XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3195
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. La presente legge istituisce la figura professionale
dell'operatore addetto ai servizi di tutela e ne disciplina
l'attività, al fine di prevenire comportamenti a rischio e
garantire idonea assistenza in luoghi di pubblico
intrattenimento o di pubblico spettacolo, presso pubblici
esercizi in genere, in occasione di eventi e manifestazioni,
nonché in qualsiasi luogo ove il particolare afflusso di
pubblico lo richieda.
Art. 2.
(Operatore addetto ai servizi di tutela).
1. Sono operatori addetti ai servizi di tutela i soggetti
che, iscritti all'albo di cui all'articolo 4, garantiscono un
corretto comportamento in situazioni di disagio e di rischio
sia all'interno che all'esterno dei luoghi e nei contesti di
cui all'articolo 1.
2. Nell'espletamento dei propri compiti l'operatore
addetto ai servizi di tutela collabora con le Forze
dell'ordine preposte alla salvaguardia dell'incolumità delle
persone fisiche, con le guardie particolari giurate, preposte
alla custodia e alla vigilanza delle proprietà mobiliari ed
immobiliari, e con il personale medico ed infermieristico
competente per interventi sanitari.
Art. 3.
(Attività).
1. Gli operatori addetti ai servizi di tutela svolgono le
seguenti attività:
a) agevolare il flusso e il deflusso del pubblico
anche attraverso il controllo dei titoli di ingresso;
b) concordare preventivamente con il titolare del
locale in cui esercitano la propria attività, l'impostazione e
la gestione dei servizi di tutela, nonché le modalità di
raccordo con lo staff operativo dei locali o delle
manifestazioni;
c) osservare costantemente i frequentatori della
sala da ballo o i partecipanti alle grandi manifestazioni per
cogliere situazioni di disagio e di rischio intervenendo, in
accordo con i titolari e con gli staff operativi
interni, fin dalle prime manifestazioni delle suddette
situazioni a fini preventivi;
d) verificare costantemente che i frequentatori
dei locali si attengano ad un comportamento che non travalichi
i limiti di un corretto e civile divertimento proprio del
luogo in cui si svolge l'evento, ponendosi come riferimento e
deterrente verso comportamenti a rischio e potenzialmente
violenti e prevaricatori;
e) prevenire e, quando è necessario, attuare le
prime azioni di intervento delle situazioni di rissa o di
eccitazione tra i fruitori del locale o tra i partecipanti ad
una manifestazione, con l'obiettivo di prevenirne l'evolversi,
in attesa delle Forze dell'ordine competenti territorialmente
e istituzionalmente preposte alla gestione dell'ordine
pubblico e della sicurezza;
f) prevenire l'abuso di bevande alcoliche, anche
mediante azioni di informazione e di sensibilizzazione sui
loro effetti e rischi;
g) prevenire l'uso di sostanze psicotrope, anche
mediante azioni di informazione e di sensibilizzazione del
cliente sugli effetti e sui rischi di tali sostanze;
h) collaborare con operatori sociali e
sanitari;
i) effettuare interventi di primo soccorso;
l) operare al fine di dissuadere i clienti dal
mettersi alla guida di autoveicoli se in condizioni
psicofisiche non idonee;
m) controllare costantemente il rispetto delle
norme di sicurezza e, se non applicate, riferire
immediatamente al responsabile individuato ai sensi di
legge;
n) collaborare con le Forze dell'ordine per il
miglior espletamento delle funzioni loro proprie promovendo a
livello territoriale la predisposizione di protocolli di
comunicazione operativa con le stesse.
Art. 4.
(Istituzione dell'albo regionale).
1. Presso l'assessorato regionale competente è istituito
l'albo regionale degli operatori addetti ai servizi di tutela,
di seguito denominato "albo".
2. L'albo è costantemente aggiornato da una Commissione
istituita secondo le modalità previste dalla normativa vigente
in materia di organizzazione delle strutture della giunta
regionale.
3. L'iscrizione all'albo è subordinata alla frequenza dei
corsi di formazione di cui all'articolo 5 e al superamento del
relativo esame finale, nonché al possesso dei seguenti
requisiti:
a) idoneità psicofisica attestata da certificato
rilasciato dall'azienda sanitaria locale del comune di
residenza;
b) residenza, domicilio o stabile dimora in un
comune del territorio italiano.
4. Per il mantenimento dell'iscrizione all'albo, ogni due
anni la Commissione di cui al comma 2 verifica la permanenza
dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del
comma 3 e accerta che l'iscritto abbia partecipato ai corsi di
aggiornamento organizzati a livello regionale.
Art. 5.
(Formazione professionale).
1. I corsi di formazione per operatori addetti ai servizi
di tutela sono organizzati su base regionale, d'intesa con la
regione, mediante enti di formazione professionale
accreditati.
2. I corsi di formazione di cui al comma 1 vertono sulle
seguenti materie:
a) nozioni di diritto civile e penale e norme
sulla sicurezza;
b) conoscenza delle situazioni di lavoro: tecniche
di analisi e conoscenza delle dinamiche delle situazioni di
aggregazione di massa;
c) psicologia del cliente, tecniche di
comunicazione e di gestione delle dinamiche relazionali in
situazioni di difficoltà;
d) situazioni di rischio ed elementi di primo
soccorso, riduzione del danno;
e) tecniche di gestione della sicurezza
relazionale nei contesti di divertimento notturno e negli
eventi di massa, modelli organizzativi.
3. La giunta regionale delibera la durata, i programmi, le
modalità organizzative e il luogo di svolgimento dei corsi
nonché la nomina della commissione d'esame e le prove
finali.
4. La commissione di cui al comma 3 è composta da:
a) un esperto dei contesti di divertimento
notturno e degli eventi di aggregazione di massa;
b) un operatore qualificato di strutture di cura e
di recupero delle tossicodipendenze;
c) un avvocato penalista;
d) un rappresentante delle Forze dell'ordine;
e) un componente indicato dall'associazione di
categoria degli operatori di sala maggiormente rappresentativa
a livello regionale.
5. La frequenza dei corsi di cui al presente articolo è
obbligatoria. Sono ammessi agli esami i soggetti che hanno
frequentato almeno l'80 per cento del monte ore di formazione
previsto.
Art. 6.
(Copertura finanziaria).
1. La sperimentazione iniziale a livello nazionale, con
l'avvio di percorsi formativi in almeno dieci regioni, è
finanziata con le risorse del Fondo nazionale di intervento
per la lotta alla droga di cui all'articolo 127 del testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti
e sostanze psicotiche, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni.