XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3206
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Comunità territoriali).
1. Qualora due o più comuni lo richiedano, con specifica
delibera del consiglio comunale approvata a maggioranza
assoluta dei consiglieri, le regioni possono autorizzare
l'istituzione nel proprio territorio di un'aggregazione di
comuni contermini, anche appartenenti a province diverse,
collocati in zone omogenee, diverse da quelle montane,
denominata "Comunità territoriale".
2. La delibera di cui al comma 1 deve contenere lo statuto
della Comunità territoriale.
3. I comuni si costituiscono in Comunità territoriale con
la finalità di valorizzare e di promuovere, anche attraverso
funzioni e servizi svolti in forma associata, lo sviluppo
sociale, culturale ed economico del territorio da loro
amministrato.
4. Spetta alla Comunità territoriale l'esercizio di ogni
altra funzione ad essa conferita dalla provincia e dalla
regione.
5. Non possono fare parte della Comunità territoriale i
capoluoghi di provincia e i comuni compresi nell'ambito
territoriale delle città metropolitane e delle comunità
montane.
Art. 2.
(Funzioni della regione).
1. La costituzione della Comunità territoriale spetta, con
proprio provvedimento, al presidente della giunta regionale,
sentito il parere del consiglio provinciale o dei consigli
provinciali interessati.
2. La regione disciplina la Comunità territoriale
stabilendo le procedure di concertazione, la disciplina dei
piani zonali e dei programmi annuali, i criteri di
ripartizione dei finanziamenti regionali ed i rapporti con gli
altri enti territoriali.
Art. 3.
(Organi).
1. La Comunità territoriale ha un organo rappresentativo e
un organo esecutivo formati da sindaci, o assessori o
consiglieri dei comuni partecipanti, le cui composizioni sono
stabilite nel proprio statuto. La Comunità territoriale può
dotarsi di un proprio stemma.
2. Il presidente della Comunità territoriale, nominato
secondo le procedure stabilite dallo statuto, può mantenere la
carica di sindaco, ovvero di assessore o di consigliere
comunale.
3. I rappresentanti dei comuni della Comunità territoriale
sono eletti dai consigli dei comuni partecipanti, secondo
quanto stabilito dallo statuto, con il sistema del voto
limitato, garantendo la rappresentanza delle minoranze.
Art. 4.
(Funzioni).
1. La Comunità territoriale adotta piani pluriennali di
opere e di interventi e individua gli strumenti idonei a
perseguire gli obiettivi dello sviluppo socio-economico del
territorio di propria competenza.
2. Gli interventi finanziari disposti dalla Comunità
territoriale e da altri soggetti pubblici a favore della
Comunità sono destinati esclusivamente al territorio della
stessa.
3. Alla Comunità territoriale spettano altresì gli
introiti derivanti dalle imposizioni fiscali, dalle tariffe e
dai contributi sui servizi ad essa affidati.
Art. 5.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.