XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3195




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità).

        1. La presente legge istituisce la figura professionale dell'operatore addetto ai servizi di tutela e ne disciplina l'attività, al fine di prevenire comportamenti a rischio e garantire idonea assistenza in luoghi di pubblico intrattenimento o di pubblico spettacolo, presso pubblici esercizi in genere, in occasione di eventi e manifestazioni, nonché in qualsiasi luogo ove il particolare afflusso di pubblico lo richieda.


Art. 2.

(Operatore addetto ai servizi di tutela).

        1. Sono operatori addetti ai servizi di tutela i soggetti che, iscritti all'albo di cui all'articolo 4, garantiscono un corretto comportamento in situazioni di disagio e di rischio sia all'interno che all'esterno dei luoghi e nei contesti di cui all'articolo 1.
        2. Nell'espletamento dei propri compiti l'operatore addetto ai servizi di tutela collabora con le Forze dell'ordine preposte alla salvaguardia dell'incolumità delle persone fisiche, con le guardie particolari giurate, preposte alla custodia e alla vigilanza delle proprietà mobiliari ed immobiliari, e con il personale medico ed infermieristico competente per interventi sanitari.


Art. 3.

(Attività).

        1. Gli operatori addetti ai servizi di tutela svolgono le seguenti attività:

            a) agevolare il flusso e il deflusso del pubblico anche attraverso il controllo dei titoli di ingresso;
            b) concordare preventivamente con il titolare del locale in cui esercitano la propria attività, l'impostazione e la gestione dei servizi di tutela, nonché le modalità di raccordo con lo staff operativo dei locali o delle manifestazioni;

            c) osservare costantemente i frequentatori della sala da ballo o i partecipanti alle grandi manifestazioni per cogliere situazioni di disagio e di rischio intervenendo, in accordo con i titolari e con gli staff operativi interni, fin dalle prime manifestazioni delle suddette situazioni a fini preventivi;

            d) verificare costantemente che i frequentatori dei locali si attengano ad un comportamento che non travalichi i limiti di un corretto e civile divertimento proprio del luogo in cui si svolge l'evento, ponendosi come riferimento e deterrente verso comportamenti a rischio e potenzialmente violenti e prevaricatori;

            e) prevenire e, quando è necessario, attuare le prime azioni di intervento delle situazioni di rissa o di eccitazione tra i fruitori del locale o tra i partecipanti ad una manifestazione, con l'obiettivo di prevenirne l'evolversi, in attesa delle Forze dell'ordine competenti territorialmente e istituzionalmente preposte alla gestione dell'ordine pubblico e della sicurezza;

            f) prevenire l'abuso di bevande alcoliche, anche mediante azioni di informazione e di sensibilizzazione sui loro effetti e rischi;

            g) prevenire l'uso di sostanze psicotrope, anche mediante azioni di informazione e di sensibilizzazione del cliente sugli effetti e sui rischi di tali sostanze;

            h) collaborare con operatori sociali e sanitari;

            i) effettuare interventi di primo soccorso;

            l) operare al fine di dissuadere i clienti dal mettersi alla guida di autoveicoli se in condizioni psicofisiche non idonee;
            m) controllare costantemente il rispetto delle norme di sicurezza e, se non applicate, riferire immediatamente al responsabile individuato ai sensi di legge;

            n) collaborare con le Forze dell'ordine per il miglior espletamento delle funzioni loro proprie promovendo a livello territoriale la predisposizione di protocolli di comunicazione operativa con le stesse.


Art. 4.

(Istituzione dell'albo regionale).

        1. Presso l'assessorato regionale competente è istituito l'albo regionale degli operatori addetti ai servizi di tutela, di seguito denominato "albo".
        2. L'albo è costantemente aggiornato da una Commissione istituita secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di organizzazione delle strutture della giunta regionale.
        3. L'iscrizione all'albo è subordinata alla frequenza dei corsi di formazione di cui all'articolo 5 e al superamento del relativo esame finale, nonché al possesso dei seguenti requisiti:

            a) idoneità psicofisica attestata da certificato rilasciato dall'azienda sanitaria locale del comune di residenza;

            b) residenza, domicilio o stabile dimora in un comune del territorio italiano.

        4. Per il mantenimento dell'iscrizione all'albo, ogni due anni la Commissione di cui al comma 2 verifica la permanenza dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 3 e accerta che l'iscritto abbia partecipato ai corsi di aggiornamento organizzati a livello regionale.


Art. 5.

(Formazione professionale).

        1. I corsi di formazione per operatori addetti ai servizi di tutela sono organizzati su base regionale, d'intesa con la regione, mediante enti di formazione professionale accreditati.
        2. I corsi di formazione di cui al comma 1 vertono sulle seguenti materie:

            a) nozioni di diritto civile e penale e norme sulla sicurezza;

            b) conoscenza delle situazioni di lavoro: tecniche di analisi e conoscenza delle dinamiche delle situazioni di aggregazione di massa;

            c) psicologia del cliente, tecniche di comunicazione e di gestione delle dinamiche relazionali in situazioni di difficoltà;

            d) situazioni di rischio ed elementi di primo soccorso, riduzione del danno;

            e) tecniche di gestione della sicurezza relazionale nei contesti di divertimento notturno e negli eventi di massa, modelli organizzativi.

        3. La giunta regionale delibera la durata, i programmi, le modalità organizzative e il luogo di svolgimento dei corsi nonché la nomina della commissione d'esame e le prove finali.
        4. La commissione di cui al comma 3 è composta da:

            a) un esperto dei contesti di divertimento notturno e degli eventi di aggregazione di massa;

            b) un operatore qualificato di strutture di cura e di recupero delle tossicodipendenze;

            c) un avvocato penalista;

            d) un rappresentante delle Forze dell'ordine;

            e) un componente indicato dall'associazione di categoria degli operatori di sala maggiormente rappresentativa a livello regionale.

        5. La frequenza dei corsi di cui al presente articolo è obbligatoria. Sono ammessi agli esami i soggetti che hanno frequentato almeno l'80 per cento del monte ore di formazione previsto.

Art. 6.

(Copertura finanziaria).

        1. La sperimentazione iniziale a livello nazionale, con l'avvio di percorsi formativi in almeno dieci regioni, è finanziata con le risorse del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotiche, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.



Frontespizio Relazione