XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3175




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità e interventi ammissibili).

        1. E' istituita la campagna nazionale "Domeniche ecologiche".
        2. Nell'ambito della campagna "Domeniche ecologiche", il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di seguito denominato "Ministero", assicura il cofinanziamento di iniziative presentate dai comuni di cui all'articolo 2 miranti a sensibilizzare ed informare i cittadini sulle tematiche della mobilità sostenibile.
        3. Per ottenere il cofinanziamento di cui all'articolo 4, i comuni si impegnano annualmente ad aderire alle iniziative con cadenza bimestrale previste dal Ministero e a chiudere al traffico privato un'area di almeno un ettaro ogni 3.000 abitanti escluse le aree verdi; la chiusura potrà interessare una pluralità di aree discontinue all'interno del perimetro urbano. Il Ministero cofinanzierà, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, l'attuazione di iniziative finalizzate alle seguenti tipologie di intervento:

                a) campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte alla generalità dei cittadini, condotte attraverso i mezzi di comunicazione di massa, affissione di manifesti, distribuzione di materiale informativo, sportelli informativi e numeri verdi, attivazione siti INTERNET e di pagine web;

                b) sondaggi di opinione precedenti, contemporanei e successivi allo svolgimento delle iniziative al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi;

                c) iniziative direttamente finalizzate allo sviluppo della consapevolezza dei cittadini sui problemi della mobilità sostenibile;
                d) iniziative direttamente finalizzate al più efficace svolgimento delle "Domeniche ecologiche".

        4. Le iniziative di cui al comma 3 devono garantire il coinvolgimento del più ampio numero di cittadini.


Art. 2.

(Soggetti autorizzati alla presentazione
delle istanze di cofinanziamento).

        1. Possono presentare istanza di cofinanziamento, ai sensi dell'articolo 4:

                a) i Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti, secondo l'ultima rilevazione ISTAT;

                b) i comuni capoluogo di provincia.


Art. 3.

(Presentazione e valutazione dei progetti).

        1. Le modalità di presentazione delle istanze di cofinanziamento ed i criteri per la valutazione sono indicati con provvedimento della Direzione per lo sviluppo sostenibile del Ministero, che è pubblicato sul sito INTERNET del Ministero medesimo.
        2. La valutazione dei progetti deve concludersi, a seguito di istruttoria condotta dalla commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e di risarcimento ambientale del Ministero, entro i quarantacinque giorni successivi alla scadenza dei termini per la presentazione delle istanze.


Art. 4.

(Finanziamento).

        1. Le iniziative di cui all'articolo 1 possono ricevere cofinanziamento non su-periore al 60 per cento del costo dell'iniziativa e per un importo massimo, comunque, non superiore a 0,25 euro per ciascuno degli abitanti residenti nel comune interessato, secondo l'ultima rilevazione ISTAT.
        2. Il Ministero determina la percentuale di cofinanziamento assegnabile alle singole iniziative, tenuto conto prioritariamente:

            a) dell'inserimento delle iniziative di sensibilizzazione nell'ambito di programmi strutturali e permanenti, finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale e dei consumi energetici derivanti dal traffico urbano, tramite l'attuazione di politiche radicali di mobilità sostenibile, volte a modificare gli attuali comportamenti che privilegiano l'uso individuale dei mezzi di trasporto, quali quelli definiti dalle Agende 21 locali;

            b) dell'ampiezza della zona chiusa al traffico in relazione all'estensione del territorio comunale, ferma restando la misura minima di cui all'articolo 1, comma 3;

            c) del numero complessivo delle istanze pervenute.

        3. L'importo assegnato a titolo di cofinanziamento è erogato a cura della Direzione per lo sviluppo sostenibile del Ministero.


Art. 5.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, pari a 2.500.000 euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede, per gli anni 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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