopo cinque anni dalla data di
contrazione del mutuo stesso. In caso di integrale estinzione
del mutuo, decorsi i cinque anni, l'immobile ipotecato può
essere alienato.
9. Le domande per la concessione dei mutui di cui al
presente articolo sono presentate dai soggetti interessati
alle banche, corredate da idonea documentazione attestante il
possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.
Art. 5.
(Norme regolamentari).
1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze e del
lavoro e delle politiche sociali, sono adottate le
disposizioni di attuazione della presente legge.
Art. 6.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in euro 20 milioni per l'anno 2003 e in euro
70 milioni a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.