XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3175
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità e interventi ammissibili).
1. E' istituita la campagna nazionale "Domeniche
ecologiche".
2. Nell'ambito della campagna "Domeniche ecologiche", il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di
seguito denominato "Ministero", assicura il cofinanziamento di
iniziative presentate dai comuni di cui all'articolo 2 miranti
a sensibilizzare ed informare i cittadini sulle tematiche
della mobilità sostenibile.
3. Per ottenere il cofinanziamento di cui all'articolo 4,
i comuni si impegnano annualmente ad aderire alle iniziative
con cadenza bimestrale previste dal Ministero e a chiudere al
traffico privato un'area di almeno un ettaro ogni 3.000
abitanti escluse le aree verdi; la chiusura potrà interessare
una pluralità di aree discontinue all'interno del perimetro
urbano. Il Ministero cofinanzierà, in conformità a quanto
previsto dall'articolo 4, l'attuazione di iniziative
finalizzate alle seguenti tipologie di intervento:
a) campagne di informazione e sensibilizzazione
rivolte alla generalità dei cittadini, condotte attraverso i
mezzi di comunicazione di massa, affissione di manifesti,
distribuzione di materiale informativo, sportelli informativi
e numeri verdi, attivazione siti INTERNET e di pagine
web;
b) sondaggi di opinione precedenti, contemporanei
e successivi allo svolgimento delle iniziative al fine di
verificare il raggiungimento degli obiettivi;
c) iniziative direttamente finalizzate allo
sviluppo della consapevolezza dei cittadini sui problemi della
mobilità sostenibile;
d) iniziative direttamente finalizzate al più
efficace svolgimento delle "Domeniche ecologiche".
4. Le iniziative di cui al comma 3 devono garantire il
coinvolgimento del più ampio numero di cittadini.
Art. 2.
(Soggetti autorizzati alla presentazione
delle istanze di cofinanziamento).
1. Possono presentare istanza di cofinanziamento, ai sensi
dell'articolo 4:
a) i Comuni con popolazione superiore a 40.000
abitanti, secondo l'ultima rilevazione ISTAT;
b) i comuni capoluogo di provincia.
Art. 3.
(Presentazione e valutazione dei progetti).
1. Le modalità di presentazione delle istanze di
cofinanziamento ed i criteri per la valutazione sono indicati
con provvedimento della Direzione per lo sviluppo sostenibile
del Ministero, che è pubblicato sul sito INTERNET del
Ministero medesimo.
2. La valutazione dei progetti deve concludersi, a seguito
di istruttoria condotta dalla commissione tecnico-scientifica
per la valutazione dei progetti di protezione e di
risarcimento ambientale del Ministero, entro i quarantacinque
giorni successivi alla scadenza dei termini per la
presentazione delle istanze.
Art. 4.
(Finanziamento).
1. Le iniziative di cui all'articolo 1 possono ricevere
cofinanziamento non su-periore al 60 per cento del costo
dell'iniziativa e per un importo massimo, comunque, non
superiore a 0,25 euro per ciascuno degli abitanti residenti
nel comune interessato, secondo l'ultima rilevazione ISTAT.
2. Il Ministero determina la percentuale di
cofinanziamento assegnabile alle singole iniziative, tenuto
conto prioritariamente:
a) dell'inserimento delle iniziative di
sensibilizzazione nell'ambito di programmi strutturali e
permanenti, finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale
e dei consumi energetici derivanti dal traffico urbano,
tramite l'attuazione di politiche radicali di mobilità
sostenibile, volte a modificare gli attuali comportamenti che
privilegiano l'uso individuale dei mezzi di trasporto, quali
quelli definiti dalle Agende 21 locali;
b) dell'ampiezza della zona chiusa al traffico in
relazione all'estensione del territorio comunale, ferma
restando la misura minima di cui all'articolo 1, comma 3;
c) del numero complessivo delle istanze
pervenute.
3. L'importo assegnato a titolo di cofinanziamento è
erogato a cura della Direzione per lo sviluppo sostenibile del
Ministero.
Art. 5.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4,
pari a 2.500.000 euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e
2005, si provvede, per gli anni 2003 e 2004, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.