XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3164




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Delega al Governo per l'emanazione del testo unico sulle
pensioni ordinarie dei dipendenti delle amministrazioni
pubbliche).

        1. Allo scopo di rendere omogenei e organici, riordinare, razionalizzare e semplificare gli istituti ed i procedimenti relativi alla concessione e all'erogazione dei trattamenti pensionistici ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, il Governo è delegato ad adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante il testo unico delle norme in materia di pensioni ordinarie dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
        2. Con il decreto legislativo di cui al comma 1 possono essere introdotte nella specifica materia nuove disposizioni legislative, modifiche e integrazioni alle disposizioni legislative vigenti. Il medesimo decreto legislativo dovrà disporre inoltre l'abrogazione espressa delle norme incompatibili con la disciplina da esso recata.
        3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Consiglio di Stato, da esprimere entro quaranta giorni dalla ricezione del relativo schema da parte del Governo. In assenza del parere reso dal Consiglio di Stato entro il termine suindicato, il Governo procede all'approvazione preliminare del decreto legislativo di cui al comma 1.
        4. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni dalla data di ricezione del relativo schema trasmesso dal Governo unitamente al parere del Consiglio di Stato.
        5. Il Governo, nei sessanta giorni successivi alla formulazione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari di cui al comma 4, trasmette con le eventuali modifiche e osservazioni lo schema di decreto legislativo alle medesime Commissioni per il parere definitivo, che deve essere espresso entro venti giorni. Decorso tale termine, il decreto legislativo è approvato in via definitiva dal Governo anche in assenza del predetto parere.
        6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una commissione per la redazione dello schema del testo unico di cui al comma 1, operante presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), costituita da:

            a) un magistrato della Corte dei conti, con funzioni di presidente;

            b) un dirigente di prima fascia del Ministero dell'economia e delle finanze;

            c) un dirigente di prima fascia dell'INPDAP;

            d) due dirigenti di seconda fascia dell'INPDAP, di cui uno preposto ad un ufficio o struttura periferica.

        7. Per l'espletamento dei propri compiti, la commissione di cui al comma 6 si avvale di una struttura di supporto tecnico, operante presso l'INPDAP, avente una dotazione organica non superiore a dieci unità di personale dei ruoli dell'INPDAP, appositamente costituita con provvedimento del direttore generale dell'istituto adottato entro dieci giorni dalla data di emanazione del decreto di nomina della commissione di cui al medesimo comma 6.

Art. 2.

(Princìpi e criteri direttivi generali).

        1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 sono osservati i princìpi e i criteri direttivi generali di seguito specificati:

            a) ricondurre ad una organica disciplina unitaria i trattamenti pensionistici ordinari dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche erogati dall'INPDAP e disciplinati dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, dal regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e successive modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1035, e successive modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1941, n. 176, e successive modificazioni, e dal testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, e successive modificazioni;

            b) disciplinare in maniera organica e unitaria per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui alla lettera a) i procedimenti di computo, riscatto e ricongiunzione di periodi contributivi pregressi agli effetti della pensione, anche mediante modifica, integrazione o abrogazione di disposizioni legislative in vigore;

            c) disciplinare in maniera organica e unitaria per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui alla lettera a) il rapporto contributivo, le modalità di riscossione ordinaria e coattiva delle entrate contributive da parte dell'INPDAP, i termini di prescrizione del diritto dell'ente previdenziale alla riscossione delle entrate contributive, nonché definire con chiarezza, uniformità e generalità i criteri di assoggettabilità a contribuzione previdenziale delle retribuzioni e dei compensi comunque denominati ed erogati da tutte le amministrazioni pubbliche, ancorché corrisposti ai soli effetti della pensione o con decorrenza successiva alla risoluzione del rapporto di lavoro o di servizio in applicazione di specifiche disposizioni normative, di atti di concertazione o di clausole dei contratti collettivi nazionali o decentrati di lavoro, fermo restando il principio dell'unificazione della base imponibile contributiva e fiscale di cui all'articolo 27 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e all'articolo 29 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, come sostituiti dall'articolo 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314;

            d) fare salve le vigenti disposizioni legislative relative ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, i cui trattamenti pensionistici non sono erogati dall'INPDAP;

            e) prevedere che i procedimenti di concessione dei trattamenti pensionistici di privilegio e dei trattamenti di previdenza integrativa e complementare rimangono disciplinati dalle disposizioni vigenti;

            f) nell'ulteriore attuazione dei princìpi di armonizzazione di cui all'articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sopprimere per il personale di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, gli istituti previsti e disciplinati dagli ordinamenti pensionistici speciali di settore che si rivelino non più attuali o non più rispondenti alle specificità del rapporto di impiego o a particolari connotazioni dell'attività concretamente svolta;

            g) assicurare il mantenimento per il personale di cui alla lettera f) dei soli benefìci previsti dagli ordinamenti pensionistici speciali di settore che siano ritenuti obiettivamente giustificati dalle peculiarità delle funzioni inerenti ai compiti istituzionali che in concreto il personale interessato è chiamato ad assolvere. Nell'attuazione di tale criterio direttivo, il Governo può altresì limitare l'attribuzione di determinati benefìci aventi riflessi sul trattamento pensionistico al solo personale di una determinata categoria concretamente impiegato nell'espletamento di particolari attività, compiti o funzioni e limitatamente ai periodi temporali nei quali tali compiti sono stati effettivamente svolti. Può inoltre essere prevista l'esclusione da particolari benefìci pensionistici nei confronti del personale appartenente alle categorie di cui alla lettera f), limitatamente ai periodi di servizio nei quali il medesimo personale abbia espletato prevalentemente compiti amministrativi, di supporto nonché ogni altro incarico non strettamente attinente ai compiti istituzionali. Prevedere inoltre che ogni eventuale valorizzazione dei trattamenti pensionistici di alcune categorie di personale, obiettivamente giustificate dalle peculiarità dei compiti istituzionali assolti, deve essere necessariamente conseguita, in via indiretta mediante incrementi del trattamento economico di attività, principale o accessorio, da prevedere e disciplinare, anche sotto il profilo dei riflessi sul trattamento pensionistico, nei provvedimenti legislativi e negli atti di concertazione o negoziali previsti dall'ordinamento di appartenenza;

            h) prevedere per il personale di cui alla lettera f) il mantenimento dei limiti di età anagrafica per il collocamento a riposo d'ufficio previsti dai rispettivi ordinamenti, disciplinando la facoltà di permanere in servizio oltre i predetti limiti di età, in ogni caso non oltre il sessantacinquesimo anno di età, qualora il limite previsto dal rispettivo ordinamento sia fissato in un'età anagrafica inferiore;

            i) prevedere rispettivamente in sessantacinque anni per gli uomini ed in sessanta anni per le donne il limite di età anagrafica per il collocamento a riposo d'ufficio per tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, subordinando l'esercizio della facoltà di permanere in servizio oltre il limite suddetto, in ogni caso non oltre i sessantasette anni di età per gli uomini ed i sessantacinque anni di età per le donne, al mancato possesso dell'anzianità contributiva prevista dai rispettivi ordinamenti per il conseguimento del trattamento pensionistico nella misura massima;
            l) prevedere espressamente che le disposizioni di cui alla lettera i) del presente comma si applicano anche al personale di cui all'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001;

            m) stabilire in trentacinque anni il requisito di anzianità contributiva ed in cinquantasette anni il requisito di età anagrafica necessari, a decorrere dalla data di entrata in vigore del testo unico di cui all'articolo 1, per tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, incluso il personale di cui alla lettera f) del presente comma, per l'accesso alla pensione di anzianità, prevedendo altresì che tale requisito si perfezioni mediante il computo di tutti i periodi contributivi riconosciuti utili agli effetti della pensione in applicazione delle vigenti disposizioni legislative. Stabilire in quaranta anni il requisito di anzianità contributiva necessario, prescindendo dal requisito di età anagrafica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del testo unico di cui all'articolo 1 per l'accesso alla pensione di vecchiaia; disciplinare in maniera organica e unitaria per tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, fatti salvi la disciplina speciale applicabile al personale di cui alla lettera f) del presente comma, nonché il regime delle attività usuranti, di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, e successive modificazioni;

            n) prevedere che i requisiti contributivi e di età anagrafica indicati alla lettera m) per l'accesso alla pensione di anzianità si applicano anche in presenza di risoluzione involontaria del rapporto di lavoro o di impiego determinata da motivi disciplinari o verificatasi in conseguenza di condanne penali definitive o di accertati motivi di incompatibilità o di decadenza previsti dagli ordinamenti di appartenenza;

            o) stabilire in venti anni il requisito di anzianità contributiva necessario a decorrere dalla data di entrata in vigore del testo unico di cui all'articolo 1 per tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, incluso il personale di cui alla lettera f) del presente comma, per l'accesso alla pensione di vecchiaia, prevedendo altresì che tale requisito si perfezioni mediante il computo di tutti i periodi contributivi riconosciuti utili agli effetti della pensione in applicazione delle vigenti disposizioni legislative; prevedere e disciplinare in maniera organica e unitaria per tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui alla lettera a) del presente comma l'istituto della pensione differita, da erogare al compimento dei requisiti di età anagrafica previsti per la pensione di vecchiaia, nei casi di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro senza diritto a trattamento pensionistico; disciplinare in maniera organica e unitaria per tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, i cui trattamenti pensionistici ordinari siano erogati dall'INPDAP, l'istituto dell'autorizzazione alla prosecuzione volontaria del versamento periodico dei contributi previdenziali alla rispettiva gestione, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro, da qualsiasi causa essa sia stata determinata, senza che il lavoratore abbia maturato il diritto a pensione, fermo restando che in ogni caso la prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi non può proseguire per periodi eccedenti l'anzianità contributiva determinante il conseguimento della pensione ordinaria nella misura massima prevista dall'ordinamento di appartenenza, né può essere autorizzata in presenza di iscrizione ad altra gestione previdenziale, comunque accertata, per i medesimi periodi;

            p) stabilire in cinque anni il requisito di anzianità contributiva necessario per tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, incluso il personale di cui alla lettera f) del presente comma, per l'accesso alla pensione indiretta da parte dei superstiti in caso di morte dell'iscritto, prevedendo in tali casi un incremento figurativo della contribuzione previdenziale agli effetti della pensione fino al raggiungimento di un periodo massimo di venti anni. Prevedere inoltre che la concessione di rendite vitalizie o di trattamenti pensionistici speciali comunque denominati in favore dei superstiti del personale delle Forze armate e di polizia, della magistratura e di ogni altra categoria individuata da specifiche disposizioni legislative deceduti in attività di servizio in conseguenza di attività belliche o nell'espletamento di missioni umanitarie o di protezione civile nel territorio nazionale o all'estero, nonché in conseguenza di azioni delittuose poste in essere da organizzazioni criminali o terroristiche, rimane disciplinata dalle disposizioni vigenti;

            q) stabilire in quindici anni il requisito di anzianità contributiva necessario per tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, incluso il personale di cui alla lettera f) del presente comma, per l'accesso alla pensione diretta nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro per inabilità fisica o psichica, fermi restando i requisiti previsti per il conseguimento della pensione di inabilità allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa di cui all'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

            r) stabilire che i requisiti indicati nel presente articolo per l'accesso ai trattamenti pensionistici si applicano nei casi di liquidazione della pensione con il sistema contributivo, con il sistema misto o con il sistema retributivo, disciplinati rispettivamente dai commi 6, 12 e 13 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni;

            s) riordinare e disciplinare in maniera organica e unitaria i requisiti e le modalità di concessione ed erogazione dei trattamenti pensionistici indiretti e di reversibilità ai superstiti, fermo restando il principio dell'estensione della disciplina del trattamento pensionistico spettante ai superstiti vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria a tutte le forme esclusive o sostitutive di essa stabilito dall'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché ridefinire i procedimenti relativi al pagamento in modo differenziato in presenza di due o più soggetti aventi diritto a qualsiasi titolo, anche in presenza di separazione dei coniugi o di scioglimento del matrimonio;

            t) mantenere la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di trattamenti pensionistici, comunque denominati, disciplinati dal testo unico di cui all'articolo 1 ed estenderla espressamente alle questioni connesse ai riscatti, alle ricongiunzioni, alle valutazioni di periodi assicurativi ai fini della pensione, alla totalizzazione contributiva e alla autorizzazione alla prosecuzione volontaria dei versamenti di contributi previdenziali, con esclusione delle questioni attinenti al rapporto contributivo tra l'INPDAP e l'ente datore di lavoro. Introdurre le modifiche alle norme di procedura dei giudizi in materia pensionistica innanzi alla Corte dei conti ritenute necessarie ai fini dello snellimento, della semplificazione e della riduzione dei tempi di definizione delle controversie. Estendere al giudizio in materia di pensioni davanti alla Corte dei conti gli istituti di cui ai capi I e II del titolo IV del libro II del codice di procedura civile ritenuti efficacemente applicabili al processo pensionistico. Prevedere, in particolare, che le attività di consulente tecnico d'ufficio di cui all'articolo 61 del codice di procedura civile nei giudizi in materia pensionistica innanzi alla Corte dei conti siano svolte esclusivamente da organismi o strutture sanitarie operanti presso enti ed amministrazioni pubbliche civili o militari. Prevedere, quale condizione di procedibilità del ricorso giurisdizionale alla Corte dei conti di cui all'articolo 443 del codice di procedura civile, la preventiva proposizione di un ricorso amministrativo ai comitati di vigilanza sulle singole gestioni dell'INPDAP con obbligo per questi ultimi di pronunciarsi entro novanta giorni e con l'ulteriore previsione che, decorso tale termine, il ricorso amministrativo si intende ad ogni effetto rigettato; stabilire che la proposizione di ricorsi giurisdizionali nelle materie disciplinate dalla presente legge non è soggetta a termini di decadenza; prevedere che le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 92 del codice di procedura civile non si applicano ai giudizi in materia pensionistica innanzi alla Corte dei conti; prevedere che ai giudizi in materia pensionistica di cui alla presente lettera continuano ad applicarsi, le disposizioni di cui all'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, come sostituito dall'articolo 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533;

            u) disciplinare in maniera organica e unitaria, con criteri di razionalizzazione e di semplificazione e, in coerenza con i princìpi generali dell'ordinamento giuridico, le procedure di recupero delle prestazioni pensionistiche indebitamente erogate, salvaguardando le primarie esigenze di sussistenza dei pensionati con riferimento ai princìpi affermati dagli articoli 36 e 38 della Costituzione, fermo restando l'obbligo per l'INPDAP di procedere all'integrale recupero delle somme erogate nei casi di dolo o di produzione di documenti, certificazioni o dichiarazioni false. Prevedere eventuali forme di rivalsa, con procedure semplificate di recupero coattivo da adottare con l'emanazione di provvedimenti amministrativi definitivi aventi efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 474 del codice di procedura civile, nei confronti delle amministrazioni pubbliche alle quali sia da imputare l'indebita erogazione di somme da parte dell'INPDAP escludendo ogni ulteriore forma di rivalsa nei confronti del percettore, salvi i casi di dolo o di produzione di documenti, certificazioni o dichiarazioni false; prevedere che in ogni caso l'ente erogatore del trattamento pensionistico provvisorio non può procedere, anche in sede di applicazione del provvedimento di determinazione della pensione definitiva, al recupero delle somme indebitamente corrisposte, salvi i casi di dolo del percettore o di produzione di documenti, certificazioni o dichiarazioni false, allorché siano trascorsi cinque anni dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico; prevedere che la cognizione delle controversie concernenti i provvedimenti definitivi dell'INPDAP di recupero coattivo delle somme indebitamente erogate, adottati sia nei confronti del pensionato che degli enti o amministrazioni responsabili, è attribuita alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti e che ad esse si applicano le norme di procedura relative ai giudizi in materia pensionistica, nonché le norme contenute nel codice di procedura civile in materia di esecuzione forzata; prevedere il divieto di procedere in ogni caso alla rideterminazione di qualsiasi trattamento pensionistico di cui alla presente legge, salvo che non sia stato precedentemente attribuito in via provvisoria, qualora siano decorsi tre anni dalla data di adozione del precedente provvedimento di liquidazione e dalla rideterminazione effettuata scaturisca una pensione di importo inferiore a quello indicato nel medesimo provvedimento di liquidazione;

            v) disciplinare in maniera organica e unitaria, con criteri di razionalizzazione e di semplificazione, i procedimenti di liquidazione dei trattamenti pensionistici ordinari di cui alla lettera a), definendo in maniera unitaria e omogenea le aliquote di rendimento in coerenza con i princìpi e le esigenze generali di equilibrio del sistema previdenziale pubblico, individuando modalità di calcolo coerenti con l'uso di supporti informatici, determinando in maniera generalizzata standard di applicazione degli emolumenti accessori al trattamento pensionistico principale, incluse le somme corrisposte a titolo di perequazione comunque denominata, e prevedendo in ogni caso in quaranta anni la misura della massima anzianità contributiva, fatti salvi i limiti inferiori previsti per il personale di cui alla lettera f) dagli ordinamenti di appartenenza. Le modalità di calcolo di cui al precedente periodo sono individuate in coerenza con i princìpi di cui agli articoli 7 e 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, ed agli articoli 1 e 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni;

            z) prevedere che ai trattamenti pensionistici diretti, indiretti e di riversibilità di cui alla presente legge, conferiti a seguito di risoluzione del rapporto di lavoro per raggiungimento dei limiti di età, inclusa la concessione della pensione differita di cui alla lettera o), per inabilità fisica o psichica comunque denominata o per decesso, ancorché determinati in applicazione del sistema contributivo di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, si applica la disciplina per l'integrazione al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

            aa) disciplinare in maniera organica e unitaria, con criteri di razionalizzazione e di semplificazione, i procedimenti di conferimento dei trattamenti pensionistici ordinari conferiti a seguito di risoluzione del rapporto di lavoro per inabilità fisica o psichica alle mansioni, prevedendo in ogni caso l'obbligo per la commissione sanitaria competente a formulare il giudizio di inidoneità di determinare, in misura percentuale, la complessiva capacità lavorativa residua del dipendente, anche per effetto del cumulo delle menomazioni derivanti dalla presenza di più infermità o condizioni invalidanti. Mantenere fermo il procedimento previsto per la concessione della pensione di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa di cui all'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, prevedendo tuttavia che nei casi in cui la revisione o la verifica periodica delle condizioni che hanno dato luogo alla concessione del trattamento pensionistico in questione abbia accertato la sopravvenuta carenza dei requisiti prescritti, il lavoratore ha diritto a conservare il trattamento pensionistico rideterminato computando i soli periodi contributivi utili sulla base dei quali sarebbe stata determinata la pensione a seguito di risoluzione del rapporto di lavoro per l'inabilità alle mansioni e con l'applicazione, ove spettante, del beneficio dell'integrazione al minimo di cui alla lettera z);

            bb) prevedere l'abrogazione espressa delle norme che disciplinano per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, la costituzione della posizione contributiva presso l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti nei casi di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro senza diritto a pensione; disciplinare in maniera organica e unitaria il mantenimento della posizione contributiva esistente presso la competente gestione previdenziale dell'INPDAP in favore dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, il cui rapporto di lavoro si sia risolto senza diritto a pensione, coordinando le relative disposizioni con gli istituti della pensione differita e dell'autorizzazione alla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi previdenziali di cui alla lettera o), nonché con l'istituto della totalizzazione contributiva di cui all'articolo 5, comma 1, lettera m), della presente legge;

            cc) procedere alla soppressione delle gestioni previdenziali autonome esistenti presso l'INPDAP non più attuali, prevedendone l'accorpamento con altre con criteri di omogeneità e di razionalizzazione, ferma restando la facoltà per l'INPDAP di disciplinare con proprio regolamento, in coerenza con le disposizioni generali in materia di contabilità degli enti del settore pubblico allargato, l'istituzione di documenti contabili che evidenzino i risultati economici e di flussi finanziari delle singole gestioni previdenziali, ancorché soppresse;

            dd) procedere alla soppressione dei comitati di vigilanza sulle gestioni previdenziali autonome soppresse, attribuendo le relative funzioni ai comitati di vigilanza sulle gestioni previdenziali nelle quali sono confluite le gestioni soppresse;

            ee) prevedere che, per quanto non diversamente stabilito dal testo unico di cui all'articolo 1, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni legislative in materie e che successive modificazioni al medesimo testo unico sono apportate esclusivamente mediante espressa abrogazione, sostituzione o integrazione delle disposizioni in esso contenute.


Art. 3.

(Ulteriori princìpi e criteri direttivi generali
concernenti i procedimenti amministrativi in materia
pensionistica).

        1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, sono inoltre osservati i seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi concernenti i procedimenti amministrativi nelle materie oggetto della presente legge:

            a) prevedere che per tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, il trattamento di pensione diretta, indiretta o di riversibilità comunque denominato, sia attribuito a domanda;

            b) prevedere che, con effetto sui trattamenti di pensione di cui alla presente legge attribuiti con decorrenza dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del testo unico di cui all'articolo 1, i periodi contributivi utili agli effetti della pensione non sono assoggettati ad alcun arrotondamento;

            c) prevedere il diritto per i titolari dei trattamenti pensionistici di cui alla presente legge, in sede di determinazione dell'aliquota di rendimento, alla maggiorazione di tale aliquota in rapporto alla frazione di anno o di mese trascurata nella determinazione del periodo di contribuzione utile agli effetti della pensione;
            d) disciplinare in maniera unitaria ed organica per tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, inclusi gli enti e organismi militari, e con criteri di razionalizzazione e di semplificazione, il procedimento di determinazione della pensione provvisoria diretta e indiretta, attribuendo all'INPDAP la competenza esclusiva ad adottare i relativi provvedimenti amministrativi, qualora non si renda possibile procedere direttamente all'adozione del provvedimento di concessione della pensione definitiva, sulla base della documentazione trasmessa dall'amministrazione o ente di appartenenza in forma semplificata, entro termini predefiniti e in ogni caso in tempo utile per assicurare la tempestiva erogazione del trattamento pensionistico all'avente diritto all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, con la previsione del diritto di rivalsa da parte dell'INPDAP delle somme erogate a titolo di interessi per ritardato pagamento nei confronti degli enti o amministrazioni che abbiano omesso o ritardato l'invio della documentazione occorrente;

                e) disciplinare in maniera organica e unitaria, con criteri di semplificazione e in coerenza con le vigenti disposizioni in materia di documentazione amministrativa e di autocertificazione, il procedimento di attribuzione ai superstiti della quota della pensione di riversibilità; individuare al riguardo modalità univoche di individuazione dei soggetti aventi diritto, anche in presenza di separazione personale dei coniugi, di scioglimento del matrimonio, di adozione o filiazione legittima o naturale legalmente riconosciuta, nonché di determinazione delle quote percentuali spettanti agli aventi diritto; attribuire alle commissioni mediche operanti presso le strutture territoriali del Servizio sanitario nazionale la competenza a pronunciarsi sulla condizione di inabilità fisica o psichica dei superstiti aventi diritto alla riversibilità di quote di pensione a norma delle disposizioni vigenti;
            f) attribuire all'INPDAP la facoltà di provvedere, con proprio regolamento, alla revisione generale dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi concernenti le materie disciplinate dalla presente legge, con criteri di uniformità e ragionevolezza e tenuto conto delle necessità organizzative dell'INPDAP e delle amministrazioni pubbliche comunque coinvolte, precisando che in ogni caso il termine di conclusione di ogni procedimento amministrativo inizia a decorrere dalla data in cui la domanda di erogazione della prestazione è pervenuta all'ente previdenziale;

            g) attribuire all'INPDAP la facoltà di provvedere, con proprio regolamento, in coerenza con le disposizioni vigenti in materia di documentazione amministrativa, alla definizione della documentazione occorrente per la concessione dei trattamenti pensionistici disciplinati dal testo unico di cui all'articolo 1, prevedendo altresì l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di comunicare autonomamente all'INPDAP ogni notizia o informazione concernente ogni eventuale mutamento dello stato giuridico e del trattamento economico dei propri dipendenti avente riflessi sul trattamento pensionistico, trasmettendo tempestivamente d'ufficio la relativa documentazione;

            h) disciplinare in maniera organica e unitaria il diritto per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, al regime del cumulo dei trattamenti pensionistici di cui alla presente legge, comunque denominati e in qualunque modo determinati, con la percezione da parte del titolare dei medesimi redditi derivanti dall'esercizio di attività lavorative dipendenti, autonome o d'impresa, sulla base degli ulteriori e specifici princìpi e criteri direttivi di seguito indicati:

                1) prevedere la totale cumulabilità con i redditi da lavoro dipendente, autonomo o d'impresa del trattamento pensionistico di vecchiaia concesso a seguito del raggiungimento dell'anzianità contributiva di quaranta anni, del limite massimo di età di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), o comunque del limite massimo di età previsto per il collocamento a riposo d'ufficio nel regime pensionistico di appartenenza. Prevedere che, in tali ipotesi, le attività lavorative svolte dal titolare del trattamento pensionistico non determinano l'obbligo di iscrizione ad alcuna gestione previdenziale obbligatoria, ferma restando la facoltà per l'interessato di aderire a forme di previdenza complementare o individuale;

                2) prevedere la totale incumulabilità con i redditi da lavoro dipendente del trattamento pensionistico di anzianità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), della presente legge, nonché del trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 1, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335, qualora quest'ultimo trattamento sia concesso in assenza di uno dei requisiti di cui al numero 1) della presente lettera;

                3) prevedere la parziale cumulabilità con i redditi da lavoro autonomo o d'impresa del trattamento pensionistico di cui al numero 2) fino a concorrenza dell'importo pari al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

                4) prevedere la totale incumulabilità con i redditi da lavoro dipendente, autonomo o d'impresa del trattamento pensionistico di cui all'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

                5) prevedere la parziale cumulabilità con i redditi da lavoro dipendente, autonomo o d'impresa del trattamento pensionistico concesso per inabilità fisica o psichica alle mansioni, fino a concorrenza di un importo pari alla misura del trattamento pensionistico in godimento ridotto in misura percentuale corrispondente alla capacità lavorativa residua, determinata dalla commissione sanitaria competente all'atto della formulazione del giudizio di inidoneità fisica o psichica alle mansioni;

                6) prevedere che la percezione di eventuali compensi e indennità comunque denominati, che specifiche norme consentono di cumulare con i trattamenti pensionistici di cui alla presente legge, continua ad essere disciplinata dalle vigenti disposizioni legislative;

                7) prevedere che l'INPDAP individui, con proprio regolamento, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del testo unico di cui all'articolo 1, le attività riconducibili alla libera espressione di diritti della personalità e del pensiero tutelati da norme costituzionali, i cui proventi siano totalmente cumulabili con il trattamento pensionistico comunque denominato e a qualsiasi titolo concesso;

                8) disciplinare il procedimento di accertamento da parte degli uffici e delle strutture dell'INPDAP delle condizioni di cumulabilità o di incumulabilità totale o parziale del trattamento pensionistico con i redditi di cui al presente articolo, in coerenza con le vigenti disposizioni legislative in materia di autocertificazione e di documentazione amministrativa, prevedendo a tale fine modalità di scambio di informazioni e di interconnessione telematica con l'anagrafe tributaria, il registro delle imprese, gli ordini professionali e gli enti locali;

            i) affermare il principio dell'imprescrittibilità del diritto alla pensione, nonché l'esclusione della perdita del diritto alla pensione per qualsiasi causa, ferma restando la prescrizione del diritto alla riscossione delle singole rate dei trattamenti pensionistici;

            l) prevedere l'assoggettabilità a pignoramento, sequestro e ad ogni altro atto di esecuzione forzata delle rate periodiche dei trattamenti pensionistici di cui alla presente legge entro i limiti complessivi di un quinto del loro importo, al lordo di ogni ritenuta, anche nei casi di concorso di più azioni esecutive tra loro o di concorso di una o più azioni esecutive con una o più ritenute fiduciarie, cautelari in via amministrativa o per recupero di somme a qualsiasi titolo; prevedere che nei giudizi di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi di cui al capo I del titolo V del libro III del codice di procedura civile nei quali è parte, l'INPDAP ha facoltà di costituirsi e di stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti.


Art. 4.

(Princìpi e criteri direttivi
in materia di rapporto contributivo).

        1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 sono osservati, nell'ambito dei princìpi e criteri direttivi generali di cui agli articoli 2 e 3, i seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi in materia di rapporto contributivo:

            a) prevedere che la determinazione della misura delle aliquote contributive sia coperta dalla riserva di legge;

            b) riservare all'INPDAP la titolarità dei poteri e delle facoltà connessi all'accertamento alla riscossione dei contributi relativi ai trattamenti previdenziali disciplinati dal testo unico di cui all'articolo 1;

            c) disciplinare le procedure di accertamento e di riscossione dei contributi previdenziali relativi alle singole gestioni nei confronti degli enti datori di lavoro, con criteri di chiarezza, uniformità e semplificazione;

            d) qualificare il mancato versamento di contributi previdenziali da parte dell'ente datore di lavoro come illecito amministrativo, determinando con criteri di gradualità e di proporzionalità all'entità della trasgressione la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie da applicare; attribuire agli uffici e alle strutture dell'INPDAP, individuati con regolamento dell'Istituto medesimo, i soggetti competenti ad irrogare le sanzioni amministrative conseguenti al mancato versamento dei contributi previdenziali, mediante l'adozione di una apposita ordinanza-ingiunzione definitiva avente efficacia di titolo esecutivo; prevedere che avverso l'ordinanza-ingiunzione con la quale è irrogata la sanzione amministrativa in conseguenza del mancato versamento di contributi previdenziali è ammessa opposizione, entro trenta giorni dalla notifica, al tribunale nella cui circoscrizione è ubicata la sede dell'ufficio o struttura dell'INPDAP che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, il quale giudica a norma delle disposizioni di cui al capo II del titolo IV del libro II del codice di procedura civile; prevedere che nei relativi giudizi di cognizione instaurati sull'opposizione all'ordinanza-ingiunzione l'INPDAP ha facoltà di stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti;

            e) individuare procedure semplificate di riscossione coattiva dei contributi, delle sanzioni amministrative e degli interessi moratori mediante l'adozione e la notifica, anche in forma semplificata e in deroga alle disposizioni vigenti in materia di notifica di atti e provvedimenti giudiziari, di provvedimenti amministrativi definitivi costituenti titolo esecutivo e prevedere la possibilità di porre in essere atti di esecuzione forzata anche nei confronti di somme di denaro dell'ente debitore detenute a qualsiasi titolo dal soggetto cui è affidato il servizio di tesoreria, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative in materia di ordinamento finanziario e contabile delle amministrazioni dello Stato, delle regioni, degli enti locali, degli enti non territoriali e degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale; prevedere che avverso i provvedimenti di riscossione coattiva delle entrate contributive adottati dall'INPDAP ai sensi della presente lettera è ammessa opposizione nei termini e con le modalità previste dalla lettera d), anche per quanto concerne l'assistenza e la rappresentanza in giudizio; prevedere che nel processo di esecuzione di cui al libro III del codice di procedura civile instaurato a seguito di espropriazione forzata promossa nei confronti dei propri debitori per la riscossione coattiva di crediti contributivi, per il recupero di prestazioni previdenziali indebitamente erogate e per l'esercizio di azioni di rivalsa nei confronti di amministrazioni pubbliche in conseguenza del pagamento di oneri risarcitori, incluse le somme accessorie e le sanzioni amministrative ed ogni altro onere aggiuntivo, l'INPDAP ha facoltà di agire e stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti;

            f) prevedere, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che i contributi previdenziali dovuti all'INPDAP sono soggetti al termine di prescrizione rispettivamente di cinque anni e di dieci anni nei casi di denuncia o di richiesta di sistemazione contributiva del lavoratore o dei suoi eredi, disciplinando in forma specifica i termini iniziali di decorrenza della prescrizione e individuando, in conformità ai princìpi generali dell'ordinamento giuridico, i casi di sospensione e di interruzione dei termini di prescrizione;

            g) emanare norme generali di organizzazione tendenti a consentire la costituzione presso l'INPDAP di una banca-dati unificata contenente i dati necessari per la determinazione della posizione contributiva individuale per i dipendenti di tutte le amministrazioni pubbliche il cui trattamento previdenziale sia posto a carico delle gestioni esistenti presso l'INPDAP, allo scopo di consentire a quest'ultimo di disporre direttamente di tutti i dati e le informazioni necessari sui propri iscritti finalizzati all'erogazione delle prestazioni previdenziali; prevedere, nel rispetto delle norme di programmazione economico-finanziaria del settore pubblico allargato, l'attribuzione all'INPDAP di adeguate risorse finanziarie per la realizzazione di programmi di sviluppo delle dotazioni informatiche necessarie per la realizzazione della banca-dati contributiva unificata; prevedere la facoltà per l'INPDAP di disciplinare, con proprio regolamento, anche in deroga alle vigenti disposizioni legislative in materia di attività informatica delle amministrazioni pubbliche, l'organizzazione e il funzionamento delle strutture tecniche ed amministrative necessarie per la piena funzionalità della banca-dati;

            h) attribuire all'INPDAP la facoltà di disciplinare con proprio regolamento:

                1) le modalità di definizione transattiva dei procedimenti di recupero coattivo dei contributi, delle sanzioni amministrative pecuniarie e degli interessi moratori attivati nei confronti degli enti datori di lavoro, che prevedano la riduzione in misura non superiore al 50 per cento delle sanzioni e degli interessi e l'estinzione in forma rateale del debito contributivo accertato. Tali modalità di definizione stragiudiziale dei procedimenti di recupero devono necessariamente prevedere l'incondizionata accettazione da parte dell'ente datore di lavoro della misura del debito contributivo accertato, delle somme aggiuntive e delle sanzioni amministrative dovute;

                2) la misura del tasso degli interessi moratori da applicare sui debiti contributivi insoluti, in misura non inferiore al doppio e non superiore al quadruplo del tasso di interesse legale vigente, prevedendo forme di adeguamento automatico, in presenza di variazioni della misura del tasso di interesse legale, da determinare mediante l'adozione di provvedimenti amministrativi.


Art. 5.

(Princìpi e criteri direttivi particolari in materia di
riscatto, ricongiunzione e valutazione di periodi contributivi
ai fini della pensione).

        1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 sono osservati, nell'ambito dei princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, i seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi in materia di riscatto, ricongiunzione e valutazione di periodi contributivi ai fini della pensione:

            a) stabilire con criteri di uniformità termini certi e inderogabili entro i quali gli enti datori di lavoro sono tenuti a trasmettere all'INPDAP le domande di riscatto, ricongiunzione e riconoscimento di periodi contributivi agli effetti della pensione prevedendo, in caso di inosservanza degli stessi, l'esercizio da parte dell'INPDAP dell'azione di rivalsa nei confronti dell'ente o amministrazione inadempiente per una somma corrispondente all'ammontare degli interessi legali determinati per effetto della ritardata percezione del contributo dovuto dall'iscritto;

            b) prevedere che per tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, la valutazione agli effetti della pensione di periodi pregressi dei quali le vigenti disposizioni legislative prevedono il riconoscimento gratuito debba avvenire d'ufficio, all'atto della concessione del trattamento di pensione, comunque denominato;

            c) prevedere che per tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, il provvedimento di riconoscimento di periodi utili agli effetti della pensione acquista efficacia, con conseguente perfezionamento dell'obbligo di corrispondere il contributo in esso determinato, qualora non pervenga all'INPDAP la comunicazione di espressa rinuncia entro tre mesi dalla data di ricezione del provvedimento da parte del richiedente;

            d) disciplinare con criteri di uniformità e di semplificazione i termini e le modalità di presentazione dei ricorsi nelle materie di cui al presente articolo, in coerenza con i princìpi indicati all'articolo 2, comma 1, lettera t);

            e) disciplinare per tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, l'esercizio della facoltà di rinuncia agli effetti del provvedimento di riscatto, ricongiunzione e valutazione di periodi contributivi ai fini della pensione in epoca successiva al suo perfezionamento, con diritto ad ottenere la restituzione senza interessi delle somme già corrisposte all'INPDAP a titolo di contributo, prevedendo che tale facoltà non può in ogni caso essere esercitata ad avvenuto pagamento dell'intero contributo, né successivamente alla cessazione dal servizio dell'interessato;

            f) disciplinare con criteri di uniformità per tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, le modalità di pagamento in forma rateale, mediante ritenute mensili sulla retribuzione o sulla pensione percepita, del contributo di riscatto, ricongiunzione o valutazione di periodi contributivi agli effetti della pensione da porre a carico del lavoratore, determinando in misura non superiore a quello legale il tasso degli interessi conseguenti al pagamento differito, quest'ultimo da effettuare in un numero di rate non superiore alla metà del numero dei mesi ammessi a riscatto, ricongiunzione o computo;

            g) prevedere e disciplinare, per tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, che all'atto della cessazione dal servizio non abbiano, in tutto o in parte, effettuato il pagamento del contributo di riscatto, ricongiunzione o computo, l'esercizio della facoltà di iniziare o proseguire il pagamento in forma rateale mediante ritenute sulle rate mensili di pensione o, in alternativa, mediante il pagamento in unica soluzione da operare in compensazione con le somme dovute dall'INPDAP a titolo di trattamento di fine servizio o di fine rapporto;

            h) prevedere che tutti i periodi comunque riconosciuti utili agli effetti della pensione dai provvedimenti di riscatto, ricongiunzione o computo sono validi indistintamente sia ai fini del diritto che della misura del trattamento pensionistico;

            i) prevedere che in ogni caso le domande di riscatto, ricongiunzione o computo di periodi contributivi o di servizio agli effetti della pensione, da presentare esclusivamente all'ente o amministrazione datore di lavoro, devono essere prodotte in costanza del rapporto di lavoro, fatta salva la facoltà per i superstiti dei lavoratori deceduti in attività di servizio, aventi diritto al trattamento di pensione indiretta, di produrre le richieste di riscatto, ricongiunzione o computo entro il termine di novanta giorni dalla data del decesso del lavoratore, a pena di decadenza dal diritto; definire, in quest'ultima ipotesi, il procedimento di determinazione dell'onere a carico dei superstiti, considerando in ogni caso la data del decesso quale data di presentazione della domanda;

            l) riordinare compiutamente in modo organico ed uniforme la disciplina concernente i periodi computabili a titolo oneroso o gratuito agli effetti della pensione, inclusi i periodi di accredito figurativo della contribuzione previdenziale, facendo salve le specifiche disposizioni legislative che trovano applicazione anche al regime previdenziale dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti ed ai regimi di essa sostitutivi ed esclusivi;

            m) disciplinare per tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, la facoltà di richiedere, in alternativa alla ricongiunzione a titolo oneroso di periodi contributivi presso gestioni previdenziali diverse, la totalizzazione dei periodi assicurativi e contributivi derivanti dallo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa subordinata, autonoma, professionale o di impresa, ai fini della concessione di un unico trattamento di pensione, prevedendo in ogni caso che l'INPDAP provveda alla concessione e all'erogazione dell'unica pensione, determinata sulla base delle diverse quote calcolate sulla base delle posizioni contributive risultanti presso le singole gestioni previdenziali, provvedendo d'ufficio a regolare i rapporti finanziari con gli altri enti previdenziali;

            n) disciplinare per tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, la facoltà di richiedere la totalizzazione dei periodi assicurativi e contributivi derivanti dallo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa subordinata o autonoma esercitata in uno dei Paesi membri dell'Unione europea con iscrizione ad una o più gestioni previdenziali ai fini della concessione di un unico trattamento di pensione a carico dell'INPDAP. Prevedere al riguardo, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, la facoltà per l'INPDAP di dotarsi di apposite strutture organizzative, anche operanti presso organismi comunitari, allo scopo di attivare ed intrattenere efficaci relazioni con gli organi dell'Unione europea e con gli enti ed organismi operanti presso gli Stati membri in materia di tutela previdenziale dei lavoratori, allo scopo di individuare forme di collaborazione e di interscambio di informazioni e di dati necessari per accordare al lavoratore la totalizzazione dei periodi assicurativi e contributivi vantati presso le gestioni previdenziali dei Paesi membri dell'Unione europea. Prevedere nella fase transitoria e nelle more del raggiungimento delle necessarie intese programmatiche e operative in sede comunitaria, in attuazione del principio generale dell'automaticità delle prestazioni previdenziali di cui all'articolo 2116 del codice civile, il diritto per il lavoratore richiedente la totalizzazione dei periodi assicurativi e contributivi ad ottenere il riconoscimento di tali periodi adeguatamente documentati ai fini del diritto e, ove possibile, della misura della pensione a carico dell'INPDAP, con riserva di successiva rideterminazione della stessa allorché gli enti previdenziali interessati potranno disporre di tutti i dati retributivi e contributivi necessari;

            o) prevedere e disciplinare le modalità di trasferimento di posizioni contributive tra l'INPDAP e gli altri enti previdenziali, anche aventi natura giuridica privatistica, individuando forme di compensazione tese a semplificare e agevolare i rapporti finanziari tra enti ed organismi previdenziali diversi.


Art. 6.

(Disposizioni correttive del testo unico).

        1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del testo unico di cui all'articolo 1, possono essere emanate, con le modalità di cui al medesimo articolo 1, commi 3, 4 e 5, disposizioni correttive del medesimo testo unico nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi contenuti nella presente legge.



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