XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3190




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera l-ter) è aggiunta la seguente:

            "l-quater) le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 1.500 euro, versate a favore di istituti scientifici pubblici, di università pubbliche e private e di aziende ospedaliere finalizzate a sostenere progetti per la ricerca sui tumori".


Art. 2.

        1. All'articolo 65, comma 2, lettera c-undecies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non sono deducibili le erogazioni liberali in denaro a favore di enti e associazioni senza scopo di lucro".



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