XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3163
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione dei ruoli tecnici del personale del Corpo di
polizia penitenziaria).
1. Dopo l'articolo 6 della legge 15 dicembre 1990, n. 395,
è inserito il seguente:
"Art. 6-bis. - 1. Per le esigenze operative di
polizia penitenziaria e, in generale, per il raggiungimento
dei fini istituzionali di osservazione e trattamento dei
detenuti, di attività attinenti i settori della archiviazione
dei dati e della gestione della banca dati del Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria e delle procedure
informatiche, nonché della gestione, della progettazione e
della manutenzione dei servizi informatici, del servizio
sanitario, della manutenzione e della gestione del patrimonio
immobiliare, per l'ordinato espletamento delle attività
amministrativo-contabili, per il benessere e la gestione del
personale, per la manutenzione degli impianti tecnologici, per
le lavorazioni e le aziende penitenziarie, sono istituiti i
seguenti ruoli tecnici di polizia penitenziaria:
a) ruolo degli operatori amministrativi,
contabili, sanitari, informatici, psico-socio-pedagogici,
perito-tecnici: posizione economica B2;
b) ruolo dei collaboratori amministrativi,
contabili, sanitari, informatici, psico-socio-pedagogici,
perito-tecnici: posizione economica B3;
c) ruolo dei revisori amministrativi, contabili,
sanitari, informatici, psico-socio-pedagogici, perito-tecnici:
posizione economica C1;
d) ruolo dei funzionari amministrativi, contabili,
sanitari, informatici, psico-socio-pedagogici, perito-tecnici:
posizione economica C2;
e) ruolo dei direttori amministrativi, contabili,
sanitari, informatici, psico-socio-pedagogici, perito-tecnici:
posizione economica C3.
2. Ai ruoli di cui al comma 1 possono accedere,
previa domanda, il personale di ruolo dell'Amministrazione
penitenziaria (comparto "Ministeri"), il personale della
Polizia penitenziaria che opera presso il centro elaborazione
dati e i servizi informatici dell'Amministrazione
penitenziaria da almeno un anno o abbia svolto compiti
amministrativi da almeno cinque anni, nonché gli infermieri di
ruolo, i medici incaricati di ruolo, gli esperti psicologi
convenzionati, di cui all'articolo 80 della legge 26 luglio
1975, n. 354, e successive modificazioni.
3. Stabilite le piante organiche per ogni singolo
istituto, sono banditi concorsi riservati per il 50 per cento
al personale medico ed infermieristico convenzionato, alla
data di entrata in vigore della presente disposizione, da
almeno sei mesi con l'Amministrazione penitenziaria. Per le
emergenze sanitarie si ricorre, ove possibile, ai medici di
ruolo penitenziari e agli infermieri penitenziari, ovvero ai
servizi sanitari territoriali, ricorrendo anche ai servizi di
guardia medica esterna.
4. Al personale appartenente ai ruoli tecnici di cui
al presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni relative all'ordinamento del personale tecnico
della Polizia di Stato anche ai fini dello sviluppo delle
carriere.
5. La domanda di cui al comma 2 deve essere
presentata entro due mesi dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione.
6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione sono risolti i rapporti
convenzionali con i medici e gli infermieri di ogni singolo
istituto di prevenzione e pena, da sostituire con il personale
assunto in seguito ai concorsi di cui al comma 3".
Art. 2.
(Riordino delle carriere del personale del Corpo di
polizia penitenziaria con funzioni di polizia).
1. Il riordino delle carriere per il personale del Corpo
di polizia penitenziaria avviene nel modo seguente:
a) l'agente con almeno tre anni di servizio nel
ruolo consegue la qualifica di agente scelto, previo
superamento di un corso di riqualificazione di almeno tre
mesi, con prova teorico-pratica finale;
b) l'agente scelto con almeno tre anni di servizio
nel ruolo consegue la qualifica di assistente, previo
superamento di un corso di riqualificazione di almeno tre
mesi, con prova teorico-pratica finale;
c) l'assistente con almeno tre anni di servizio
nel ruolo consegue la qualifica di vice sovrintendente, previo
superamento di un corso-concorso di riqualificazione, in cui
il 40 per cento dei posti sia riservato a candidati esterni,
della durata di almeno tre mesi con esame finale
teorico-pratico teso ad accertare l'idoneità e la
professionalità richieste dalle qualifiche considerate;
d) l'assistente capo con almeno tre anni di
servizio nel ruolo consegue la qualifica di sovrintendente,
previo superamento di un corso-concorso di riqualificazione,
in cui il 40 per cento dei posti sia riservato a candidati
esterni, della durata di almeno tre mesi con esame finale
teorico-pratico teso ad accertare l'idoneità e la
professionalità richieste dalle qualifiche considerate;
e) il vice sovrintendente con almeno tre anni di
servizio nel ruolo consegue la qualifica di sovrintendente
previo superamento di un corso di riqualificazione, con prova
teorico-pratica finale;
f) il sovrintendente con almeno tre anni di
servizio nel ruolo consegue la qualifica di sovrintendente
capo, previo superamento di un corso di riqualificazione, con
prova teorico-pratica finale;
g) il sovrintendente capo con almeno tre anni di
servizio nel ruolo consegue la qualifica di vice ispettore,
previo superamento di un corso-concorso di riqualificazione,
in cui il 40 per cento dei posti sia riservato a candidati
esterni, della durata di almeno tre mesi con esame finale
teorico-pratico teso ad accertare l'idoneità e la
professionalità richieste dalle qualifiche considerate;
h) il vice ispettore con almeno tre anni di
servizio nel ruolo consegue la qualifica di ispettore, previo
superamento di un corso di riqualificazione, con prova
teorico-pratica finale;
i) l'ispettore con almeno tre anni di servizio nel
ruolo consegue la qualifica di ispettore capo, previo
superamento di un corso di riqualificazione, con prova
teorico-pratica finale;
l) l'ispettore capo con almeno tre anni di
servizio nel ruolo consegue la qualifica di ispettore
superiore, previo superamento di un corso di riqualificazione,
con prova teorico-pratica finale;
m) l'ispettore superiore con almeno tre anni di
servizio nel ruolo consegue la qualifica di vice commissario,
previo superamento di un corso di riqualificazione, con prova
teorico-pratica finale.
2. Il personale appartenente al ruolo di agente e
assistente, che ha prestato servizio nelle Forze armate o
nelle altre Forze di polizia con il grado di sottufficiale, è
inquadrato nel ruolo di vice sovrintendente.
Art. 3.
(Istituzione del ruolo della dirigenza del personale del
Corpo di polizia penitenziaria).
1. E' istituito il ruolo dei dirigenti del personale del
Corpo di polizia penitenziaria, articolato in tre fasce: vice
dirigente, dirigente e dirigente generale.
2. Il personale dell'Amministrazione penitenziaria
(comparto "Ministeri") appartenente al profilo professionale
di direttore, posizione economica C2, è inquadrato
automaticamente nel ruolo della dirigenza del Corpo di polizia
penitenziaria nella fascia di vice dirigente, purché in
possesso di diploma di laurea.
3. Il personale dell'Amministrazione penitenziaria
(comparto "Ministeri") appartenente al profilo professionale
di direttore, posizione economica C3, in possesso di diploma
di laurea, e C2, in possesso di diploma di laurea in
giurisprudenza e di diploma di specializzazione post laurea
triennale e con un'anzianità di servizio anche in altre
qualifiche dell'Amministrazione penitenziaria, di almeno
quindici anni, è inquadrato automaticamente nel ruolo della
dirigenza del Corpo di polizia penitenziaria nella fascia di
dirigente.
4. Il personale dell'Amministrazione penitenziaria
(comparto "Ministeri") dell'area C, posizione economica C3,
con qualifica professionale di educatore e contabile, purché
in possesso di diploma di laurea attinente il profilo
professionale rivestito, è collocato automaticamente nel ruolo
tecnico del Corpo di polizia penitenziaria con la qualifica di
dirigente del settore di appartenenza. Il personale del Corpo
di polizia penitenziaria del ruolo di Commissario in possesso
di diploma di laurea in giurisprudenza o equipollente, è
collocato automaticamente nel ruolo della dirigenza del Corpo
della polizia penitenziaria, secondo le seguenti
qualifiche:
a) vice commissario-vice dirigente;
b) commissario-dirigente;
c) commissario capo-dirigente generale.
5. Sono istituiti quindici posti di dirigente generale
riservati al personale del comparto "Ministeri" appartenente
al profilo professionale di direttore, posizione economica C2
- C3, e del Corpo della polizia penitenziaria appartenente al
profilo professionale di commissario, purché in possesso di
diploma di laurea in giurisprudenza e di diploma di
specializzazione post-universitaria triennale, con
un'anzianità di servizio di almeno venti anni
nell'Amministrazione penitenziaria anche in qualifiche
professionali diverse.
Art. 4.
(Ordinamento del personale
dell'Amministrazione penitenziaria).
1. Il personale dell'Amministrazione penitenziaria, che
non intenda transitare nei ruoli del Corpo di polizia
penitenziaria, può chiedere di essere inquadrato nelle
corrispondenti qualifiche dell'Amministrazione dello Stato. Il
personale penitenziario potrà optare tra la scelta di rimanere
nei ruoli di polizia oppure essere inquadrato negli istituiti
ruoli tecnici e viceversa, se in possesso dei requisiti
richiesti.
2. La mobilità orizzontale all'interno delle qualifiche
dei ruoli tecnici è consentita previa domanda e la verifica
del possesso dei requisiti professionali richiesti.
3. L'accesso ai ruoli tecnici della polizia penitenziaria
di cui all'articolo 1, il riordino delle carriere di cui
all'articolo 2 e l'accesso al ruolo della dirigenza di cui
all'articolo 3 sono consentiti esclusivamente in via di prima
attuazione della presente legge. Per la copertura dei
successivi posti vacanti si provvede mediante concorsi
pubblici o riservati.
Art. 5.
(Accesso ai ruoli del personale
del Corpo di polizia penitenziaria).
1. Il comma 3 dell'articolo 81 del decreto legislativo 30
ottobre 1992, n. 443, è sostituito dal seguente:
"3. Per particolari esigenze possono essere banditi
concorsi per una o più regioni".
Art. 6.
(Edilizia residenziale
per il personale penitenziario).
1. Per fare fronte alle esigenze logistiche e di residenza
di cui dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 ottobre
1992, n. 443, l'Amministrazione penitenziaria favorisce
l'accesso all'alloggio da parte del personale
dell'Amministrazione penitenziaria e del Corpo di polizia
penitenziaria, anche attraverso la trasformazione delle
caserme degli agenti in strutture residenziali.
Art. 7.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 2
e 3, valutato in 29.150.000 euro a decorrere dall'anno 2002,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 6,
valutato in 40.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2002, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.