XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3182




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il Crocifisso, emblema di valore universale della civiltà e della cultura cristiane, è riconosciuto quale elemento essenziale e costitutivo del patrimonio storico e civico-culturale dell'Italia, indipendentemente da una specifica confessione religiosa.


Art. 2.

        1. Nel rispetto degli articoli 7, 8 e 19 della Costituzione, la presente legge regolamenta l'esposizione del Crocifisso in tutti gli uffici della pubblica amministrazione, secondo le modalità di cui all'articolo 3, al fine di testimoniare, facendone conoscere i simboli, il permanente richiamo dell'Italia al proprio patrimonio storico-culturale che affonda le sue radici nella civiltà e nella tradizione cristiane.


Art. 3.

        1. In tutte le aule delle scuole di ogni ordine e grado e in tutte le università e accademie del sistema pubblico integrato di istruzione, negli uffici della pubblica amministrazione considerata in ogni sua branca e degli enti locali territoriali, in tutte le aule nelle quali sono convocati i consigli regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali e delle comunità montane, in tutti i seggi elettorali, in tutti gli stabilimenti di detenzione e pena, negli uffici giudiziari e nei reparti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, nei porti e negli aeroporti, in tutte le sedi diplomatiche e consolari italiane e in tutti gli uffici pubblici italiani all'estero, è consentito esporre l'immagine del Crocifisso.



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