XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3182
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il Crocifisso, emblema di valore universale della
civiltà e della cultura cristiane, è riconosciuto quale
elemento essenziale e costitutivo del patrimonio storico e
civico-culturale dell'Italia, indipendentemente da una
specifica confessione religiosa.
Art. 2.
1. Nel rispetto degli articoli 7, 8 e 19 della
Costituzione, la presente legge regolamenta l'esposizione del
Crocifisso in tutti gli uffici della pubblica amministrazione,
secondo le modalità di cui all'articolo 3, al fine di
testimoniare, facendone conoscere i simboli, il permanente
richiamo dell'Italia al proprio patrimonio storico-culturale
che affonda le sue radici nella civiltà e nella tradizione
cristiane.
Art. 3.
1. In tutte le aule delle scuole di ogni ordine e grado e
in tutte le università e accademie del sistema pubblico
integrato di istruzione, negli uffici della pubblica
amministrazione considerata in ogni sua branca e degli enti
locali territoriali, in tutte le aule nelle quali sono
convocati i consigli regionali, provinciali, comunali,
circoscrizionali e delle comunità montane, in tutti i seggi
elettorali, in tutti gli stabilimenti di detenzione e pena,
negli uffici giudiziari e nei reparti delle aziende sanitarie
locali e ospedaliere, nei porti e negli aeroporti, in tutte le
sedi diplomatiche e consolari italiane e in tutti gli uffici
pubblici italiani all'estero, è consentito esporre l'immagine
del Crocifisso.