XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3164
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Delega al Governo per l'emanazione del testo unico sulle
pensioni ordinarie dei dipendenti delle amministrazioni
pubbliche).
1. Allo scopo di rendere omogenei e organici, riordinare,
razionalizzare e semplificare gli istituti ed i procedimenti
relativi alla concessione e all'erogazione dei trattamenti
pensionistici ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, il Governo è
delegato ad adottare entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante
il testo unico delle norme in materia di pensioni ordinarie
dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
2. Con il decreto legislativo di cui al comma 1 possono
essere introdotte nella specifica materia nuove disposizioni
legislative, modifiche e integrazioni alle disposizioni
legislative vigenti. Il medesimo decreto legislativo dovrà
disporre inoltre l'abrogazione espressa delle norme
incompatibili con la disciplina da esso recata.
3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato con
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del
Consiglio di Stato, da esprimere entro quaranta giorni dalla
ricezione del relativo schema da parte del Governo. In assenza
del parere reso dal Consiglio di Stato entro il termine
suindicato, il Governo procede all'approvazione preliminare
del decreto legislativo di cui al comma 1.
4. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da
esprimere entro trenta giorni dalla data di ricezione del
relativo schema trasmesso dal Governo unitamente al parere del
Consiglio di Stato.
5. Il Governo, nei sessanta giorni successivi alla
formulazione del parere da parte delle competenti Commissioni
parlamentari di cui al comma 4, trasmette con le eventuali
modifiche e osservazioni lo schema di decreto legislativo alle
medesime Commissioni per il parere definitivo, che deve essere
espresso entro venti giorni. Decorso tale termine, il decreto
legislativo è approvato in via definitiva dal Governo anche in
assenza del predetto parere.
6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze entro dieci giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, è istituita una commissione per
la redazione dello schema del testo unico di cui al comma 1,
operante presso l'Istituto nazionale di previdenza per i
dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), costituita
da:
a) un magistrato della Corte dei conti, con
funzioni di presidente;
b) un dirigente di prima fascia del Ministero
dell'economia e delle finanze;
c) un dirigente di prima fascia dell'INPDAP;
d) due dirigenti di seconda fascia dell'INPDAP, di
cui uno preposto ad un ufficio o struttura periferica.
7. Per l'espletamento dei propri compiti, la commissione
di cui al comma 6 si avvale di una struttura di supporto
tecnico, operante presso l'INPDAP, avente una dotazione
organica non superiore a dieci unità di personale dei ruoli
dell'INPDAP, appositamente costituita con provvedimento del
direttore generale dell'istituto adottato entro dieci giorni
dalla data di emanazione del decreto di nomina della
commissione di cui al medesimo comma 6.
Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi generali).
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 sono
osservati i princìpi e i criteri direttivi generali di seguito
specificati:
a) ricondurre ad una organica disciplina unitaria
i trattamenti pensionistici ordinari dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche erogati dall'INPDAP e disciplinati
dal testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive
modificazioni, dal regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e
successive modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1035,
e successive modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1941, n.
176, e successive modificazioni, e dal testo unico di cui al
regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, e successive
modificazioni;
b) disciplinare in maniera organica e unitaria per
i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui alla
lettera a) i procedimenti di computo, riscatto e
ricongiunzione di periodi contributivi pregressi agli effetti
della pensione, anche mediante modifica, integrazione o
abrogazione di disposizioni legislative in vigore;
c) disciplinare in maniera organica e unitaria per
i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui alla
lettera a) il rapporto contributivo, le modalità di
riscossione ordinaria e coattiva delle entrate contributive da
parte dell'INPDAP, i termini di prescrizione del diritto
dell'ente previdenziale alla riscossione delle entrate
contributive, nonché definire con chiarezza, uniformità e
generalità i criteri di assoggettabilità a contribuzione
previdenziale delle retribuzioni e dei compensi comunque
denominati ed erogati da tutte le amministrazioni pubbliche,
ancorché corrisposti ai soli effetti della pensione o con
decorrenza successiva alla risoluzione del rapporto di lavoro
o di servizio in applicazione di specifiche disposizioni
normative, di atti di concertazione o di clausole dei
contratti collettivi nazionali o decentrati di lavoro, fermo
restando il principio dell'unificazione della base imponibile
contributiva e fiscale di cui all'articolo 27 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1955, n. 797, e all'articolo 29 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124, come sostituiti dall'articolo 6 del decreto legislativo
2 settembre 1997, n. 314;
d) fare salve le vigenti disposizioni legislative
relative ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, i cui trattamenti
pensionistici non sono erogati dall'INPDAP;
e) prevedere che i procedimenti di concessione dei
trattamenti pensionistici di privilegio e dei trattamenti di
previdenza integrativa e complementare rimangono disciplinati
dalle disposizioni vigenti;
f) nell'ulteriore attuazione dei princìpi di
armonizzazione di cui all'articolo 2, comma 23, della legge 8
agosto 1995, n. 335, sopprimere per il personale di cui
all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503, gli istituti previsti e disciplinati
dagli ordinamenti pensionistici speciali di settore che si
rivelino non più attuali o non più rispondenti alle
specificità del rapporto di impiego o a particolari
connotazioni dell'attività concretamente svolta;
g) assicurare il mantenimento per il personale di
cui alla lettera f) dei soli benefìci previsti dagli
ordinamenti pensionistici speciali di settore che siano
ritenuti obiettivamente giustificati dalle peculiarità delle
funzioni inerenti ai compiti istituzionali che in concreto il
personale interessato è chiamato ad assolvere. Nell'attuazione
di tale criterio direttivo, il Governo può altresì limitare
l'attribuzione di determinati benefìci aventi riflessi sul
trattamento pensionistico al solo personale di una determinata
categoria concretamente impiegato nell'espletamento di
particolari attività, compiti o funzioni e limitatamente ai
periodi temporali nei quali tali compiti sono stati
effettivamente svolti. Può inoltre essere prevista
l'esclusione da particolari benefìci pensionistici nei
confronti del personale appartenente alle categorie di cui
alla lettera f), limitatamente ai periodi di servizio
nei quali il medesimo personale abbia espletato
prevalentemente compiti amministrativi, di supporto nonché
ogni altro incarico non strettamente attinente ai compiti
istituzionali. Prevedere inoltre che ogni eventuale
valorizzazione dei trattamenti pensionistici di alcune
categorie di personale, obiettivamente giustificate dalle
peculiarità dei compiti istituzionali assolti, deve essere
necessariamente conseguita, in via indiretta mediante
incrementi del trattamento economico di attività, principale o
accessorio, da prevedere e disciplinare, anche sotto il
profilo dei riflessi sul trattamento pensionistico, nei
provvedimenti legislativi e negli atti di concertazione o
negoziali previsti dall'ordinamento di appartenenza;
h) prevedere per il personale di cui alla lettera
f) il mantenimento dei limiti di età anagrafica per il
collocamento a riposo d'ufficio previsti dai rispettivi
ordinamenti, disciplinando la facoltà di permanere in servizio
oltre i predetti limiti di età, in ogni caso non oltre il
sessantacinquesimo anno di età, qualora il limite previsto dal
rispettivo ordinamento sia fissato in un'età anagrafica
inferiore;
i) prevedere rispettivamente in sessantacinque
anni per gli uomini ed in sessanta anni per le donne il limite
di età anagrafica per il collocamento a riposo d'ufficio per
tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165
del 2001, e successive modificazioni, subordinando l'esercizio
della facoltà di permanere in servizio oltre il limite
suddetto, in ogni caso non oltre i sessantasette anni di età
per gli uomini ed i sessantacinque anni di età per le donne,
al mancato possesso dell'anzianità contributiva prevista dai
rispettivi ordinamenti per il conseguimento del trattamento
pensionistico nella misura massima;
l) prevedere espressamente che le disposizioni di
cui alla lettera i) del presente comma si applicano
anche al personale di cui all'articolo 3, comma 1, del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001;
m) stabilire in trentacinque anni il requisito di
anzianità contributiva ed in cinquantasette anni il requisito
di età anagrafica necessari, a decorrere dalla data di entrata
in vigore del testo unico di cui all'articolo 1, per tutti i
dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e
successive modificazioni, incluso il personale di cui alla
lettera f) del presente comma, per l'accesso alla
pensione di anzianità, prevedendo altresì che tale requisito
si perfezioni mediante il computo di tutti i periodi
contributivi riconosciuti utili agli effetti della pensione in
applicazione delle vigenti disposizioni legislative. Stabilire
in quaranta anni il requisito di anzianità contributiva
necessario, prescindendo dal requisito di età anagrafica, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del testo unico di
cui all'articolo 1 per l'accesso alla pensione di vecchiaia;
disciplinare in maniera organica e unitaria per tutti i
dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e
successive modificazioni, fatti salvi la disciplina speciale
applicabile al personale di cui alla lettera f) del
presente comma, nonché il regime delle attività usuranti, di
cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, e
successive modificazioni;
n) prevedere che i requisiti contributivi e di età
anagrafica indicati alla lettera m) per l'accesso alla
pensione di anzianità si applicano anche in presenza di
risoluzione involontaria del rapporto di lavoro o di impiego
determinata da motivi disciplinari o verificatasi in
conseguenza di condanne penali definitive o di accertati
motivi di incompatibilità o di decadenza previsti dagli
ordinamenti di appartenenza;
o) stabilire in venti anni il requisito di
anzianità contributiva necessario a decorrere dalla data di
entrata in vigore del testo unico di cui all'articolo 1 per
tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165
del 2001, e successive modificazioni, incluso il personale di
cui alla lettera f) del presente comma, per l'accesso
alla pensione di vecchiaia, prevedendo altresì che tale
requisito si perfezioni mediante il computo di tutti i periodi
contributivi riconosciuti utili agli effetti della pensione in
applicazione delle vigenti disposizioni legislative; prevedere
e disciplinare in maniera organica e unitaria per tutti i
dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui alla lettera
a) del presente comma l'istituto della pensione
differita, da erogare al compimento dei requisiti di età
anagrafica previsti per la pensione di vecchiaia, nei casi di
risoluzione anticipata del rapporto di lavoro senza diritto a
trattamento pensionistico; disciplinare in maniera organica e
unitaria per tutti i dipendenti delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, i cui
trattamenti pensionistici ordinari siano erogati dall'INPDAP,
l'istituto dell'autorizzazione alla prosecuzione volontaria
del versamento periodico dei contributi previdenziali alla
rispettiva gestione, nei casi di risoluzione del rapporto di
lavoro, da qualsiasi causa essa sia stata determinata, senza
che il lavoratore abbia maturato il diritto a pensione, fermo
restando che in ogni caso la prosecuzione volontaria dei
versamenti contributivi non può proseguire per periodi
eccedenti l'anzianità contributiva determinante il
conseguimento della pensione ordinaria nella misura massima
prevista dall'ordinamento di appartenenza, né può essere
autorizzata in presenza di iscrizione ad altra gestione
previdenziale, comunque accertata, per i medesimi periodi;
p) stabilire in cinque anni il requisito di
anzianità contributiva necessario per tutti i dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive
modificazioni, incluso il personale di cui alla lettera
f) del presente comma, per l'accesso alla pensione
indiretta da parte dei superstiti in caso di morte
dell'iscritto, prevedendo in tali casi un incremento
figurativo della contribuzione previdenziale agli effetti
della pensione fino al raggiungimento di un periodo massimo di
venti anni. Prevedere inoltre che la concessione di rendite
vitalizie o di trattamenti pensionistici speciali comunque
denominati in favore dei superstiti del personale delle Forze
armate e di polizia, della magistratura e di ogni altra
categoria individuata da specifiche disposizioni legislative
deceduti in attività di servizio in conseguenza di attività
belliche o nell'espletamento di missioni umanitarie o di
protezione civile nel territorio nazionale o all'estero,
nonché in conseguenza di azioni delittuose poste in essere da
organizzazioni criminali o terroristiche, rimane disciplinata
dalle disposizioni vigenti;
q) stabilire in quindici anni il requisito di
anzianità contributiva necessario per tutti i dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive
modificazioni, incluso il personale di cui alla lettera
f) del presente comma, per l'accesso alla pensione
diretta nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro per
inabilità fisica o psichica, fermi restando i requisiti
previsti per il conseguimento della pensione di inabilità allo
svolgimento di qualsiasi attività lavorativa di cui
all'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n.
335;
r) stabilire che i requisiti indicati nel presente
articolo per l'accesso ai trattamenti pensionistici si
applicano nei casi di liquidazione della pensione con il
sistema contributivo, con il sistema misto o con il sistema
retributivo, disciplinati rispettivamente dai commi 6, 12 e 13
dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e
successive modificazioni;
s) riordinare e disciplinare in maniera organica e
unitaria i requisiti e le modalità di concessione ed
erogazione dei trattamenti pensionistici indiretti e di
reversibilità ai superstiti, fermo restando il principio
dell'estensione della disciplina del trattamento pensionistico
spettante ai superstiti vigente nell'ambito del regime
dell'assicurazione generale obbligatoria a tutte le forme
esclusive o sostitutive di essa stabilito dall'articolo 1,
comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché ridefinire
i procedimenti relativi al pagamento in modo differenziato in
presenza di due o più soggetti aventi diritto a qualsiasi
titolo, anche in presenza di separazione dei coniugi o di
scioglimento del matrimonio;
t) mantenere la giurisdizione esclusiva della
Corte dei conti in materia di trattamenti pensionistici,
comunque denominati, disciplinati dal testo unico di cui
all'articolo 1 ed estenderla espressamente alle questioni
connesse ai riscatti, alle ricongiunzioni, alle valutazioni di
periodi assicurativi ai fini della pensione, alla
totalizzazione contributiva e alla autorizzazione alla
prosecuzione volontaria dei versamenti di contributi
previdenziali, con esclusione delle questioni attinenti al
rapporto contributivo tra l'INPDAP e l'ente datore di lavoro.
Introdurre le modifiche alle norme di procedura dei giudizi in
materia pensionistica innanzi alla Corte dei conti ritenute
necessarie ai fini dello snellimento, della semplificazione e
della riduzione dei tempi di definizione delle controversie.
Estendere al giudizio in materia di pensioni davanti alla
Corte dei conti gli istituti di cui ai capi I e II del titolo
IV del libro II del codice di procedura civile ritenuti
efficacemente applicabili al processo pensionistico.
Prevedere, in particolare, che le attività di consulente
tecnico d'ufficio di cui all'articolo 61 del codice di
procedura civile nei giudizi in materia pensionistica innanzi
alla Corte dei conti siano svolte esclusivamente da organismi
o strutture sanitarie operanti presso enti ed amministrazioni
pubbliche civili o militari. Prevedere, quale condizione di
procedibilità del ricorso giurisdizionale alla Corte dei conti
di cui all'articolo 443 del codice di procedura civile, la
preventiva proposizione di un ricorso amministrativo ai
comitati di vigilanza sulle singole gestioni dell'INPDAP con
obbligo per questi ultimi di pronunciarsi entro novanta giorni
e con l'ulteriore previsione che, decorso tale termine, il
ricorso amministrativo si intende ad ogni effetto rigettato;
stabilire che la proposizione di ricorsi giurisdizionali nelle
materie disciplinate dalla presente legge non è soggetta a
termini di decadenza; prevedere che le disposizioni di cui al
secondo comma dell'articolo 92 del codice di procedura civile
non si applicano ai giudizi in materia pensionistica innanzi
alla Corte dei conti; prevedere che ai giudizi in materia
pensionistica di cui alla presente lettera continuano ad
applicarsi, le disposizioni di cui all'articolo unico della
legge 2 aprile 1958, n. 319, come sostituito dall'articolo 10
della legge 11 agosto 1973, n. 533;
u) disciplinare in maniera organica e unitaria,
con criteri di razionalizzazione e di semplificazione e, in
coerenza con i princìpi generali dell'ordinamento giuridico,
le procedure di recupero delle prestazioni pensionistiche
indebitamente erogate, salvaguardando le primarie esigenze di
sussistenza dei pensionati con riferimento ai princìpi
affermati dagli articoli 36 e 38 della Costituzione, fermo
restando l'obbligo per l'INPDAP di procedere all'integrale
recupero delle somme erogate nei casi di dolo o di produzione
di documenti, certificazioni o dichiarazioni false. Prevedere
eventuali forme di rivalsa, con procedure semplificate di
recupero coattivo da adottare con l'emanazione di
provvedimenti amministrativi definitivi aventi efficacia di
titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 474 del codice di
procedura civile, nei confronti delle amministrazioni
pubbliche alle quali sia da imputare l'indebita erogazione di
somme da parte dell'INPDAP escludendo ogni ulteriore forma di
rivalsa nei confronti del percettore, salvi i casi di dolo o
di produzione di documenti, certificazioni o dichiarazioni
false; prevedere che in ogni caso l'ente erogatore del
trattamento pensionistico provvisorio non può procedere, anche
in sede di applicazione del provvedimento di determinazione
della pensione definitiva, al recupero delle somme
indebitamente corrisposte, salvi i casi di dolo del percettore
o di produzione di documenti, certificazioni o dichiarazioni
false, allorché siano trascorsi cinque anni dalla data di
decorrenza del trattamento pensionistico; prevedere che la
cognizione delle controversie concernenti i provvedimenti
definitivi dell'INPDAP di recupero coattivo delle somme
indebitamente erogate, adottati sia nei confronti del
pensionato che degli enti o amministrazioni responsabili, è
attribuita alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti
e che ad esse si applicano le norme di procedura relative ai
giudizi in materia pensionistica, nonché le norme contenute
nel codice di procedura civile in materia di esecuzione
forzata; prevedere il divieto di procedere in ogni caso alla
rideterminazione di qualsiasi trattamento pensionistico di cui
alla presente legge, salvo che non sia stato precedentemente
attribuito in via provvisoria, qualora siano decorsi tre anni
dalla data di adozione del precedente provvedimento di
liquidazione e dalla rideterminazione effettuata scaturisca
una pensione di importo inferiore a quello indicato nel
medesimo provvedimento di liquidazione;
v) disciplinare in maniera organica e unitaria,
con criteri di razionalizzazione e di semplificazione, i
procedimenti di liquidazione dei trattamenti pensionistici
ordinari di cui alla lettera a), definendo in maniera
unitaria e omogenea le aliquote di rendimento in coerenza con
i princìpi e le esigenze generali di equilibrio del sistema
previdenziale pubblico, individuando modalità di calcolo
coerenti con l'uso di supporti informatici, determinando in
maniera generalizzata standard di applicazione degli
emolumenti accessori al trattamento pensionistico principale,
incluse le somme corrisposte a titolo di perequazione comunque
denominata, e prevedendo in ogni caso in quaranta anni la
misura della massima anzianità contributiva, fatti salvi i
limiti inferiori previsti per il personale di cui alla lettera
f) dagli ordinamenti di appartenenza. Le modalità di
calcolo di cui al precedente periodo sono individuate in
coerenza con i princìpi di cui agli articoli 7 e 13 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, ed agli articoli
1 e 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive
modificazioni;
z) prevedere che ai trattamenti pensionistici
diretti, indiretti e di riversibilità di cui alla presente
legge, conferiti a seguito di risoluzione del rapporto di
lavoro per raggiungimento dei limiti di età, inclusa la
concessione della pensione differita di cui alla lettera
o), per inabilità fisica o psichica comunque denominata
o per decesso, ancorché determinati in applicazione del
sistema contributivo di cui all'articolo 1, comma 6, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, si
applica la disciplina per l'integrazione al trattamento minimo
delle pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
aa) disciplinare in maniera organica e unitaria,
con criteri di razionalizzazione e di semplificazione, i
procedimenti di conferimento dei trattamenti pensionistici
ordinari conferiti a seguito di risoluzione del rapporto di
lavoro per inabilità fisica o psichica alle mansioni,
prevedendo in ogni caso l'obbligo per la commissione sanitaria
competente a formulare il giudizio di inidoneità di
determinare, in misura percentuale, la complessiva capacità
lavorativa residua del dipendente, anche per effetto del
cumulo delle menomazioni derivanti dalla presenza di più
infermità o condizioni invalidanti. Mantenere fermo il
procedimento previsto per la concessione della pensione di
inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività
lavorativa di cui all'articolo 2, comma 12, della legge 8
agosto 1995, n. 335, prevedendo tuttavia che nei casi in cui
la revisione o la verifica periodica delle condizioni che
hanno dato luogo alla concessione del trattamento
pensionistico in questione abbia accertato la sopravvenuta
carenza dei requisiti prescritti, il lavoratore ha diritto a
conservare il trattamento pensionistico rideterminato
computando i soli periodi contributivi utili sulla base dei
quali sarebbe stata determinata la pensione a seguito di
risoluzione del rapporto di lavoro per l'inabilità alle
mansioni e con l'applicazione, ove spettante, del beneficio
dell'integrazione al minimo di cui alla lettera z);
bb) prevedere l'abrogazione espressa delle norme
che disciplinano per i dipendenti delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, la
costituzione della posizione contributiva presso
l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e
i superstiti nei casi di risoluzione anticipata del rapporto
di lavoro senza diritto a pensione; disciplinare in maniera
organica e unitaria il mantenimento della posizione
contributiva esistente presso la competente gestione
previdenziale dell'INPDAP in favore dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive
modificazioni, il cui rapporto di lavoro si sia risolto senza
diritto a pensione, coordinando le relative disposizioni con
gli istituti della pensione differita e dell'autorizzazione
alla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi
previdenziali di cui alla lettera o), nonché con
l'istituto della totalizzazione contributiva di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera m), della presente
legge;
cc) procedere alla soppressione delle gestioni
previdenziali autonome esistenti presso l'INPDAP non più
attuali, prevedendone l'accorpamento con altre con criteri di
omogeneità e di razionalizzazione, ferma restando la facoltà
per l'INPDAP di disciplinare con proprio regolamento, in
coerenza con le disposizioni generali in materia di
contabilità degli enti del settore pubblico allargato,
l'istituzione di documenti contabili che evidenzino i
risultati economici e di flussi finanziari delle singole
gestioni previdenziali, ancorché soppresse;
dd) procedere alla soppressione dei comitati di
vigilanza sulle gestioni previdenziali autonome soppresse,
attribuendo le relative funzioni ai comitati di vigilanza
sulle gestioni previdenziali nelle quali sono confluite le
gestioni soppresse;
ee) prevedere che, per quanto non diversamente
stabilito dal testo unico di cui all'articolo 1, continuano ad
applicarsi le vigenti disposizioni legislative in materie e
che successive modificazioni al medesimo testo unico sono
apportate esclusivamente mediante espressa abrogazione,
sostituzione o integrazione delle disposizioni in esso
contenute.
Art. 3.
(Ulteriori princìpi e criteri direttivi generali
concernenti i procedimenti amministrativi in materia
pensionistica).
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, sono
inoltre osservati i seguenti ulteriori princìpi e criteri
direttivi concernenti i procedimenti amministrativi nelle
materie oggetto della presente legge:
a) prevedere che per tutti i dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, il trattamento di pensione diretta, indiretta o
di riversibilità comunque denominato, sia attribuito a
domanda;
b) prevedere che, con effetto sui trattamenti di
pensione di cui alla presente legge attribuiti con decorrenza
dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del testo
unico di cui all'articolo 1, i periodi contributivi utili agli
effetti della pensione non sono assoggettati ad alcun
arrotondamento;
c) prevedere il diritto per i titolari dei
trattamenti pensionistici di cui alla presente legge, in sede
di determinazione dell'aliquota di rendimento, alla
maggiorazione di tale aliquota in rapporto alla frazione di
anno o di mese trascurata nella determinazione del periodo di
contribuzione utile agli effetti della pensione;
d) disciplinare in maniera unitaria ed organica
per tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e
successive modificazioni, inclusi gli enti e organismi
militari, e con criteri di razionalizzazione e di
semplificazione, il procedimento di determinazione della
pensione provvisoria diretta e indiretta, attribuendo
all'INPDAP la competenza esclusiva ad adottare i relativi
provvedimenti amministrativi, qualora non si renda possibile
procedere direttamente all'adozione del provvedimento di
concessione della pensione definitiva, sulla base della
documentazione trasmessa dall'amministrazione o ente di
appartenenza in forma semplificata, entro termini predefiniti
e in ogni caso in tempo utile per assicurare la tempestiva
erogazione del trattamento pensionistico all'avente diritto
all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, con la
previsione del diritto di rivalsa da parte dell'INPDAP delle
somme erogate a titolo di interessi per ritardato pagamento
nei confronti degli enti o amministrazioni che abbiano omesso
o ritardato l'invio della documentazione occorrente;
e) disciplinare in maniera organica e unitaria,
con criteri di semplificazione e in coerenza con le vigenti
disposizioni in materia di documentazione amministrativa e di
autocertificazione, il procedimento di attribuzione ai
superstiti della quota della pensione di riversibilità;
individuare al riguardo modalità univoche di individuazione
dei soggetti aventi diritto, anche in presenza di separazione
personale dei coniugi, di scioglimento del matrimonio, di
adozione o filiazione legittima o naturale legalmente
riconosciuta, nonché di determinazione delle quote percentuali
spettanti agli aventi diritto; attribuire alle commissioni
mediche operanti presso le strutture territoriali del Servizio
sanitario nazionale la competenza a pronunciarsi sulla
condizione di inabilità fisica o psichica dei superstiti
aventi diritto alla riversibilità di quote di pensione a norma
delle disposizioni vigenti;
f) attribuire all'INPDAP la facoltà di provvedere,
con proprio regolamento, alla revisione generale dei termini
di conclusione dei procedimenti amministrativi concernenti le
materie disciplinate dalla presente legge, con criteri di
uniformità e ragionevolezza e tenuto conto delle necessità
organizzative dell'INPDAP e delle amministrazioni pubbliche
comunque coinvolte, precisando che in ogni caso il termine di
conclusione di ogni procedimento amministrativo inizia a
decorrere dalla data in cui la domanda di erogazione della
prestazione è pervenuta all'ente previdenziale;
g) attribuire all'INPDAP la facoltà di provvedere,
con proprio regolamento, in coerenza con le disposizioni
vigenti in materia di documentazione amministrativa, alla
definizione della documentazione occorrente per la concessione
dei trattamenti pensionistici disciplinati dal testo unico di
cui all'articolo 1, prevedendo altresì l'obbligo per le
amministrazioni pubbliche di comunicare autonomamente
all'INPDAP ogni notizia o informazione concernente ogni
eventuale mutamento dello stato giuridico e del trattamento
economico dei propri dipendenti avente riflessi sul
trattamento pensionistico, trasmettendo tempestivamente
d'ufficio la relativa documentazione;
h) disciplinare in maniera organica e unitaria il
diritto per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n.
165 del 2001, e successive modificazioni, al regime del cumulo
dei trattamenti pensionistici di cui alla presente legge,
comunque denominati e in qualunque modo determinati, con la
percezione da parte del titolare dei medesimi redditi
derivanti dall'esercizio di attività lavorative dipendenti,
autonome o d'impresa, sulla base degli ulteriori e specifici
princìpi e criteri direttivi di seguito indicati:
1) prevedere la totale cumulabilità con i redditi da
lavoro dipendente, autonomo o d'impresa del trattamento
pensionistico di vecchiaia concesso a seguito del
raggiungimento dell'anzianità contributiva di quaranta anni,
del limite massimo di età di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera i), o comunque del limite massimo di età
previsto per il collocamento a riposo d'ufficio nel regime
pensionistico di appartenenza. Prevedere che, in tali ipotesi,
le attività lavorative svolte dal titolare del trattamento
pensionistico non determinano l'obbligo di iscrizione ad
alcuna gestione previdenziale obbligatoria, ferma restando la
facoltà per l'interessato di aderire a forme di previdenza
complementare o individuale;
2) prevedere la totale incumulabilità con i redditi da
lavoro dipendente del trattamento pensionistico di anzianità
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), della
presente legge, nonché del trattamento pensionistico di
vecchiaia di cui all'articolo 1, comma 19, della legge 8
agosto 1995, n. 335, qualora quest'ultimo trattamento sia
concesso in assenza di uno dei requisiti di cui al numero 1)
della presente lettera;
3) prevedere la parziale cumulabilità con i redditi da
lavoro autonomo o d'impresa del trattamento pensionistico di
cui al numero 2) fino a concorrenza dell'importo pari al
trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
4) prevedere la totale incumulabilità con i redditi da
lavoro dipendente, autonomo o d'impresa del trattamento
pensionistico di cui all'articolo 2, comma 12, della legge 8
agosto 1995, n. 335;
5) prevedere la parziale cumulabilità con i redditi da
lavoro dipendente, autonomo o d'impresa del trattamento
pensionistico concesso per inabilità fisica o psichica alle
mansioni, fino a concorrenza di un importo pari alla misura
del trattamento pensionistico in godimento ridotto in misura
percentuale corrispondente alla capacità lavorativa residua,
determinata dalla commissione sanitaria competente all'atto
della formulazione del giudizio di inidoneità fisica o
psichica alle mansioni;
6) prevedere che la percezione di eventuali compensi e
indennità comunque denominati, che specifiche norme consentono
di cumulare con i trattamenti pensionistici di cui alla
presente legge, continua ad essere disciplinata dalle vigenti
disposizioni legislative;
7) prevedere che l'INPDAP individui, con proprio
regolamento, da emanare entro quattro mesi dalla data di
entrata in vigore del testo unico di cui all'articolo 1, le
attività riconducibili alla libera espressione di diritti
della personalità e del pensiero tutelati da norme
costituzionali, i cui proventi siano totalmente cumulabili con
il trattamento pensionistico comunque denominato e a qualsiasi
titolo concesso;
8) disciplinare il procedimento di accertamento da
parte degli uffici e delle strutture dell'INPDAP delle
condizioni di cumulabilità o di incumulabilità totale o
parziale del trattamento pensionistico con i redditi di cui al
presente articolo, in coerenza con le vigenti disposizioni
legislative in materia di autocertificazione e di
documentazione amministrativa, prevedendo a tale fine modalità
di scambio di informazioni e di interconnessione telematica
con l'anagrafe tributaria, il registro delle imprese, gli
ordini professionali e gli enti locali;
i) affermare il principio dell'imprescrittibilità
del diritto alla pensione, nonché l'esclusione della perdita
del diritto alla pensione per qualsiasi causa, ferma restando
la prescrizione del diritto alla riscossione delle singole
rate dei trattamenti pensionistici;
l) prevedere l'assoggettabilità a pignoramento,
sequestro e ad ogni altro atto di esecuzione forzata delle
rate periodiche dei trattamenti pensionistici di cui alla
presente legge entro i limiti complessivi di un quinto del
loro importo, al lordo di ogni ritenuta, anche nei casi di
concorso di più azioni esecutive tra loro o di concorso di una
o più azioni esecutive con una o più ritenute fiduciarie,
cautelari in via amministrativa o per recupero di somme a
qualsiasi titolo; prevedere che nei giudizi di opposizione
all'esecuzione e agli atti esecutivi di cui al capo I del
titolo V del libro III del codice di procedura civile nei
quali è parte, l'INPDAP ha facoltà di costituirsi e di stare
in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti.
Art. 4.
(Princìpi e criteri direttivi
in materia di rapporto contributivo).
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 sono
osservati, nell'ambito dei princìpi e criteri direttivi
generali di cui agli articoli 2 e 3, i seguenti ulteriori
princìpi e criteri direttivi in materia di rapporto
contributivo:
a) prevedere che la determinazione della misura
delle aliquote contributive sia coperta dalla riserva di
legge;
b) riservare all'INPDAP la titolarità dei poteri e
delle facoltà connessi all'accertamento alla riscossione dei
contributi relativi ai trattamenti previdenziali disciplinati
dal testo unico di cui all'articolo 1;
c) disciplinare le procedure di accertamento e di
riscossione dei contributi previdenziali relativi alle singole
gestioni nei confronti degli enti datori di lavoro, con
criteri di chiarezza, uniformità e semplificazione;
d) qualificare il mancato versamento di contributi
previdenziali da parte dell'ente datore di lavoro come
illecito amministrativo, determinando con criteri di
gradualità e di proporzionalità all'entità della trasgressione
la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie da
applicare; attribuire agli uffici e alle strutture
dell'INPDAP, individuati con regolamento dell'Istituto
medesimo, i soggetti competenti ad irrogare le sanzioni
amministrative conseguenti al mancato versamento dei
contributi previdenziali, mediante l'adozione di una apposita
ordinanza-ingiunzione definitiva avente efficacia di titolo
esecutivo; prevedere che avverso l'ordinanza-ingiunzione con
la quale è irrogata la sanzione amministrativa in conseguenza
del mancato versamento di contributi previdenziali è ammessa
opposizione, entro trenta giorni dalla notifica, al tribunale
nella cui circoscrizione è ubicata la sede dell'ufficio o
struttura dell'INPDAP che ha emesso il provvedimento
sanzionatorio, il quale giudica a norma delle disposizioni di
cui al capo II del titolo IV del libro II del codice di
procedura civile; prevedere che nei relativi giudizi di
cognizione instaurati sull'opposizione
all'ordinanza-ingiunzione l'INPDAP ha facoltà di stare in
giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti;
e) individuare procedure semplificate di
riscossione coattiva dei contributi, delle sanzioni
amministrative e degli interessi moratori mediante l'adozione
e la notifica, anche in forma semplificata e in deroga alle
disposizioni vigenti in materia di notifica di atti e
provvedimenti giudiziari, di provvedimenti amministrativi
definitivi costituenti titolo esecutivo e prevedere la
possibilità di porre in essere atti di esecuzione forzata
anche nei confronti di somme di denaro dell'ente debitore
detenute a qualsiasi titolo dal soggetto cui è affidato il
servizio di tesoreria, anche in deroga alle vigenti
disposizioni legislative in materia di ordinamento finanziario
e contabile delle amministrazioni dello Stato, delle regioni,
degli enti locali, degli enti non territoriali e degli enti e
delle aziende del Servizio sanitario nazionale; prevedere che
avverso i provvedimenti di riscossione coattiva delle entrate
contributive adottati dall'INPDAP ai sensi della presente
lettera è ammessa opposizione nei termini e con le modalità
previste dalla lettera d), anche per quanto concerne
l'assistenza e la rappresentanza in giudizio; prevedere che
nel processo di esecuzione di cui al libro III del codice di
procedura civile instaurato a seguito di espropriazione
forzata promossa nei confronti dei propri debitori per la
riscossione coattiva di crediti contributivi, per il recupero
di prestazioni previdenziali indebitamente erogate e per
l'esercizio di azioni di rivalsa nei confronti di
amministrazioni pubbliche in conseguenza del pagamento di
oneri risarcitori, incluse le somme accessorie e le sanzioni
amministrative ed ogni altro onere aggiuntivo, l'INPDAP ha
facoltà di agire e stare in giudizio avvalendosi direttamente
di propri dipendenti;
f) prevedere, in coerenza con le disposizioni di
cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n.
335, che i contributi previdenziali dovuti all'INPDAP sono
soggetti al termine di prescrizione rispettivamente di cinque
anni e di dieci anni nei casi di denuncia o di richiesta di
sistemazione contributiva del lavoratore o dei suoi eredi,
disciplinando in forma specifica i termini iniziali di
decorrenza della prescrizione e individuando, in conformità ai
princìpi generali dell'ordinamento giuridico, i casi di
sospensione e di interruzione dei termini di prescrizione;
g) emanare norme generali di organizzazione
tendenti a consentire la costituzione presso l'INPDAP di una
banca-dati unificata contenente i dati necessari per la
determinazione della posizione contributiva individuale per i
dipendenti di tutte le amministrazioni pubbliche il cui
trattamento previdenziale sia posto a carico delle gestioni
esistenti presso l'INPDAP, allo scopo di consentire a
quest'ultimo di disporre direttamente di tutti i dati e le
informazioni necessari sui propri iscritti finalizzati
all'erogazione delle prestazioni previdenziali; prevedere, nel
rispetto delle norme di programmazione economico-finanziaria
del settore pubblico allargato, l'attribuzione all'INPDAP di
adeguate risorse finanziarie per la realizzazione di programmi
di sviluppo delle dotazioni informatiche necessarie per la
realizzazione della banca-dati contributiva unificata;
prevedere la facoltà per l'INPDAP di disciplinare, con proprio
regolamento, anche in deroga alle vigenti disposizioni
legislative in materia di attività informatica delle
amministrazioni pubbliche, l'organizzazione e il funzionamento
delle strutture tecniche ed amministrative necessarie per la
piena funzionalità della banca-dati;
h) attribuire all'INPDAP la facoltà di
disciplinare con proprio regolamento:
1) le modalità di definizione transattiva dei
procedimenti di recupero coattivo dei contributi, delle
sanzioni amministrative pecuniarie e degli interessi moratori
attivati nei confronti degli enti datori di lavoro, che
prevedano la riduzione in misura non superiore al 50 per cento
delle sanzioni e degli interessi e l'estinzione in forma
rateale del debito contributivo accertato. Tali modalità di
definizione stragiudiziale dei procedimenti di recupero devono
necessariamente prevedere l'incondizionata accettazione da
parte dell'ente datore di lavoro della misura del debito
contributivo accertato, delle somme aggiuntive e delle
sanzioni amministrative dovute;
2) la misura del tasso degli interessi moratori da
applicare sui debiti contributivi insoluti, in misura non
inferiore al doppio e non superiore al quadruplo del tasso di
interesse legale vigente, prevedendo forme di adeguamento
automatico, in presenza di variazioni della misura del tasso
di interesse legale, da determinare mediante l'adozione di
provvedimenti amministrativi.
Art. 5.
(Princìpi e criteri direttivi particolari in materia di
riscatto, ricongiunzione e valutazione di periodi contributivi
ai fini della pensione).
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 sono
osservati, nell'ambito dei princìpi e criteri direttivi
generali di cui all'articolo 2, i seguenti ulteriori princìpi
e criteri direttivi in materia di riscatto, ricongiunzione e
valutazione di periodi contributivi ai fini della pensione:
a) stabilire con criteri di uniformità termini
certi e inderogabili entro i quali gli enti datori di lavoro
sono tenuti a trasmettere all'INPDAP le domande di riscatto,
ricongiunzione e riconoscimento di periodi contributivi agli
effetti della pensione prevedendo, in caso di inosservanza
degli stessi, l'esercizio da parte dell'INPDAP dell'azione di
rivalsa nei confronti dell'ente o amministrazione inadempiente
per una somma corrispondente all'ammontare degli interessi
legali determinati per effetto della ritardata percezione del
contributo dovuto dall'iscritto;
b) prevedere che per tutti i dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, la valutazione agli effetti della pensione di
periodi pregressi dei quali le vigenti disposizioni
legislative prevedono il riconoscimento gratuito debba
avvenire d'ufficio, all'atto della concessione del trattamento
di pensione, comunque denominato;
c) prevedere che per tutti i dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive
modificazioni, il provvedimento di riconoscimento di periodi
utili agli effetti della pensione acquista efficacia, con
conseguente perfezionamento dell'obbligo di corrispondere il
contributo in esso determinato, qualora non pervenga
all'INPDAP la comunicazione di espressa rinuncia entro tre
mesi dalla data di ricezione del provvedimento da parte del
richiedente;
d) disciplinare con criteri di uniformità e di
semplificazione i termini e le modalità di presentazione dei
ricorsi nelle materie di cui al presente articolo, in coerenza
con i princìpi indicati all'articolo 2, comma 1, lettera
t);
e) disciplinare per tutti i dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive
modificazioni, l'esercizio della facoltà di rinuncia agli
effetti del provvedimento di riscatto, ricongiunzione e
valutazione di periodi contributivi ai fini della pensione in
epoca successiva al suo perfezionamento, con diritto ad
ottenere la restituzione senza interessi delle somme già
corrisposte all'INPDAP a titolo di contributo, prevedendo che
tale facoltà non può in ogni caso essere esercitata ad
avvenuto pagamento dell'intero contributo, né successivamente
alla cessazione dal servizio dell'interessato;
f) disciplinare con criteri di uniformità per
tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165
del 2001, e successive modificazioni, le modalità di pagamento
in forma rateale, mediante ritenute mensili sulla retribuzione
o sulla pensione percepita, del contributo di riscatto,
ricongiunzione o valutazione di periodi contributivi agli
effetti della pensione da porre a carico del lavoratore,
determinando in misura non superiore a quello legale il tasso
degli interessi conseguenti al pagamento differito,
quest'ultimo da effettuare in un numero di rate non superiore
alla metà del numero dei mesi ammessi a riscatto,
ricongiunzione o computo;
g) prevedere e disciplinare, per tutti i
dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e
successive modificazioni, che all'atto della cessazione dal
servizio non abbiano, in tutto o in parte, effettuato il
pagamento del contributo di riscatto, ricongiunzione o
computo, l'esercizio della facoltà di iniziare o proseguire il
pagamento in forma rateale mediante ritenute sulle rate
mensili di pensione o, in alternativa, mediante il pagamento
in unica soluzione da operare in compensazione con le somme
dovute dall'INPDAP a titolo di trattamento di fine servizio o
di fine rapporto;
h) prevedere che tutti i periodi comunque
riconosciuti utili agli effetti della pensione dai
provvedimenti di riscatto, ricongiunzione o computo sono
validi indistintamente sia ai fini del diritto che della
misura del trattamento pensionistico;
i) prevedere che in ogni caso le domande di
riscatto, ricongiunzione o computo di periodi contributivi o
di servizio agli effetti della pensione, da presentare
esclusivamente all'ente o amministrazione datore di lavoro,
devono essere prodotte in costanza del rapporto di lavoro,
fatta salva la facoltà per i superstiti dei lavoratori
deceduti in attività di servizio, aventi diritto al
trattamento di pensione indiretta, di produrre le richieste di
riscatto, ricongiunzione o computo entro il termine di novanta
giorni dalla data del decesso del lavoratore, a pena di
decadenza dal diritto; definire, in quest'ultima ipotesi, il
procedimento di determinazione dell'onere a carico dei
superstiti, considerando in ogni caso la data del decesso
quale data di presentazione della domanda;
l) riordinare compiutamente in modo organico ed
uniforme la disciplina concernente i periodi computabili a
titolo oneroso o gratuito agli effetti della pensione, inclusi
i periodi di accredito figurativo della contribuzione
previdenziale, facendo salve le specifiche disposizioni
legislative che trovano applicazione anche al regime
previdenziale dell'assicurazione obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti ed ai regimi di essa
sostitutivi ed esclusivi;
m) disciplinare per tutti i dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive
modificazioni, la facoltà di richiedere, in alternativa alla
ricongiunzione a titolo oneroso di periodi contributivi presso
gestioni previdenziali diverse, la totalizzazione dei periodi
assicurativi e contributivi derivanti dallo svolgimento di
qualsiasi attività lavorativa subordinata, autonoma,
professionale o di impresa, ai fini della concessione di un
unico trattamento di pensione, prevedendo in ogni caso che
l'INPDAP provveda alla concessione e all'erogazione dell'unica
pensione, determinata sulla base delle diverse quote calcolate
sulla base delle posizioni contributive risultanti presso le
singole gestioni previdenziali, provvedendo d'ufficio a
regolare i rapporti finanziari con gli altri enti
previdenziali;
n) disciplinare per tutti i dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive
modificazioni, la facoltà di richiedere la totalizzazione dei
periodi assicurativi e contributivi derivanti dallo
svolgimento di qualsiasi attività lavorativa subordinata o
autonoma esercitata in uno dei Paesi membri dell'Unione
europea con iscrizione ad una o più gestioni previdenziali ai
fini della concessione di un unico trattamento di pensione a
carico dell'INPDAP. Prevedere al riguardo, anche in deroga
alle vigenti disposizioni di legge, la facoltà per l'INPDAP di
dotarsi di apposite strutture organizzative, anche operanti
presso organismi comunitari, allo scopo di attivare ed
intrattenere efficaci relazioni con gli organi dell'Unione
europea e con gli enti ed organismi operanti presso gli Stati
membri in materia di tutela previdenziale dei lavoratori, allo
scopo di individuare forme di collaborazione e di interscambio
di informazioni e di dati necessari per accordare al
lavoratore la totalizzazione dei periodi assicurativi e
contributivi vantati presso le gestioni previdenziali dei
Paesi membri dell'Unione europea. Prevedere nella fase
transitoria e nelle more del raggiungimento delle necessarie
intese programmatiche e operative in sede comunitaria, in
attuazione del principio generale dell'automaticità delle
prestazioni previdenziali di cui all'articolo 2116 del codice
civile, il diritto per il lavoratore richiedente la
totalizzazione dei periodi assicurativi e contributivi ad
ottenere il riconoscimento di tali periodi adeguatamente
documentati ai fini del diritto e, ove possibile, della misura
della pensione a carico dell'INPDAP, con riserva di successiva
rideterminazione della stessa allorché gli enti previdenziali
interessati potranno disporre di tutti i dati retributivi e
contributivi necessari;
o) prevedere e disciplinare le modalità di
trasferimento di posizioni contributive tra l'INPDAP e gli
altri enti previdenziali, anche aventi natura giuridica
privatistica, individuando forme di compensazione tese a
semplificare e agevolare i rapporti finanziari tra enti ed
organismi previdenziali diversi.
Art. 6.
(Disposizioni correttive del testo unico).
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del testo
unico di cui all'articolo 1, possono essere emanate, con le
modalità di cui al medesimo articolo 1, commi 3, 4 e 5,
disposizioni correttive del medesimo testo unico nel rispetto
dei princìpi e criteri direttivi contenuti nella presente
legge.