XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3190
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la
lettera l-ter) è aggiunta la seguente:
"l-quater) le erogazioni liberali in denaro, per
un importo non superiore a 1.500 euro, versate a favore di
istituti scientifici pubblici, di università pubbliche e
private e di aziende ospedaliere finalizzate a sostenere
progetti per la ricerca sui tumori".
Art. 2.
1. All'articolo 65, comma 2, lettera c-undecies),
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Non sono deducibili le erogazioni liberali in denaro
a favore di enti e associazioni senza scopo di lucro".