XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3187




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'articolo 100 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

        "Art. 100. - (Revoca). 1. Il segretario può essere revocato con provvedimento motivato del sindaco o del presidente della provincia, previa deliberazione della Giunta, per violazioni gravi e reiterate dei doveri d'ufficio, debitamente documentate e contestate, con la garanzia del contraddittorio, con facoltà per il segretario di presentare proprie controdeduzioni.
        2. E' illegittima la revoca fondata sulla semplice cessazione del rapporto fiduciario o in cui non siano indicate le motivazioni dell'anticipata risoluzione del rapporto o, infine, la revoca che non trovi giustificazione nel mancato raggiungimento degli obiettivi programmatici dell'ente a causa di gravi e ripetute violazioni dei doveri d'ufficio da parte del segretario".



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