XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3187
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 100 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal
seguente:
"Art. 100. - (Revoca). 1. Il segretario può essere
revocato con provvedimento motivato del sindaco o del
presidente della provincia, previa deliberazione della Giunta,
per violazioni gravi e reiterate dei doveri d'ufficio,
debitamente documentate e contestate, con la garanzia del
contraddittorio, con facoltà per il segretario di presentare
proprie controdeduzioni.
2. E' illegittima la revoca fondata sulla semplice
cessazione del rapporto fiduciario o in cui non siano indicate
le motivazioni dell'anticipata risoluzione del rapporto o,
infine, la revoca che non trovi giustificazione nel mancato
raggiungimento degli obiettivi programmatici dell'ente a causa
di gravi e ripetute violazioni dei doveri d'ufficio da parte
del segretario".