XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3171
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' istituita la provincia di Guidonia-Tivoli
nell'ambito della regione Lazio con capoluogo Guidonia
Montecelio.
2. La provincia di Guidonia-Tivoli comprende i seguenti
comuni: Guidonia Montecelio, Tivoli, Affile, Agosta, Anticoli
Corrado, Arcinazzo Romano, Arsoli, Bellegra, Camerata Nuova,
Canterano, Capranica Prenestina, Casape, Castel Madama,
Cerreto Laziale, Cervara di Roma, Ciciliano, Cineto Romano,
Fonte Nuova, Gerano, Ienne, Licenza, Mandela, Marano Equo,
Marcellina, Mentana, Monteflavio, Montelibretti, Montorio
Romano, Moricone, Nerola, Olevano Romano, Palombara Sabina,
Percile, Pisoniano, Poli, Riofreddo, Rocca Canterano, Rocca di
Cave, Rocca S. Stefano, Roccagiovine, Roiate, Roviano, S.
Angelo Romano, S. Gregorio da Sassola, S. Vito Romano,
Sambuci, Saracinesco, S. Polo dei Cavalieri, Subiaco,
Vallepietra, Vallinfreda, Vicovaro, Vivaro Romano.
Art. 2.
1. La provincia di Roma, entro sei mesi a decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente legge, procede alla
ricognizione della propria dotazione organica di personale e
delibera lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai
fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con
apposite deliberazioni della giunta, in proporzione sia al
territorio sia alla popolazione trasferiti alla nuova
provincia.
2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati da un
commissario nominato dal Ministro dell'interno, con il compito
di curare ogni adempimento connesso alla istituzione della
nuova provincia fino all'insediamento degli organi
elettivi.
3. Le prime elezioni per il presidente della provincia e
per il consiglio provinciale di Guidonia-Tivoli hanno luogo in
concomitanza con il primo turno utile delle consultazioni
elettorali per il rinnovo degli organi provinciali del
restante territorio dello Stato, fatto salvo il caso di
rinnovo anticipato degli organi della provincia di Roma.
4. Fino alla elezione del presidente della provincia e del
consiglio provinciale di Guidonia-Tivoli, i provvedimenti
necessari per consentire il funzionamento della nuova
provincia sono adottati dal commissario di cui al comma 2.
Art. 3.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge sono determinate le tabelle delle
circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Roma e
Guidonia-Tivoli ai sensi dell'articolo 75 del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 4.
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, comma
3, lettera f), del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente del
Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno,
adotta con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti
necessari per la istituzione nella provincia di
Guidonia-Tivoli degli uffici periferici dello Stato entro i
limiti delle risorse rese disponibili dalla presente legge e
tenendo conto nella loro dislocazione delle vocazioni
territoriali.
2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al comma 1 sono altresì individuate le
procedure per la gestione da parte del commissario di cui
all'articolo 2, comma 2, delle risorse rese disponibili dalla
presente legge ai fini dell'istituzione degli uffici
periferici delle amministrazioni statali.
3. Ai fini di cui al comma 1 il Presidente del Consiglio
dei ministri, sentiti i Ministri interessati, è autorizzato a
provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale
dello Stato.
4. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la
spesa massima di 2.600.000 euro a decorrere dall'anno 2003. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'interno.
Art. 5.
1. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie
spettanti alla provincia di Guidonia-Tivoli, il Ministero
dell'interno, per il primo anno solare successivo alla data di
insediamento degli organi della nuova provincia, provvede a
detrarre dai contributi erariali ordinari destinati
all'amministrazione provinciale di Roma, in via provvisoria,
la quota parte da attribuire al nuovo ente per il 90 per cento
in proporzione alla consistenza delle due popolazioni
residenti nelle province interessate, come risultanti
dall'ultima rilevazione annuale disponibile dell'Istituto
nazionale di statistica, e, per il restante 10 per cento in
proporzione alle dimensioni territoriali dei due enti. Per gli
anni successivi si provvede alla verifica di validità del
riparto provvisorio. Il contributo per lo sviluppo degli
investimenti è ripartito in relazione all'attribuzione della
titolarità dei beni ai quali le singole quote del contributo
stesso si riferiscono.
2. Per il periodo intercorrente tra la data delle prime
elezioni degli organi delle due province e il 1^ gennaio
dell'anno successivo, gli organi delle due province
concordano, sulla base dei criteri di cui al comma 1, lo
scorporo, dal bilancio della provincia di Roma, dei fondi di
spettanza della provincia di Guidonia-Tivoli.
Art. 6.
1. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla
data di entrata in vigore della presente legge, presso
l'ufficio Territoriale del Governo e gli altri organi dello
Stato costituiti nell'ambito della provincia di Roma e
relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei
comuni di cui al comma 2 dell'articolo 1, sono attribuiti alla
competenza dei rispettivi organi ed uffici della provincia di
Guidonia-Tivoli.
2. Le responsabilità relative agli atti e agli affari
amministrativi di cui al comma 1 sono imputate agli organi ed
uffici della provincia di Guidonia-Tivoli a decorrere dalla
data del loro insediamento.
Art. 7.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.