|
|
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|
|
|
|
1. L'ammontare delle
entrate previste per l'anno
finanziario 2003, relative a
imposte, tasse, contributi di
ogni specie e ogni altro
provento, accertate, riscosse
e versate nelle casse dello
Stato, in virtù di leggi,
decreti, regolamenti e di
ogni altro titolo, risulta
dall'annesso stato di
previsione dell'entrata
(Tabella n. 1). |
Identico. |
|
|
|
|
1. Sono autorizzati
l'impegno e il pagamento
delle spese del Ministero
dell'economia e delle finanze
per l'anno finanziario 2003,
in conformità dell'annesso
stato di previsione (Tabella
n. 2). Per l'anno 2003 è
confermata la competenza
gestionale degli uffici a cui
afferiscono gli stanziamenti
concernenti la gestione
transitoria delle spese già
attribuite alla Presidenza
del Consiglio dei ministri;
le competenze relative
all'attività di controllo
della predetta gestione sono
esercitate dall'Ufficio
centrale del bilancio del
Ministero dell'economia e
delle finanze. |
1. Identico. |
|
2. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato a ripartire,
con propri decreti, fra gli
stati di previsione delle
varie amministrazioni statali
i fondi da ripartire iscritti
nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
finanziario 2003. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è, altresì, autorizzato ad
apportare, con propri
decreti, ai bilanci delle
aziende autonome, le
variazioni connesse con le
ripartizioni di cui al
presente comma. |
2. Identico. |
|
3. L'importo massimo
di emissione di titoli
pubblici, in Italia e
all'estero, al netto di
quelli da rimborsare e di
quelli per regolazioni
debitorie, è stabilito in
52.000 milioni di euro. |
3. Identico. |
|
4. I limiti di cui
all'articolo 8, comma 1, del
decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 143, concernente gli
impegni assumibili
dall'Istituto per i servizi
assicurativi del commercio
estero (SACE) ai sensi
dell'articolo 6, comma 2,
dello stesso decreto
legislativo, sono fissati per
l'anno finanziario 2003,
rispettivamente in 5.165
milioni di euro per le
garanzie di durata sino a
ventiquattro mesi e in 6.000
milioni di euro per le
garanzie di durata superiore
a ventiquattro mesi. |
4. Identico. |
|
5. Il SACE è altresì
autorizzato, per l'anno
finanziario 2003, a
rilasciare garanzie entro una
quota massima del 10 per
cento di ciascuno dei limiti
indicati al comma 4. |
5. Identico. |
|
6. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato a provvedere,
con propri decreti, al
trasferimento ad altre unità
previsionali di base dello
stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
finanziario 2003 delle somme
iscritte, per competenza e
cassa, nell'ambito della
unità previsionale di base
"Interessi sui titoli del
debito pubblico" (oneri del
debito pubblico) di
pertinenza del centro di
responsabilità "Tesoro" del
medesimo stato di previsione
in relazione agli oneri
connessi alle operazioni di
ricorso al mercato. |
6. Identico. |
|
7. Gli importi dei
fondi previsti dagli articoli
7, 8 , 9 e 9-bis della
legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni,
inseriti nelle unità
previsionali di base "Fondo
di riserva per le spese
obbligatorie e d'ordine" e
"Altri fondi di riserva"
(oneri comuni) e "Fondo per
la riassegnazione di residui
passivi perenti di spesa in
conto capitale"
(investimenti), di pertinenza
del centro di responsabilità
"Ragioneria generale dello
Stato" dello stato di
previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze
sono stabiliti,
rispettivamente, in 3.000
milioni di euro, 400 milioni
di euro, 500 milioni di euro,
2.800 milioni di euro, 10.000
milioni di euro. |
7. Identico. |
|
8. Per gli effetti di
cui all'articolo 7 della
legge 5 agosto 1978, n. 468,
sono considerate spese
obbligatorie e d'ordine
quelle descritte nell'elenco
n. 1, annesso allo stato di
previsione del Ministero
dell'economia e delle
finanze. |
8. Identico. (Per
le modifiche apportate dalla
Commissione all'elenco n. 1,
v. pag. 115) |
|
9. Con decreti del
Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare in
applicazione del disposto
dell'articolo 12, primo e
secondo comma, della legge 5
agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni,
sono iscritte, nell'ambito
delle unità previsionali di
base di pertinenza dei centri
di responsabilità delle
amministrazioni interessate
le spese descritte,
rispettivamente, negli
elenchi nn. 2 e 3, annessi
allo stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze. |
9. Identico. |
|
10. Le spese per le
quali può esercitarsi la
facoltà prevista
dall'articolo 9 della legge 5
agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni,
sono indicate nell'elenco n.
4, annesso allo stato di
previsione del Ministero
dell'economia e delle
finanze. |
10. Identico. |
|
11. Gli importi di
compensazione monetaria
riscossi negli scambi fra gli
Stati membri dell'Unione
europea sono versati
nell'ambito dell'unità
previsionale di base "Accisa
e imposta erariale di consumo
su altri prodotti" (Entrate
derivanti dall'attività di
accertamento e controllo)
dello stato di previsione
dell'entrata.
Corrispondentemente la spesa
per contributi da
corrispondere all'Unione
europea in applicazione del
regime delle "risorse
proprie" (decisione del
Consiglio delle Comunità
europee del 21 aprile 1970)
nonché per importi di
compensazione monetaria, è
imputata nell'ambito
dell'unità previsionale di
base "Risorse proprie Unione
europea" (interventi) di
pertinenza del centro di
responsabilità "Ragioneria
generale dello Stato" dello
stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
finanziario 2003, sul conto
di tesoreria denominato
"Ministero del tesoro-FEOGA,
Sezione garanzia". |
11. Identico. |
| 12. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 2002 sono riferiti alla competenza dell'anno 2003 ai fini della correlativa spesa da imputare nell'ambito dell'unità |
12. Identico. |
|
previsionale di base sopra
richiamata "Risorse proprie
Unione europea" (interventi)
di pertinenza del centro di
responsabilità "Ragioneria
generale dello Stato" dello
stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze. |
|
13. Ai fini
dell'attuazione delle
disposizioni di cui al
decreto legislativo 3 aprile
1993, n. 96, e successive
modificazioni, il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad effettuare,
con propri decreti, le
variazioni di bilancio in
termini di residui,
competenza e cassa, per la
ripartizione tra le
amministrazioni competenti
del fondo iscritto
nell'ambito dell'unità
previsionale di base "Aree
depresse" (investimenti) di
pertinenza del centro di
responsabilità "Ragioneria
generale dello Stato" dello
stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
finanziario 2003. |
13. Identico. |
| 14. Le somme di pertinenza dei centri di responsabilità "Ragioneria generale dello Stato" e "Politiche di sviluppo e coesione" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni finanziari 2002 e 2003, relative ai seguenti fondi da ripartire non utilizzate al termine dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per attuazione dei contratti e Fondo da ripartire per oneri del personale già dipendente da istituti finanziari meridionali da assumere nelle amministrazioni ed enti pubblici non economici, iscritti nell'ambito dell'unità previsionale di base "Fondi da ripartire per oneri di personale" (oneri comuni); Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base "Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto speciale" (interventi); Fondo da ripartire per il funzionamento del comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base "Interventi diversi" (interventi); Fondo da ripartire per interventi nelle aree depresse, iscritto nell'unità previsionale di base "Aree depresse" (investimenti), Fondo da ripartire per la costituzione |
14. Identico. |
|
di unità tecniche di
supporto alla programmazione,
alla valutazione e al
monitoraggio degli
investimenti pubblici,
iscritto nell'unità
previsionale di base
"Programmazione, valutazione
e monitoraggio degli
investimenti pubblici"
(investimenti). Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato a ripartire,
tra le pertinenti unità
previsionali di base delle
amministrazioni interessate,
con propri decreti, le somme
conservate nel conto dei
residui dei predetti
Fondi. |
|
15. Ai fini
dell'attuazione dell'articolo
48 della legge 20 maggio
1985, n. 222, l'utilizzazione
dello stanziamento dell'unità
previsionale di base "8 per
mille IRPEF Stato"
(interventi) di pertinenza
del centro di responsabilità
"Ragioneria generale dello
Stato" dello stato di
previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze
per l'anno 2003 è stabilita
con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri,
da emanare entro trenta
giorni dalla richiesta di
parere alle competenti
Commissioni parlamentari. Il
Ministro dell'economia e
delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. |
15. Identico. |
|
16. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla
riassegnazione all'unità
previsionale di base
"Interventi diversi"
(interventi) di pertinenza
del centro di responsabilità
"Ragioneria generale dello
Stato" dello stato di
previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze
per l'anno finanziario 2003,
delle somme affluite
all'entrata per essere
destinate ad alimentare il
fondo di cui all'articolo 24
della legge 11 febbraio 1992,
n. 157. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è, altresì, autorizzato a
provvedere, con propri
decreti, alla ripartizione
del predetto fondo in
attuazione dell'articolo 24
della medesima legge n. 157
del 1992. |
16. Identico. |
| 17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla assegnazione all'unità previsionale di base "Acquedotti e fognature" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del |
17. Identico. |
|
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
finanziario 2003, delle somme
affluite all'entrata del
bilancio dello Stato per
essere destinate ad
alimentare il fondo di cui
all'articolo 18, comma 3,
della legge 5 gennaio 1994,
n. 36, e successive
modificazioni. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è, altresì, autorizzato a
provvedere, con propri
decreti, alla ripartizione
del predetto fondo in
attuazione del medesimo
articolo 18 della citata
legge n. 36 del 1994. |
|
18. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla
riassegnazione all'unità
previsionale di base
"Ammortamento titoli di
Stato" di pertinenza del
centro di responsabilità
"Tesoro" dello stato di
previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze
per l'anno finanziario 2003,
delle somme affluite
all'entrata del bilancio
dello Stato per essere
destinate ad alimentare il
fondo per l'ammortamento dei
titoli di Stato. |
18. Identico. |
|
19. Ai fini della
compensazione sui fondi
erogati per la mobilità
sanitaria in attuazione
dell'articolo 12, comma 3,
lettera b), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive
modificazioni, il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla
riassegnazione all'unità
previsionale di base "Fondo
sanitario nazionale"
(interventi) di pertinenza
del centro di responsabilità
"Ragioneria generale dello
Stato" dello stato di
previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze
per l'anno finanziario 2003
delle somme versate
all'entrata del bilancio
dello Stato dalle regioni e
dalle province autonome di
Trento e di Bolzano. |
19. Identico. |
| 20. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare il riparto tra le amministrazioni interessate, nonché le eventuali successive variazioni, dello specifico stanziamento concernente la somma da ripartire tra le amministrazioni centrali e regionali per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti relativamente ai progetti immediatamente eseguibili di cui all'articolo 21 della legge 26 aprile |
20. Identico. |
|
1983, n. 130, iscritto in
termini di competenza e di
cassa nell'ambito dell'unità
previsionale di base
"Progetti immediatamente
eseguibili" (investimenti) di
pertinenza del centro di
responsabilità "Politiche di
sviluppo e di coesione" dello
stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze. |
|
21. Ferma restando la
disposizione di cui
all'articolo 36 del regio
decreto 18 novembre 1923, n.
2440, e successive
modificazioni, il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad effettuare,
con propri decreti, le
variazioni di bilancio in
termini di residui,
competenza e cassa,
conseguenti alla ripartizione
tra le amministrazioni
interessate del fondo
iscritto nell'unità
previsionale di base
"Calamità naturali e danni
bellici" (investimenti) di
pertinenza del centro di
responsabilità "Politiche di
sviluppo e di coesione" dello
stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze, in relazione
alle disposizioni di cui
all'articolo 2 della legge 2
maggio 1990, n. 102. |
21. Identico. |
|
22. Le somme dovute
dagli istituti di credito ai
sensi dell'articolo 5 della
legge 7 marzo 2001, n. 62,
sono versate nell'ambito
della unità previsionale di
base "Prelevamenti da conti
di tesoreria; restituzioni,
rimborsi, recuperi e concorsi
vari" di pertinenza del
centro di responsabilità
"Tesoro" (Ministero
dell'economia e delle
finanze) dello stato di
previsione dell'entrata (cap.
3689), per essere
correlativamente iscritte, in
termini di competenza e
cassa, con decreti del
Ministro dell'economia e
delle finanze, nell'ambito
dell'unità previsionale di
base "Presidenza del
Consiglio dei ministri -
Editoria" (investimenti) di
pertinenza del centro di
responsabilità "Tesoro" dello
stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze. |
22. Identico. |
| 23. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, le somme iscritte nell'unità previsionale di base "Presidenza del Consiglio dei ministri-Protezione civile" (investimenti) di pertinenza del centro di |
23. Identico. |
|
responsabilità "Tesoro"
dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno
finanziario 2003, possono
essere ripartite, in
relazione al tipo di
intervento previsto, con
decreti del Ministro
dell'economia e delle
finanze, tra altre unità
previsionali di base del
medesimo centro di
responsabilità. |
|
24. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla
riassegnazione nell'ambito
dell'unità previsionale di
base "Presidenza del
Consiglio dei ministri" di
pertinenza del centro di
responsabilità "Tesoro" dello
stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze, per l'anno
finanziario 2003, delle somme
affluite all'entrata del
bilancio dello Stato per
contributi destinati
dall'Unione europea alle
attività poste in essere
dalla Commissione nazionale
per la parità e le pari
opportunità tra uomo e donna
in accordo con l'Unione
europea. |
24. Identico. |
|
25. Ai fini
dell'attuazione del decreto-
legge 11 giugno 1998, n. 180,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 3
agosto 1998, n. 267, e
successive modificazioni, il
Ministro dell'economia e
delle finanze è autorizzato a
ripartire, con propri
decreti, su altre unità
previsionali di base, le
somme iscritte nell'unità
previsionale di base
"Potenziamento servizi e
strutture" (investimenti) di
pertinenza del centro di
responsabilità "Servizi
tecnici nazionali" dello
stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze. |
25. Identico. |
| 26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e del Parlamento europeo e per l'attuazione dei referendum, dall'unità previsionale di base "Spese elettorali" (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità "Ragioneria generale dello Stato", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, alle competenti unità previsionali di base degli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e dell'interno |
26. Identico. |
|
per lo stesso anno
finanziario, per
l'effettuazione di spese
relative a competenze ai
componenti i seggi
elettorali, a nomine e
notifiche dei presidenti di
seggio, a compensi per lavoro
straordinario, a compensi
agli estranei
all'amministrazione, a
missioni, a premi, a
indennità e competenze varie
alle Forze di polizia, a
trasferte e trasporto delle
Forze di polizia, a rimborsi
per facilitazioni di viaggio
agli elettori, a spese di
ufficio, a spese telegrafiche
e telefoniche, a fornitura di
carta e stampa di schede, a
manutenzione ed acquisto di
materiale elettorale, a
servizio automobilistico e ad
altre esigenze derivanti
dall'effettuazione delle
predette consultazioni
elettorali. |
|
27. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato a provvedere,
con propri decreti, su
proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, alle
variazioni di bilancio nelle
unità previsionali di base
degli stati di previsione
delle amministrazioni
interessate, occorrenti per
l'attuazione dell'articolo 9
della legge 15 dicembre 1999,
n. 482. |
27. Identico. |
|
28. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato a provvedere,
con propri decreti, a
trasferire per l'anno 2003
alle unità previsionali di
base del titolo III (Rimborso
di passività finanziarie)
degli stati di previsione
delle amministrazioni
interessate, le somme
iscritte, per competenza e
cassa, nell'ambito dell'unità
previsionale di base
"Rimborsi anticipati o
ristrutturazione di
passività" di pertinenza del
centro di responsabilità
"Tesoro" dello stato di
previsione del Ministero
dell'economia e delle
finanze, in relazione agli
oneri connessi alle
operazioni di rimborso
anticipato o di
rinegoziazione dei mutui con
onere a totale o parziale
carico dello Stato. |
28. Identico. |
|
29. Ai sensi
dell'articolo 11 della legge
23 aprile 1959, n. 189, il
numero degli ufficiali di
complemento del Corpo della
Guardia di finanza da
mantenere in servizio di
prima nomina, per l'anno
finanziario 2003, è stabilito
in 420. |
29. Identico. |
| 30. Nell'elenco n. 7, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le |
30. Identico. |
|
quali possono
effettuarsi, per l'anno
finanziario 2003,
prelevamenti dal fondo a
disposizione, di cui
all'articolo 9, comma 4,
della legge 1^ dicembre 1986,
n. 831, iscritto nell'ambito
dell'unità previsionale di
base "Spese generali di
funzionamento"
(funzionamento) di pertinenza
del centro di responsabilità
"Guardia di finanza" del
medesimo stato di
previsione. |
|
31. Per l'anno 2003
l'Amministrazione dei
monopoli di Stato è
autorizzata ad accertare e
riscuotere le entrate nonché
a impegnare e a pagare le
spese, ai sensi del regio
decreto-legge 8 dicembre
1927, n. 2258, convertito
dalla legge 6 dicembre 1928,
n. 3474, e successive
modificazioni, in conformità
degli stati di previsione
annessi a quello del
Ministero dell'economia e
delle finanze (Appendice n.
1). |
31. Identico. |
|
32. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alle
variazioni di bilancio tra le
pertinenti unità previsionali
di base dello stato di
previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze
per l'anno finanziario 2003,
occorrenti per l'attuazione
delle norme contenute nel
capo II del titolo V del
decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, in relazione
all'istituzione e al
funzionamento delle agenzie
fiscali. |
32. Identico. |
|
33. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato a riassegnare,
con propri decreti, alla
pertinente unità previsionale
di base dello stato di
previsione del Ministero
dell'economia e delle
finanze, le somme affluite
all'entrata del bilancio
dello Stato per canoni di
concessioni su demanio
idrico, ai fini della
relativa restituzione alle
regioni ed alle province
autonome di Trento e di
Bolzano in relazione
all'articolo 86 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n.
112. |
33. Identico. |
|
34. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad effettuare,
con propri decreti,
variazioni compensative, in
termini di competenza e
cassa, tra l'unità
previsionale di base 4.1.2.1
"Fondo sanitario nazionale" e
l'unità previsionale dibase
4.1.2.18 "Federalismo
fiscale" dello stato di
previsione del Ministero
dell'economia e delle
finanze, in relazione alle
deliberazioni annuali del
CIPE ai sensi |
34. Identico. |
|
dell'articolo 39, comma
1, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446. |
|
35. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, su
proposta del Ministro
dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca, le variazioni
compensative di bilancio
occorrenti per trasferire,
alla pertinente unità
previsionale di base dello
stato di previsione del
Ministero dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca, i fondi per il
funzionamento delle
commissioni che gestiscono il
fondo integrativo speciale
per la ricerca (FIRS),
istituito in attuazione del
decreto legislativo 5 giugno
1998, n. 204. |
35. Identico. |
|
36. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato a riassegnare
alle pertinenti unità
previsionali di base delle
amministrazioni interessate
le somme affluite all'entrata
del bilancio dello Stato,
rivenienti dalle risorse
derivanti dalle licenze UMTS,
ai fini dell'utilizzazione
per la prevenzione
dell'inquinamento
elettromagnetico, ai sensi
dell'articolo 103, comma 2,
della legge 23 dicembre 2000,
n. 388. |
36. Identico. |
|
|
|
|
1. Sono autorizzati
l'impegno e il pagamento
delle spese del Ministero
delle attività produttive,
per l'anno finanziario 2003,
in conformità dell'annesso
stato di previsione (Tabella
n. 3). |
Identico. |
| 2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle unità previsionali di base "Restituzione di finanziamenti" e "Rimborso di anticipazioni e riscossione di crediti" di pertinenza del centro di responsabilità "Imprese" dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nello specifico fondo nell'ambito dell'unità previsionale di base "Fondo incentivi alle imprese" (investimenti) di pertinenza del centro di |
|
responsabilità "Imprese"
dello stato di previsione del
Ministero delle attività
produttive, in connessione al
rimborso dei mutui concessi a
carico del Fondo rotativo per
l'innovazione tecnologica. |
|
3. Per l'attuazione
dell'articolo 8 della legge 5
marzo 1990, n. 46, il
Ministro dell'economia e
delle finanze, su proposta
del Ministro delle attività
produttive, è autorizzato ad
apportare, con propri
decreti, le occorrenti
variazioni all'entrata del
bilancio dello Stato ed allo
stato di previsione del
Ministero delle attività
produttive per l'anno
finanziario 2003. |
|
4. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla
riassegnazione nello stato di
previsione del Ministero
delle attività produttive per
l'anno finanziario 2003,
delle somme affluite
all'entrata in relazione alle
spese da sostenere per
l'attuazione della legge 17
febbraio 1992, n. 166, e
successive modificazioni. |
|
5. Il Ministro
dell'economia e delle
finanze, su proposta del
Ministro delle attività
produttive, è autorizzato a
provvedere, con propri
decreti, alla riassegnazione
nello stato di previsione del
Ministero delle attività
produttive per l'anno
finanziario 2003, delle somme
affluite all'entrata del
bilancio dello Stato in
relazione all'articolo 2,
comma 3, della legge 28
dicembre 1991, n. 421, nonché
all'articolo 9, comma 5,
della legge 9 gennaio 1991,
n. 10. |
|
6. Le somme impegnate
in relazione alle
disposizioni legislative di
cui all'articolo 1 del
decreto-legge 9 ottobre 1993,
n. 410, convertito dalla
legge 10 dicembre 1993, n.
513, recante interventi
urgenti a sostegno
dell'occupazione nelle aree
di crisi siderurgica, resesi
disponibili a seguito di
provvedimenti di revoca, sono
versate all'entrata del
bilancio dello Stato per
essere riassegnate, con
decreti del Ministro
dell'economia e delle
finanze, allo stato di
previsione del Ministero
delle attività produttive, ai
fini di cui al citato
articolo 1 del decreto-legge
n. 410 del 1993. |
|
|
|
|
1. Sono autorizzati
l'impegno e il pagamento
delle spese del Ministero del
lavoro e delle politiche
sociali, per l'anno
finanziario 2003, in
conformità dell'annesso stato
di previsione (Tabella n.
4). |
Identico. |
|
2. Ai fini
dell'attuazione del decreto
legislativo 16 settembre
1996, n. 514, il Ministro
dell'economia e delle
finanze, su proposta del
Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, è
autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. |
|
3. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, in
termini di residui,
competenza e cassa, le
variazioni compensative di
bilancio occorrenti per
l'attuazione dell'articolo
127 del testo unico delle
leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti
e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza,
di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni. |
|
|
|
|
1. Sono autorizzati
l'impegno e il pagamento
delle spese del Ministero
della giustizia, per l'anno
finanziario 2003, in
conformità dell'annesso stato
di previsione (Tabella n.
5). |
Identico. |
|
2. Le entrate e le
spese degli Archivi notarili,
per l'anno finanziario 2003,
sono stabilite in conformità
degli stati di previsione
annessi a quello del
Ministero della giustizia
(Appendice n. 1). |
| 3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, è utilizzato lo stanziamento della unità previsionale di base "Altri fondi di riserva" (oneri comuni) dello stato di previsione |
|
della spesa degli Archivi
notarili. I prelevamenti da
detta unità previsionale di
base, nonché le iscrizioni
alle competenti unità
previsionali di base delle
somme prelevate, sono
disposti con decreti del
Ministro dell'economia e
delle finanze, su proposta
del Ministro della giustizia.
Tali decreti vengono
comunicati al Parlamento in
allegato al conto consuntivo
degli Archivi stessi. |
|
4. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla
riassegnazione delle somme
versate dal Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI)
all'entrata del bilancio
dello Stato, in termini di
competenza e di cassa,
relativamente alle spese per
le attività sportive del
personale del corpo di
polizia penitenziaria e dei
detenuti e internati
nell'ambito delle unità
previsionali di base
"Mantenimento, assistenza,
rieducazione e trasporto
detenuti" (interventi) e
"Funzionamento" di pertinenza
del centro di responsabilità
"Amministrazione
penitenziaria" e
"Funzionamento" di pertinenza
del centro di responsabilità
"Giustizia minorile" dello
stato di previsione del
Ministero della giustizia per
l'anno finanziario 2003. |
|
|
|
|
1. Sono autorizzati
l'impegno e il pagamento
delle spese del Ministero
degli affari esteri, per
l'anno finanziario 2003, in
conformità dell'annesso stato
di previsione (Tabella n.
6). |
Identico. |
|
2. E' approvato, in
termini di competenza e di
cassa, il bilancio
dell'Istituto agronomico per
l'oltremare, per l'anno
finanziario 2003, annesso
allo stato di previsione del
Ministero degli affari esteri
(Appendice n. 1). |
| 3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro |
|
dell'economia e delle
finanze è autorizzato a
provvedere, con propri
decreti, alla riassegnazione
delle somme stesse alle
pertinenti unità previsionali
di base dello stato di
previsione del Ministero
degli affari esteri per
l'anno finanziario 2003 per
essere utilizzate per gli
scopi per cui tali somme sono
state versate. |
|
4. In relazione alle
somme affluite all'entrata
del bilancio dell'Istituto
agronomico per l'oltremare,
per anticipazioni e rimborsi
di spese per conto di terzi,
nonché di organismi
internazionali o della
Direzione generale per la
cooperazione allo sviluppo,
il Ministro dell'economia e
delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti
variazioni all'entrata e alla
spesa del suddetto bilancio
per l'anno finanziario
2003. |
|
5. Il Ministero degli
affari esteri è autorizzato
ad effettuare, previe intese
con il Ministero
dell'economia e delle
finanze, operazioni in valuta
estera non convertibile pari
alle disponibilità esistenti
nei conti correnti valuta
Tesoro costituiti presso le
rappresentanze diplomatiche e
gli uffici consolari, ai
sensi dell'articolo 5 della
legge 6 febbraio 1985, n. 15,
e che risultino
intrasferibili per effetto di
norme o disposizioni locali.
Il relativo controvalore in
euro è acquisito all'entrata
del bilancio dello Stato ed è
contestualmente iscritto,
sulla base delle indicazioni
del Ministero degli affari
esteri, alle pertinenti unità
previsionali di base dello
stato di previsione del
Ministero medesimo per l'anno
finanziario 2003, per
l'effettuazione di spese
relative a fitto di locali e
acquisto, manutenzione,
ristrutturazione di immobili
adibiti a sedi diplomatiche e
consolari, a istituti di
cultura e di scuole italiane
all'estero. |
| 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro degli affari esteri, variazioni compensative in termini di competenza e cassa tra i capitoli allocati nelle unità previsionali di base 9.1.1.0 "Funzionamento" e 9.1.2.2 "Paesi in via di sviluppo" dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativamente agli stanziamenti per l'aiuto pubblico allo sviluppo |
|
determinati nella Tabella C
allegata alla legge
finanziaria. |
|
|
|
|
1. Sono autorizzati
l'impegno e il pagamento
delle spese del Ministero
dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca, per l'anno
finanziario 2003, in
conformità dell'annesso stato
di previsione (Tabella n.
7). |
Identico. |
|
2. Il Ministro
dell'economia e delle
finanze, su proposta del
Ministro dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca, è autorizzato a
ripartire, con propri
decreti, i Fondi iscritti
nell'ambito delle unità
previsionali di base "Fondi
da ripartire per oneri di
personale", "Fondi da
ripartire per l'operatività
scolastica" e "Scuole non
statali", di pertinenza del
centro di responsabilità
"Servizio affari economico
finanziari" dello stato di
previsione del Ministero
dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca. |
|
3. L'assegnazione
autorizzata a favore del
Consiglio nazionale delle
ricerche, per l'anno
finanziario 2003, è
comprensiva delle somme per
il finanziamento degli oneri
destinati alla realizzazione
dei programmi finalizzati già
approvati dal CIPE, nonché
della somma di 2.582.284 euro
a favore dell'Istituto di
biologia cellulare per
attività internazionale
afferente all'area di
Monterotondo. |
|
4. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla
riassegnazione, all'unità
previsionale di base "Ricerca
scientifica" di pertinenza
del centro di responsabilità
"Programmazione,
coordinamento e affari
economici" dello stato di
previsione del Ministero
dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca, delle somme affluite
all'entrata del bilancio
dello Stato in relazione
all'articolo 9 del
decreto-legge 17 giugno 1996,
n. 321, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8
agosto 1996, n. 421, recante
disposizioni urgenti per le
attività produttive. |
|
5. Gli importi dei
versamenti effettuati
all'entrata del bilancio
dello Stato in connessione al
rimborso dei mutui concessi a
carico del Fondo per le
agevolazioni alla ricerca
nonché di somme a vario
titolo acquisibili in
relazione al funzionamento
degli strumenti di intervento
gravanti sul Fondo stesso
sono riassegnati con decreti
del Ministro dell'economia e
delle finanze nell'unità
previsionale di base 25.2.3.2
"Ricerca applicata" dello
stato di previsione del
Ministero dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca. |
|
|
|
|
1. Sono autorizzati
l'impegno e il pagamento
delle spese del Ministero
dell'interno, per l'anno
finanziario 2003, in
conformità dell'annesso stato
di previsione (Tabella n.
8). |
Identico. |
|
2. Le somme versate
dal CONI nell'ambito
dell'unità previsionale di
base "Restituzioni, rimborsi,
recuperi e concorsi vari"
(entrate extratributarie) di
pertinenza del centro di
responsabilità "Protezione
civile e servizi antincendi"
dello stato di previsione
dell'entrata per l'anno 2003
sono riassegnate, con decreti
del Ministro dell'economia e
delle finanze, per le spese
relative all'educazione
fisica, all'attività sportiva
e alla costruzione,
completamento ed adattamento
di infrastrutture sportive,
concernenti il Corpo
nazionale dei vigili del
fuoco, alle unità
previsionali di base "Spese
generali di funzionamento"
(funzionamento) e "Edilizia
di servizio" (investimenti)
di pertinenza del centro di
responsabilità "Vigili del
fuoco, soccorso pubblico e
difesa civile" dello stato di
previsione del Ministero
dell'interno per l'anno
finanziario 2003. |
| 3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese di pertinenza del centro di responsabilità "Pubblica sicurezza" per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2003, prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 1 della legge |
|
12 dicembre 1969, n.
1001, iscritto nell'unità
previsionale di base "Spese
generali di
funzionamento". |
|
4. Sono autorizzati
l'accertamento e la
riscossione, secondo le leggi
in vigore, delle entrate del
Fondo edifici di culto,
nonché l'impegno e il
pagamento delle spese,
relative all'anno finanziario
2003, in conformità degli
stati di previsione annessi a
quello del Ministero
dell'interno (Appendice n.
1). |
|
5. Per gli effetti di
cui all'articolo 7 della
legge 5 agosto 1978, n. 468,
sono considerate spese
obbligatorie e d'ordine del
bilancio del Fondo edifici di
culto, quelle indicate
nell'elenco n. 1, annesso al
bilancio predetto. |
|
6. Il Ministro
dell'economia e delle
finanze, su proposta del
Ministro dell'interno, è
autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti
variazioni, in termini di
competenza e di cassa, negli
stati di previsione
dell'entrata e della spesa
del Fondo edifici di culto
per l'anno finanziario 2003,
conseguenti alle somme
prelevate dal conto corrente
infruttifero di tesoreria
intestato al predetto Fondo,
per far fronte alle esigenze
derivanti dall'attuazione
degli articoli 55 e 69 della
legge 20 maggio 1985,
n. 222. |
|
|
|
|
1. Sono autorizzati
l'impegno e il pagamento
delle spese del Ministero
dell'ambiente e della
tutela del territorio, per
l'anno finanziario 2003, in
conformità dell'annesso stato
di previsione (Tabella n.
9). |
Identico. |
|
|
|
|
1. Sono autorizzati
l'impegno e il pagamento
delle spese del Ministero
delle |
Identico. |
|
infrastrutture e dei
trasporti, per l'anno
finanziario 2003, in
conformità dell'annesso stato
di previsione (Tabella n.
10). |
|
2. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, su
proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei
trasporti, le variazioni di
competenza e di cassa nello
stato di previsione
dell'entrata ed in quello del
Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti per gli adempimenti
previsti dalla legge 6 giugno
1974 n. 298, e successive
modificazioni, nonché
dall'articolo 10 del decreto
del Presidente della
Repubblica 28 settembre 1994,
n. 634, concernente la
disciplina dell'utenza del
servizio di informatica del
centro elaborazione dati del
Dipartimento dei trasporti
terrestri. |
|
3. Il numero massimo
dei militari da mantenere in
servizio obbligatorio di leva
presso le Capitanerie di
porto a norma dell'articolo 3
della legge 6 agosto 1991, n.
255, e dell'articolo 33 della
legge 1^ agosto 2002, n. 166,
è fissato, per l'anno
finanziario 2003, in 2.921
unità. |
|
4. Il numero massimo
degli ufficiali piloti di
complemento del Corpo delle
capitanerie di porto da
mantenere in servizio a norma
dell'articolo 15 della legge
19 maggio 1986, n. 224, e
dell'articolo 5 della legge 7
giugno 1990, n. 144, è
stabilito, per l'anno
finanziario 2003, in 50
unità. |
|
5. Il numero massimo
degli allievi ufficiali del
Corpo delle capitanerie di
porto da mantenere alla
frequenza dei corsi normali
dell'Accademia navale, ai
sensi dell'articolo 4 del
decreto legislativo 30
dicembre 1997, n. 490, per
l'anno finanziario 2003, è
fissato in 95 unità. |
|
6. A norma degli
articoli 7 e 8 del decreto
legislativo 12 maggio 1995,
n. 196, la forza organica dei
militari volontari di truppa
in ferma breve è fissata, per
l'anno finanziario 2003, nel
numero di 500 unità. |
|
7. Il numero massimo
degli allievi marescialli del
Corpo delle capitanerie di
porto a norma dell'articolo
11 del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 196, è
determinato, per l'anno
finanziario 2003, in 77
unità. |
|
8. Nell'elenco annesso
allo stato di previsione del
Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti, riguardante il
Corpo delle capitanerie di
porto, sono descritte le
spese per le quali possono
effettuarsi, per l'anno
finanziario 2003, i
prelevamenti dal fondo a
disposizione di cui agli
articoli 20 e 44 del testo
unico delle disposizioni
legislative concernenti
l'amministrazione e la
contabilità dei corpi,
istituti e stabilimenti
militari, di cui al regio
decreto 2 febbraio 1928, n.
263, iscritto nell'unità
previsionale di base "Spese
generali di funzionamento"
(funzionamento) di pertinenza
del centro di responsabilità
"Capitanerie di porto" del
medesimo stato di
previsione. |
|
9. Ai sensi
dell'articolo 2 del
regolamento per i servizi di
cassa e contabilità delle
Capitanerie di porto, di cui
al regio decreto 6 febbraio
1933, n. 391, i fondi di
qualsiasi provenienza possono
essere versati in conto
corrente postale dai
funzionari delegati. |
|
10. Le disposizioni
legislative e regolamentari
in vigore presso il Ministero
della difesa si applicano, in
quanto compatibili, alla
gestione dei fondi di
pertinenza del centro di
responsabilità "Capitanerie
di porto" in relazione alla
legge 6 agosto 1991, n. 255.
Alle spese per la
manutenzione ed esercizio dei
mezzi nautici, terrestri ed
aerei e per attrezzature
tecniche, materiali ed
infrastrutture occorrenti per
i servizi tecnici e di
sicurezza dei porti e delle
caserme, di cui all'unità
previsionale di base "Mezzi
operativi e strumentali"
(funzionamento) di pertinenza
del centro di responsabilità
"Capitanerie di porto", dello
stato di previsione del
Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti, si applicano, per
l'anno finanziario 2003, le
disposizioni contenute nel
secondo comma dell'articolo
36 e nell'articolo 61-bis
del regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440, e
successive modificazioni,
sulla contabilità generale
dello Stato. |
| 11. Ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è autorizzato a ripartire, con propri |
|
decreti, in termini di
residui, competenza e cassa,
su altre unità previsionali
di base delle amministrazioni
interessate, il fondo per gli
interventi per Roma capitale
iscritto nell'ambito
dell'unità previsionale di
base "Fondo per Roma
capitale" (investimenti) di
pertinenza del centro di
responsabilità "Opere
pubbliche ed edilizia" dello
stato di previsione del
Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti. |
|
|
|
|
1. Sono autorizzati
l'impegno e il pagamento
delle spese del Ministero
delle comunicazioni, per
l'anno finanziario 2003, in
conformità dell'annesso stato
di previsione (Tabella n.
11). |
Identico. |
|
|
|
|
1. Sono autorizzati
l'impegno e il pagamento
delle spese del Ministero
della difesa, per l'anno
finanziario 2003, in
conformità dell'annesso stato
di previsione (Tabella n.
12). |
Identico. |
|
2. Il numero massimo
dei graduati di leva aiuto
specialisti in servizio
nell'Esercito, nella Marina
militare e nell'Aeronautica
militare, è fissato, per
l'anno finanziario 2003, come
segue: a) Esercito n. 26.854; b) Marina n. 5.907; c) Aeronautica n. 5.994. |
| 3. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, da mantenere in servizio a norma dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 1963, n. 249, dell'articolo 1 della legge 21 maggio 1960, n. 556, e dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, |
|
n. 224, è stabilito, per
l'anno finanziario 2003, come
segue: a) Esercito n. 8; b) Marina n. 190; c) Aeronautica n. 220. 4. Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma di cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è stabilito, per l'anno finanziario 2003, come segue: a) Esercito n. 250; b) Marina n. 140; c) Aeronautica n. 100; d) Carabinieri n. 80.&& 5. La forza organica degli allievi ufficiali dell'Accademia dell'Arma dei carabinieri da ammettere alla ferma di cui all'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, è fissata, per l'anno finanziario 2003, in n. 102 unità. 6. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Esercito da ammettere alla ferma volontaria a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l'anno finanziario 2003, in n. 1.400 unità. 7. La forza organica dei sottocapi e comuni del Corpo degli equipaggi militari marittimi in ferma volontaria a norma dell'articolo 18, terzo capoverso della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l'anno finanziario 2003, in n. 1.240 unità. 8. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Aeronautica in ferma volontaria a norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, e successive modificazioni, è fissata, per l'anno finanziario 2003, in n. 850 unità. 9. Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabiniere ausiliario, per la sola ferma di leva, dei giovani chiamati alle armi è fissato, per l'anno finanziario 2003, a norma dell'articolo 4, comma 1, |
|
lettera b), del
decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 198, in n. 10.600
unità. 10. Alle spese di cui alle unità previsionali di base "Accordi e organismi internazionali" (interventi), specificamente afferenti le infrastrutture multinazionali NATO, e "Ammodernamento e rinnovamento" (funzionamento), dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per l'anno finanziario 2003, le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato. 11. Alle spese per le infrastrutture multinazionali NATO, sostenute a carico delle unità previsionali di base "Accordi e organismi internazionali" (interventi), dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO d'esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure d'appalto, d'assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646. Alle spese medesime non si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496. 12. Negli elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2003, i prelevamenti dal "Fondo a disposizione" di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari di cui al regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, iscritto nell'unità previsionale di base "Funzionamento" di pertinenza del centro di responsabilità "Bilancio e affari finanziari" e nell'unità previsionale di base "Spese generali di funzionamento" (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità "Arma dei Carabinieri". 13. Ai fini dell'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre |
|
2000, n. 424, recante il
regolamento
sull'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia
industrie difesa, il Ministro
dell'economia e delle
finanze, su proposta del
Ministro della difesa, è
autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le variazioni
di bilancio connesse con
l'istituzione e il
funzionamento dell'Agenzia
medesima. |
|
|
|
|
1. Sono autorizzati
l'impegno e il pagamento
delle spese del Ministero
delle politiche agricole e
forestali, per l'anno
finanziario 2003, in
conformità dell'annesso stato
di previsione (Tabella n.
13). |
Identico. |
|
2. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le
occorrenti variazioni di
bilancio tra gli stati di
previsione del Ministero
delle politiche agricole e
forestali e delle
amministrazioni interessate
in termini di residui,
competenza e cassa, ai sensi
dell'articolo 31 della legge
6 dicembre 1991, n. 394, e
successive modificazioni,
dell'articolo 77 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n.
112, nonché per l'attuazione
del decreto legislativo 4
giugno 1997, n. 143,
concernente il conferimento
alle regioni delle funzioni
amministrative in materia di
agricoltura e pesca, e
riorganizzazione
dell'Amministrazione
centrale. |
| 3. Per l'attuazione della legge 10 febbraio 1992, n. 165, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, per l'anno finanziario 2003, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa occorrenti per la modifica della |
|
ripartizione dei fondi
tra i vari settori
d'intervento, di cui al
suddetto piano nazionale
della pesca marittima. |
|
4. Per l'anno
finanziario 2003 il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato a provvedere,
con propri decreti, al
trasferimento alle competenti
unità previsionali di base
dello stato di previsione del
Ministero delle politiche
agricole e forestali per
l'anno medesimo, delle somme
iscritte nell'ambito
dell'unità previsionale di
base "Interventi diversi" -
capitolo 2827 - di pertinenza
del centro di responsabilità
"Ragioneria generale dello
Stato" dello stato di
previsione del Ministero
dell'economia e delle
finanze, secondo la
ripartizione percentuale
indicata all'articolo 24,
comma 2, della legge 11
febbraio 1992, n. 157. |
|
5. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato a ripartire,
con propri decreti, le somme
iscritte, per residui,
competenza e cassa,
nell'unità previsionale di
base "Interventi nel settore
agricolo e forestale" di
pertinenza del centro di
responsabilità "Dipartimento
della qualità dei prodotti
agroalimentari e dei servizi"
dello stato di previsione del
Ministero delle politiche
agricole e forestali, in
attuazione della legge 23
dicembre 1999, n. 499,
concernente razionalizzazione
degli interventi nei settori
agricolo, agroalimentare,
agroindustriale e
forestale. |
|
6. Ai fini
dell'attuazione dei decreti
legislativi 18 maggio 2001,
n. 227, e 18 maggio 2001, n.
228, recanti norme per
l'orientamento e la
modernizzazione dei settori
forestale e agricolo, il
Ministro dell'economia e
delle finanze, su proposta
del Ministro delle politiche
agricole e forestali, è
autorizzato a ripartire, con
propri decreti, gli appositi
fondi iscritti nello stato di
previsione del Ministero
delle politiche agricole e
forestali. |
| 7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, è autorizzato a ripartire con propri decreti le somme iscritte nell'ambito dell'unità previsionale di base "Economia montana e forestale" di pertinenza del centro di responsabilità |
|
"Corpo forestale dello
Stato" dello stato di
previsione del Ministero
delle politiche agricole e
forestali. |
|
|
|
|
1. Sono autorizzati
l'impegno e il pagamento
delle spese del Ministero per
i beni e le attività
culturali per l'anno
finanziario 2003, in
conformità dell'annesso stato
di previsione (Tabella n.
14). |
Identico. |
|
|
|
|
1. Sono autorizzati
l'impegno e il pagamento
delle spese del Ministero
della salute per l'anno
finanziario 2003, in
conformità dell'annesso stato
di previsione (Tabella n.
15). |
Identico. |
|
2. Alle spese di cui
all'unità previsionale di
base "Programma anti AIDS"
(interventi) di pertinenza
del centro di responsabilità
"Tutela della salute umana,
della sanità pubblica
veterinaria e dei rapporti
internazionali" dello stato
di previsione del Ministero
della salute si applicano,
per l'anno finanziario 2003,
le disposizioni contenute nel
secondo comma dell'articolo
36 del regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440, e
successive modificazioni,
sulla contabilità generale
dello Stato. |
|
3. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla
riassegnazione alla
pertinente unità previsionale
di base dello stato di
previsione del Ministero
della salute per l'anno
finanziario 2003, delle somme
versate in entrata dalle
Federazioni nazionali degli
ordini e dei collegi sanitari
per il funzionamento della
Commissione centrale per gli
esercenti le professioni
sanitarie. |
| 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della salute, è autorizzato a ripartire, con propri |
|
decreti, tra le
pertinenti unità previsionali
di base dello stato di
previsione del Ministero
della salute, per l'anno
finanziario 2003, i fondi per
il finanziamento delle
attività di ricerca o
sperimentazione, delle unità
previsionali di base "Ricerca
scientifica" (interventi e
investimenti) di pertinenza
del centro di responsabilità
"Ordinamento sanitario,
ricerca ed organizzazione del
Ministero" dello stato di
previsione del Ministero
della salute, in relazione a
quanto disposto dall'articolo
12, comma 2, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive
modificazioni. |
|
5. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato a riassegnare
per l'anno finanziario 2003,
con propri decreti, le
entrate di cui all'articolo
5, comma 12, della legge 29
dicembre 1990, n. 407, alle
competenti unità previsionali
di base dello stato di
previsione del Ministero
della salute per le attività
di controllo, di
programmazione, di
informazione e di educazione
sanitaria del Ministero
stesso, dell'Istituto
superiore di sanità e
dell'Istituto superiore per
la prevenzione e la sicurezza
del lavoro nonché per le
finalità di cui all'articolo
7 della legge 14 ottobre
1999, n. 362. |
|
6. Il Ministro
dell'economia e delle
finanze, su proposta del
Ministro della salute, è
autorizzato a ripartire, con
propri decreti, tra le
pertinenti unità previsionali
di base dello stato di
previsione del Ministero
della salute per l'anno
finanziario 2003, i fondi per
il finanziamento delle
attività relative ai prelievi
e trapianti di organi e di
tessuti, dell'unità
previsionale di base
"Prelievi e trapianti di
organi e tessuti" di
pertinenza del centro di
responsabilità "Ordinamento
sanitario, ricerca ed
organizzazione del Ministero"
dello stato di previsione del
Ministero della salute, in
relazione a quanto disposto
dalla legge 1^ aprile 1999,
n. 91, e successive
modificazioni. |
| 7. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri della salute e della difesa è autorizzato a ripartire, con propri decreti, |
|
tra le pertinenti unità
previsionali di base degli
stati di previsione dei
Ministeri della salute e
della difesa il "Fondo da
ripartire per la
realizzazione di una campagna
di monitoraggio sulle
condizioni sanitarie dei
cittadini italiani impegnati
nell'area
Kosovo/Bosnia-Erzegovina,
nonché per il controllo delle
sostanze alimentari importate
dalla predetta area"
dell'unità previsionale di
base "Missioni internazionali
di pace" di pertinenza del
centro di responsabilità
"Tutela della salute umana,
della sanità pubblica
veterinaria e dei rapporti
internazionali" dello stato
di previsione del Ministero
della salute per l'anno
finanziario 2003. |
|
|
|
|
1. E' approvato, in euro
664.735.974.637 in termini di
competenza ed in euro
685.731.613.502 in termini di
cassa il totale generale
della spesa dello Stato per
l'anno finanziario 2003. |
Identico. |
|
|
|
|
1. E' approvato, in
termini di competenza e di
cassa, il quadro generale
riassuntivo del bilancio
dello Stato per l'anno
finanziario 2003, con le
tabelle allegate. |
Identico. |
|
|
|
|
1. Per l'anno finanziario
2003, le spese considerate
nelle unità previsionali di
base dei singoli stati di
previsione per le quali il
Ministro dell'economia e
delle finanze è autorizzato
ad effettuare, con propri
decreti, variazioni tra loro
compensative,
rispettivamente, per
competenza e cassa, sono
quelle indicate nella Tabella
A allegata alla presente
legge. |
1. Identico. |
|
2. Per l'anno
finanziario 2003, le spese
delle unità previsionali di
base del conto capitale dei
singoli stati di previsione
alle quali si applicano le
disposizioni contenute nel
quinto e nel settimo comma
dell'articolo 20 della legge
5 agosto 1978, n. 468, sono
quelle indicate nella Tabella
B allegata alla presente
legge. |
2. Identico. |
|
3. In relazione
all'accertamento dei residui
di entrata e di spesa per i
quali non esistono nel
bilancio di previsione i
corrispondenti capitoli
nell'ambito delle unità
previsionali di base, il
Ministro dell'economia e
delle finanze è autorizzato
ad istituire gli occorrenti
capitoli nelle pertinenti
unità previsionali di base,
anche di nuova istituzione,
con propri decreti da
comunicare alla Corte dei
conti. |
3. Identico. |
|
4. Per gli allievi del
Corpo della guardia di
finanza, del Corpo di polizia
penitenziaria, degli agenti
della Polizia di Stato, del
Corpo delle capitanerie di
porto, del Corpo forestale
dello Stato, la composizione
della razione viveri in
natura e le integrazioni di
vitto e di generi di conforto
per i militari dei Corpi
medesimi nonché per il
personale della Polizia di
Stato in speciali condizioni
di servizio, sono
determinate, per l'anno
finanziario 2003, in
conformità delle tabelle
allegate al decreto del
Ministro della difesa
adottato di concerto con il
Ministro dell'economia e
delle finanze, ai sensi
dell'articolo 14, comma 4,
della legge 28 luglio 1999,
n. 266. |
4. Identico. |
|
5. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato a trasferire,
con propri decreti, in
termini di residui,
competenza e cassa,
dall'unità previsionale di
base "Fondo per i programmi
regionali di sviluppo"
(investimenti) di pertinenza
del centro di responsabilità
"Politiche di sviluppo e di
coesione" dello stato di
previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze
per l'anno finanziario 2003,
alle pertinenti unità
previsionali di base dei
Ministeri interessati, le
quote da attribuire alle
regioni a statuto speciale,
ai sensi dell'ultimo comma
dell'articolo 126 del decreto
del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n.
616. |
5. Identico. |
| 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di |
6. Identico. |
|
cassa, le variazioni
compensative di bilancio
occorrenti per l'attuazione
di quanto disposto
dall'articolo 13 della legge
5 agosto 1981, n. 416, e
successive modificazioni,
concernente disciplina delle
imprese editrici e
provvidenze per
l'editoria. |
|
7. Ai fini
dell'attuazione della legge
26 febbraio 1992, n. 212, e
successive modificazioni,
concernente collaborazione
con i Paesi dell'Europa
centrale e orientale, il
Ministro dell'economia e
delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri
decreti, le variazioni di
bilancio in termini di
competenza, residui e cassa
in relazione alla
ripartizione delle
disponibilità finanziarie per
settori e strumenti
d'intervento. |
7. Identico. |
|
8. Il Ministro
dell'economia e delle
finanze, su proposta dei
Ministri interessati, è
autorizzato a trasferire, in
termini di competenza e di
cassa, con propri decreti, le
disponibilità esistenti su
altre unità previsionali di
base degli stati di
previsione delle
amministrazioni competenti a
favore di apposite unità
previsionali di base
destinate all'attuazione di
interventi cofinanziati dalla
Unione europea, nonché di
quelli connessi alla
realizzazione della Rete
unitaria della pubblica
amministrazione. |
8. Identico. |
|
9. Per l'attuazione
dei provvedimenti di
riordino, anche in via
sperimentale, delle
amministrazioni pubbliche -
compresi quelli di cui ai
decreti legislativi 30 luglio
1999, n. 300, e successive
modificazioni, e 30 luglio
1999, n. 303, e successive
modificazioni - il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti,
comunicati alle Commissioni
parlamentari competenti, le
variazioni di bilancio in
termini di residui,
competenza e cassa, ivi
comprese l'individuazione dei
centri di responsabilità
amministrativa,
l'istituzione, la modifica e
la soppressione di unità
previsionali di base. |
9. Identico. |
| 10. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che nell'esercizio 2002 ed in quello in corso siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 9, nonché previsti da altre normative vigenti, possono essere effettuate |
10. Identico. |
|
variazioni compensative, in
termini di competenza e di
cassa, tra capitoli delle
unità previsionali di base
del medesimo centro di
responsabilità
amministrativa, fatta
eccezione per le
autorizzazioni di spesa di
natura obbligatoria, per le
spese in annualità e a
pagamento differito e per
quelle direttamente regolate
con legge, nonché tra
capitoli di unità
previsionali di base dello
stesso stato di previsione
limitatamente alle spese di
funzionamento per oneri
relativi a movimenti di
personale e per quelli
strettamente connessi con la
operatività delle
amministrazioni. |
|
11. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti,
variazioni compensative, in
termini di competenza e di
cassa, tra le competenti
unità previsionali di base e
centri di responsabilità
amministrativa delle
amministrazioni interessate
per le spese concernenti la
gestione e il funzionamento
dei sistemi informativi e le
spese relative alla
costituzione e allo sviluppo
dei sistemi medesimi. |
11. Identico. |
|
12. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, in
termini di competenza e
cassa, le variazioni di
bilancio occorrenti per
l'attuazione dell'articolo 18
della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e successive
modificazioni, anche mediante
riassegnazione delle somme
allo scopo versate in entrata
dalle amministrazioni
interessate. |
12. Identico. |
|
13. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le
variazioni di bilancio
connesse con l'attuazione dei
contratti collettivi
nazionali di lavoro del
personale dipendente dalle
amministrazioni dello Stato,
stipulati ai sensi
dell'articolo 40 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.
165, nonché degli accordi
sindacali e dei provvedimenti
di concertazione, adottati ai
sensi dell'articolo 2 del
decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 195, e successive
modificazioni, per quanto
concerne il trattamento
economico fondamentale ed
accessorio del personale
interessato. |
13. Identico. |
| 14. Gli stanziamenti iscritti in bilancio per gli esercizi 2002 e 2003, relativamente ai fondi destinati all'incentivazione del personale |
14. Identico. |
|
civile dello Stato, delle
Forze armate, del Corpo
nazionale dei vigili del
fuoco e dei Corpi di polizia,
nonché quelli per la
corresponsione del
trattamento economico
accessorio del personale
dirigenziale, non utilizzati
alla chiusura dell'esercizio
sono conservati nel conto dei
residui per essere utilizzati
nell'esercizio successivo. Il
Ministro dell'economia e
delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri
decreti, le variazioni di
bilancio occorrenti per
l'utilizzazione dei predetti
fondi conservati. |
|
15. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla
riassegnazione negli stati di
previsione delle
amministrazioni statali
interessate, delle somme
rimborsate dalla Commissione
europea per spese sostenute
dalle amministrazioni
medesime a carico delle
pertinenti unità previsionali
di base dei rispettivi stati
di previsione, affluite al
fondo di rotazione di cui
all'articolo 5 della legge 16
aprile 1987, n. 183, e
successivamente versate
all'entrata del bilancio
dello Stato. |
15. Identico. |
|
16. Al fine della
razionalizzazione del
patrimonio immobiliare
utilizzato dalle
amministrazioni statali, il
Ministro dell'economia e
delle finanze, su proposta
del Ministro interessato, è
autorizzato ad effettuare,
con propri decreti,
variazioni compensative dalle
unità previsionali
"funzionamento", per le spese
relative al fitto di locali
dei pertinenti centri di
responsabilità delle
amministrazioni medesime,
alla pertinente unità
previsionale di base dello
stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze per l'acquisto
di immobili, anche attraverso
la locazione finanziaria. Per
l'acquisto di immobili
all'estero, di competenza del
Ministero degli affari
esteri, anche attraverso la
locazione finanziaria, le
variazioni compensative sono
operate con le predette
modalità tra le pertinenti
unità previsionali di base
dello stesso Ministero degli
affari esteri. |
16. Identico. |
| 17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati |
17. Identico. |
|
in relazione all'articolo 7
della legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive
modificazioni, e ai decreti
legislativi concernenti il
conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli
enti locali, in attuazione
del capo I della citata legge
n. 59 del 1997. |
|
18. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, nelle
pertinenti unità previsionali
di base, anche di nuova
istituzione degli stati di
previsione delle
amministrazioni interessate,
le variazioni di bilancio
occorrenti per l'applicazione
del decreto legislativo 18
febbraio 2000, n. 56,
concernente disposizioni in
materia di federalismo
fiscale, a norma
dell'articolo 10 della legge
13 maggio 1999, n. 133. |
18. Identico. |
|
19. Al fine di
apportare le occorrenti
variazioni di bilancio, il
Ministro dell'economia e
delle finanze, d'intesa con i
Ministri interessati,
provvede alla verifica delle
risorse di cui all'articolo
24, comma 8, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.
165, per accertarne la
congruenza con il trattamento
economico accessorio erogato
alla dirigenza in base ai
contratti individuali. |
19. Identico. |
|
20. In relazione alle
disposizioni di cui
all'articolo 4, comma 12, del
contratto integrativo del
contratto collettivo
nazionale di lavoro del
personale del comparto
Ministeri, concernente
l'assegnazione temporanea di
personale ad altra
amministrazione in posizione
di comando, il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le
variazioni di bilancio tra le
pertinenti unità previsionali
di base delle amministrazioni
interessate, occorrenti per
provvedere al pagamento del
trattamento economico al
personale comandato a carico
dell'amministrazione di
destinazione. |
20. Identico. |
| 21. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente il Fondo per gli investimenti, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti, le variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione tra i centri di responsabilità e unità previsionali di base degli stati di previsione |
21. Identico. |
|
interessati, delle dotazioni
dei fondi medesimi secondo la
destinazione individuata dal
Ministro competente. |
|
22. Per l'anno
finanziario 2003, al fine di
agevolare il raggiungimento
degli obiettivi di finanza
pubblica, anche mediante una
maggiore flessibilità del
bilancio in connessione con
il riordino delle
amministrazioni pubbliche, ai
sensi, tra l'altro, del
decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive
modificazioni, e della legge
6 luglio 2002, n. 137, con
decreti del Ministro
competente da comunicare,
anche con evidenze
informatiche, al Ministero
dell'economia e delle
finanze, per il tramite del
rispettivo Ufficio centrale
del bilancio, nonché alle
Commissioni parlamentari
competenti e alla Corte dei
conti, possono essere
effettuate variazioni
compensative tra capitoli
delle unità previsionali di
base del medesimo stato di
previsione della spesa, fatta
eccezione per le
autorizzazioni di spesa di
natura obbligatoria, per le
spese in annualità e a
pagamento differito e per
quelle direttamente regolate
con legge. |
22. Identico. |
|
23. Per l'anno
finanziario 2003, le unità
previsionali di base e le
funzioni obiettivo sono
individuate, rispettivamente,
negli allegati n. 1 e n. 2
alla presente legge. |
23. Identico. (Per
le modifiche apportate dalla
Commissione all'allegato n.
2, v. pag. 61) |
|
|
|
|
1. E' approvato ai sensi
e per gli effetti
dell'articolo 4 della legge 5
agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, il
bilancio pluriennale dello
Stato e delle aziende
autonome per il triennio
2003-2005, nelle risultanze
di cui alle tabelle allegate
alla presente legge. |
Identico. |
|
Tabella A
|
Tabella A
|
|
Unità previsionali di
base del bilancio di
previsione dello Stato per
l'anno 2003 per le quali il
Ministro dell'economia e
delle finanze è autorizzato
ad effettuare variazioni tra
loro compensative. |
Unità previsionali di
base del bilancio di
previsione dello Stato per
l'anno 2003 per le quali il
Ministro dell'economia e
delle finanze è autorizzato
ad effettuare variazioni tra
loro compensative. |
|
Stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze: |
Identica. |
|
Tesoro: 3.1.7.3
"Interessi sui titoli del
debito pubblico" (cap. 2214,
2215, 2216 e 2218); 3.1.7.4
"Interessi sui mutui Crediop
e BEI" (cap. 2230, 2231 e
2232); 3.1.7.5 "Oneri
accessori" (cap. 2247);
3.1.7.6 "Altri interessi su
mutui" (cap. 2256 e 2263); Ragioneria Generale dello Stato: 4.1.2.1 "Fondo sanitario nazionale" (cap. 2700); 4.1.2.7 "Ripiano deficit spesa sanitaria" (cap. 2746); 4.1.2.8 "Risorse proprie Unione europea" (cap. 2750, 2751, 2752 e 2753); 4.1.7.1 "Interessi sul risparmio postale ed altri conti di tesoreria" (cap. 3100); Politiche fiscali: 6.1.2.2 "Restituzione e rimborsi di imposte" (cap. 3811 e 3813); 6.1.7.1 "Interessi di mora" (cap. 4015); Politiche fiscali: 6.1.2.2 "Restituzione e rimborsi di imposte" (cap. 3810, 3812 e 3814); 6.1.7.1 "Interessi di mora" (cap. 4016). |
|
Stato di previsione del
Ministero della giustizia: Organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi: 3.2.3.1 "Edilizia di servizio" (cap. 7200 e 7201); 3.2.3.2 "Attrezzature e impianti" (cap. 7211 e 7212); Amministrazione penitenziaria: 4.2.3.1 "Edilizia di servizio" (cap. 7300 e 7303), 4.2.3.2 "Attrezzature e impianti" (cap. 7321 e 7322) e Giustizia minorile: 5.2.3.1 "Edilizia di servizio" (cap. 7400 e 7401); 5.2.3.2 "Attrezzature e impianti" (cap. 7421 e 7422). Stato di previsione del Ministero degli affari esteri: Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro: 1.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 1041); Segreteria generale: 2.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 1121); Cerimoniale diplomatico della Repubblica: 3.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 1170); Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero: 4.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 1201); Personale: 5.1.1.1 "Uffici centrali" (cap. 1241); Affari amministrativi, bilancio e patrimonio: 6.1.1.1 "Uffici centrali" (cap. 1301); Stampa e informazione: 7.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 1632); Informatica, comunicazioni e cifra: 8.1.1.1 "Uffici centrali" (cap. 1703); Cooperazione allo sviluppo: 9.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 2001); Promozione e cooperazione culturale: 10.1.1.1 "Uffici centrali" (cap. 2401); Italiani all'estero e politiche migratorie: 11.1.1.0 "Funzionamento" (cap. 3001); Affari politici multilaterali e diritti umani: |
|
12.1.1.0 "Funzionamento"
(cap. 3301); Cooperazione
economica e finanziaria
multilaterale: 13.1.1.0
"Funzionamento" (cap. 3601);
Istituto diplomatico:
14.1.1.0 "Funzionamento"
(cap. 3901); Paesi
dell'Europa: 15.1.1.0
"Funzionamento" (cap. 4003);
Paesi delle Americhe:
16.1.1.0 "Funzionamento"
(cap. 4101); Paesi del
Mediterraneo e del Medio
Oriente: 17.1.1.0
"Funzionamento" (cap. 4201);
Paesi dell'Africa Sub
Sahariana: 18.1.1.0
"Funzionamento" (cap. 4301);
Paesi dell'Asia,
dell'Oceania, del Pacifico e
l'Antartide: 19.1.1.0
"Funzionamento" (cap. 4401);
Integrazione europea:
20.1.1.0 "Funzionamento"
(cap. 4501); |
|
Affari
amministrativi, bilancio e
patrimonio: 6.1.1.2 "Uffici
all'estero" (capp. 1501 e
1503); Promozione e
cooperazione culturale:
10.1.1.2 "Istituzioni
scolastiche e culturali
all'estero" (capp. 2502 e
2503). |
|
Tabella B
|
Tabella B
|
|
Unità previsionali di
base per le quali si
applicano le disposizioni
contenute nel quinto e
settimo comma dell'articolo
20 della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive
modificazioni. |
Unità previsionali di
base per le quali si
applicano le disposizioni
contenute nel quinto e
settimo comma dell'articolo
20 della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive
modificazioni. |
|
Stato di previsione del
Ministero dell'economia e
delle finanze: |
Identico. |
|
Tesoro: 3.2.4.4
"Fondo rotativo per la
cooperazione allo sviluppo"
(cap. 7415). |
|
Stato di previsione del
Ministero dell'ambiente e
della tutela del
territorio: |
Stato di previsione del
Ministero dell'ambiente e
della tutela del
territorio: |
|
Difesa del suolo:
4.2.1.3 "Calamità naturali e
danni bellici" (cap.
7941). |
Assetto dei valori
ambientali del territorio:
4.2.3.6 "Calamità naturali
e danni bellici" (cap.
7941). |
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Stato di previsione del
Ministero delle
infrastrutture e dei
trasporti: |
Identico: |
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Trasporti terrestri e
sistemi informativi e
statistici: 5.2.3.1 "Edilizia
di servizio" (cap. 8054 e
8055); 5.2.3.4 "Trasporti in
gestione diretta ed in
concessione" (cap. 8090); |
Identico; |
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Navigazione e
trasporto marittimo ed aereo:
4.2.3.3 "Opere marittime e
portuali" (cap. 7841); |
Identico; |
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Opere pubbliche ed
edilizia: 3.2.3.1 "Edilizia
di servizio" (cap. 7941); |
Opere pubbliche ed
edilizia: 3.2.3.1 "Edilizia
di servizio" (cap.
7341); |
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Opere pubbliche ed
edilizia: 3.2.3.10 "Calamità
naturali e danni bellici"
(cap. 7527). |
Identico; |
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Stato di previsione del
Ministero della difesa: |
Identico; |
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Telecomunicazioni,
informatica e tecnologie
avanzate: 12.2.3.1 "Ricerca
scientifica" (cap. 7200); Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro: 1.2.3.1 "Fondo unico da ripartire - investimenti università e ricerca" (cap. 7000). |
Frontespizio |
Relazione |