XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3166
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Partecipazione delle associazioni dei consumatori al Sistema
statistico nazionale).
1. Al fine di garantire la partecipazione dei cittadini
consumatori alla elaborazione dei dati statistici relativi
agli indici dei prezzi al consumo, sono integrati da un
componente rappresentante delle associazioni di consumatori
maggiormente rappresentative a livello nazionale, individuate
ai sensi della normativa vigente in materia di
rappresentatività, gli organi deliberativi, di garanzia e
consultivi, esclusivamente quando si riuniscono per deliberare
in materia di indici dei prezzi al consumo:
a) dell'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT);
b) di ciascun ufficio di statistica centrale o
periferico delle amministrazioni dello Stato e delle
amministrazioni ed aziende autonome, di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;
c) di ciascun ufficio di statistica delle regioni
e delle province autonome;
d) di ciascun ufficio di statistica delle
province;
e) di ciascun ufficio di statistica dei comuni
singoli o associati e delle aziende sanitarie locali;
f) di ciascun ufficio di statistica delle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
g) di ciascun ufficio di statistica, comunque
denominato, di amministrazioni o enti pubblici di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.
322;
h) di ciascun ente ed organismo pubblico di
informazione statistica individuato con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri ai sensi del decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322.
2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le associazioni dei consumatori di cui al
comma 1 maggiormente rappresentative trasmettono alla
Presidenza del Consiglio dei ministri i nominativi di un
componente titolare ed uno supplente degli organi degli enti
di cui al medesimo comma 1.
3. I rappresentanti delle associazioni dei consumatori di
cui al comma 1 sono nominati con decreto del Presidente della
Repubblica, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Comitato
interministeriale per la programmazione economica.
Art. 2.
(Tipologie di determinazione degli indici
dei prezzi al consumo).
1. A decorrere dal 1^ gennaio dell'anno successivo a
quello in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge, l'ISTAT emana disposizioni per la determinazione di
nuove tipologie di indici dei prezzi al consumo distinti
per:
a) aree geografiche;
b) fasce di età;
c) tipologie di consumo;
d) tipologie di nucleo familiare;
e) tipologie di condizioni economiche, sociali e
culturali;
f) aggregati omogenei di consumi.
2. Gli indici di cui al comma 1 sono calcolati anche in
versioni che non tengano conto di alcuni particolari consumi,
quali gli affitti di abitazioni, le assicurazioni della
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli
a motore e dei natanti, le spese mediche e farmaceutiche
soggette a compartecipazione statale (ticket).
Art. 3.
(Informazione e trasparenza in merito alle metodologie di
rilevazione e trattamento dei dati statistici).
1. Al fine di consentire una corretta, esaustiva e
tempestiva informazione in merito alle metodologie di
rilevamento, raccolta, trattamento e determinazione degli
indici dei prezzi al consumo per le famiglie, l'ISTAT pubblica
per estratto su apposito bollettino e sul proprio sito
INTERNET, entro il giorno successivo alla loro adozione, le
deliberazioni adottate in materia dai propri organi interni e
dagli organi deliberativi degli enti che compongono il Sistema
statistico nazionale, provvedendo anche alla loro diffusione,
in forma divulgativa ed accessibile, sui mezzi di informazione
radiotelevisiva e sulla stampa.
2. I comuni danno conto nei propri siti INTERNET dei
risultati analitici delle rilevazioni eseguite per conto
dell'ISTAT ai fini del calcolo degli indici dei prezzi al
consumo, distinguendoli per capitoli di spesa.
Art. 4.
(Ricorso avverso le decisioni dell'ISTAT in materia di indici
dei prezzi al consumo per le famiglie).
1. Ciascun cittadino ha diritto di presentare ricorso
motivato avverso le decisioni in materia di determinazione
degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie adottate da
qualunque ufficio o ente che compone il Sistema statistico
nazionale.
2. Il ricorso deve essere ricevuto e protocollato
dall'ufficio o ente cui è presentato, che ne trasmette copia
all'ISTAT. Esso deve essere esaminato entro due mesi dalla
presentazione. L'ente cui il ricorso è diretto può chiedere
ulteriori chiarimenti al ricorrente, fissando un termine
massimo di un mese per le controdeduzioni. Nei successivi due
mesi il ricorso deve condurre ad una pronuncia ufficiale da
parte degli organi deliberativi dell'ente cui esso è
diretto.
3. Il ricorso può concernere qualunque fase della
procedura di determinazione del numero indice dei prezzi al
consumo e, in particolare:
a) effettiva presenza e reperibilità del bene o
del servizio sul territorio;
b) qualità e quantità dei consumi abituali della
popolazione residente;
c) difformità tra numeri percentuali assunti nella
determinazione dell'indice e numeri assoluti rilevabili sul
mercato;
d) palesi e documentate difformità tra i prezzi
rilevati dagli uffici statistici e quelli generalmente ed
effettivamente praticati sul mercato;
e) incidenza di sconti occasionali, rincari
estemporanei, vendite promozionali ed altre particolari
condizioni di mercato sulla effettiva valutazione del bene o
del servizio;
f) ogni altra evidente e documentata alterazione,
omissione o manipolazione dei dati dichiarati, registrati o
calcolati nella procedura relativa alla determinazione dei
numeri indici dei prezzi al consumo per le famiglie.
Art. 5.
(Poteri sostitutivi).
1. Qualora un ufficio o ente appartenente al Sistema
statistico nazionale ometta di rilevare, trattare e
trasmettere i dati relativi alla determinazione degli indici
dei prezzo al consumo, nei modi e nei termini previsti dalla
legislazione vigente e dalle prescrizioni dell'ISTAT o li
trasmette in maniera non rispondente alla realtà, esso è
invitato ad adempiere dal presidente dell'Istituto stesso,
mediante diffida scritta preventivamente deliberata dal
consiglio dell'Istituto medesimo, entro il termine di un mese
dalla data della notifica del provvedimento di diffida.
2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1,
ferma restando la possibilità di informare l'autorità
giudiziaria riguardo agli atti e alle omissioni aventi
rilevanza penale, il presidente dell'ISTAT, previa
deliberazione del consiglio, nomina un commissario ad
acta, scelto tra i cittadini in possesso dei requisiti di
legge per la nomina a membro della Commissione per la garanzia
dell'informazione statistica, cui sono conferiti tutti i
poteri spettanti agli uffici di statistica degli enti
inadempienti. Il commissario può valersi della collaborazione
del personale dipendente o funzionalmente applicato alle
esigenze dell'ufficio di statistica dell'ente
commissariato.
Art. 6.
(Norma finale).
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 si
applicano per la raccolta e il calcolo dei dati utili alla
determinazione del numero indice dei prezzi al consumo per
l'intera collettività, del numero indice dei prezzi al consumo
armonizzati e del numero indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati, e delle altre tipologie
individuate ai sensi dell'articolo 2 sia nelle versioni che
comprendono il prezzo dei tabacchi, sia in quelle che tale
prezzo escludono.